La Royal Court of Justice del Regno Unito ordina la judicial review del diritto di copia privata senza equo compenso

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Con sentenza del 19 giugno scorso, la Royal Court of Justice ha ammesso la revisione giudiziale (judicial review) della decisione del Governo inglese di introdurre nella legge sul Copyright il diritto di copia privata senza prevedere la corresponsione di un contributo o un equo compenso in favore degli autori e aventi diritto.  La sentenza non ha invalido la nuova previsione, ma ha invitato il Governo a riesaminare la questione.  Il caso che ha condotto alla decisione che si commenta è il British Academy of Songwriters, Composers and Authors (BASCA) et al. vs. Secretary of State for Business, Innovation and Skills.

Il diritto di copia privata è stato introdotto recentemente nel Regno unito con l’inserimento di un nuovo articolo (l’articolo 28B) nella legge sul copyright inglese, il Copyright, Designs and Patent Act del 1998 (“CDPA 1998”).  Tale articolo dispone un’eccezione al diritto d’autore basata sull’uso personale e privato. Infatti, chiunque lecitamente acquisti contenuti (per esempio musica, film, libri) è legittimato a fare una copia di tali opere per uso strettamente personale e non commerciale senza che ciò costituisca una violazione del copyright.

Il diritto di copia privata è stato introdotto dal Governo inglese sulla base della articolo 5, comma 2, lettera b) della Direttiva 2001/29/CE (“Direttiva InfoSoc”), che permette a ciascuno Stato membro di creare eccezioni al copyright “per quanto riguarda le riproduzioni su qualsiasi supporto effettuate da una persona fisica per uso privato e per fini né direttamente, né indirettamente commerciali, a condizione che i titolari dei diritti ricevano un equo compenso”, lasciando agli Stati un margine discrezionale riguardo l’ambito di applicazione delle rilevanti eccezioni nazionali al diritto di copia privata. La Direttiva InfoSoc permette anche di implementare siffatte eccezioni senza stabilire un “equo compenso” per i titolari dei diritti, a condizione che il pregiudizio arrecato ai titolari dei diritti sia minimo (in applicazione del principio c.d. de minimis). Diversi Paesi, tra i quali l’Italia, hanno previsto forme di equo compenso a differenza di quanto avvenuto nel Regno unito.

Il Governo inglese ha deciso di non prevedere un corrispondente mezzo di compensazione per i titolari dei diritti, basandosi su una considerazione strettamente economica, ossia che i titolari dei diritti d’autore non subiscono un danno dalle copie private dal momento che nell’individuazione del prezzo di vendita i titolari dei diritti comprendono eventuali perdite derivanti dalle copie effettuate dagli utenti per il proprio uso personale.

Su richiesta di molte organizzazioni del settore musica, la Royal Court of Justice ha statuito che il Governo britannico non ha fornito prove sufficienti a dimostrare la propria tesi sul pregiudizio de minimis.  La sentenza in esame invita il Governo a proporre nuovi argomenti a supporto della tesi su cui si basa la norma impugnata. Se in seguito a un successivo esame, la Corte dovesse ritenere non sufficienti le prove addotte dal Governo, quest’ultimo sarà chiamato ad abrogare l’articolo 28B, oppure a introdurre un equo compenso.

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