La nuova legge belga sulle scommesse on-line

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La legge belga sull’ on-line gambling, approvata dal Parlamento lo scorso 3 dicembre 2010 ed in vigore dal 1 gennaio 2011, entra finalmente in piena operatività con l’emanazione del decreto reale dello scorso 16 giugno, che dovrebbe essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni.

Il decreto entrerà, però, in vigore solo a partire dal prossimo 1° settembre.

Molto discutibile è il sistema delle licenze introdotto dal decreto in esame. Innanzi tutto, tali licenze possono essere rilasciate unicamente a soggetti che operano già nei confini belgi; nel medesimo ambito territoriale, poi, devono essere situati anche i server sui quali vengono effettuate le giocate.

Il legislatore belga, quindi, ha deciso di accentrare fortemente l’attività di scommesse a livello nazionale: una scelta simile, lo scorso anno, era stata del resto compiuta in Francia, dove la legge di riforma del settore aveva imposto ai siti internet di registrare dei nomi di dominio .fr.

La ragione di tale opzione normativa dovrebbe essere quella di consentire alle autorità pubbliche di controllare un comparto, come quello dei giochi, spesso vittima di strumentalizzazioni illecite; non deve sfuggire, però, che l’esigenza di prevenire infiltrazioni criminali occulta la volontà di evitare ingerenze da parte di operatori di altri Stati e di sottoporre i titolari delle licenze alla tassazione nazionale.

Le licenze possono essere richieste, ai sensi dell’art. 1 del decreto, sia via internet, compilando la relativa application form, sia per mezzo di lettera raccomandata. Gli operatori, ottenuta la licenza, sono gravati da un ulteriore onere, consistente nel pubblicare sul proprio sito una copia della licenza stessa, in modo da assicurare agli utenti il possesso dei requisiti richiesti per legge.

La legge richiede, poi, specifiche misure sulla solvibilità degli operatori (anche se per mezzo di un mero rimando ad un precedente decreto del dicembre 2010) e sulle misure di sicurezza che devono essere poste in essere a tutela dei giocatori. A tal riguardo, il Consiglio di Stato belga, nel suo parere del 12 gennaio 2010, ha manifestato preoccupazione per la scarsa precisione delle condizioni imposte dal regio decreto: appare probabile, allora, che tale profilo potrà essere soggetto a modifiche ed emendamenti, anche prima dell’entrata in vigore del nuovo testo normativo.

Il decreto contiene disposizioni anche in materia di pubblicità, che deve essere corretta e rispettare la direttiva 2005/29 CE dell’11 maggio 2005 in materia di pratiche commerciali sleali. L’autorità pubblica di controllo sulle attività di gioco (l’autorità corrispondente ai nostri Monopoli di Stato) può, in ogni momento, chiedere che una determinata pubblicità sia fatta cessare.

La conformità della legge ai principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e libera circolazione dei servizi pare rappresentare il punto dolente della nuova legge.

Innanzi tutto, occorre comprendere se il requisito del necessario stabilimento in Belgio verrà interpretato in maniera rigorosa o se possa, viceversa, essere oltrepassato per mezzo della giurisprudenza comunitaria che ha sovente interpretato la nozione di stabilimento in modo estensivo, ricomprendendovi tutti i casi in cui un soggetto agisca “tramite un semplice ufficio, gestito da persone dipendenti dall’impresa” (sentenza Reinhard Gebhard) ovvero – come nel caso Daily Mail – per mezzo dell’azione di un semplice agente.

Al tempo stesso, non deve essere dimenticato che la Corte di Giustizia, in materia di giochi d’azzardo, ha ripetutamente affermato la legittimità delle limitazioni imposte dagli artt. 45 CE e 46 Tratt. CE, ammettendo che gli Stati membri possano disporre delle misure derogatorie, giustificate da motivi imperativi di interesse generale e da “obiettivi di tutela dei consumatori, di prevenzione della frode e dell’incitazione dei cittadini ad una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative all’ordine sociale” (così, ad esempio, nelle sentenze Schindler, Gambelli, Zenatti e Placanica).

In questo senso, circoscrivere il numero di licenze e di autorizzazioni è stato considerato ammissibile dalla Corte di Giustizia, trattandosi di una misura generale, il cui fine – come affermato testualmente nella sentenza Placanica – è quello di “limitare la propensione al gioco dei consumatori o di limitare l’offerta di giochi”.

Tuttavia, tali limitazioni dovrebbero essere applicate in modo non discriminatorio: non è, quindi, ammissibile una restrizione fondata unicamente sulla nazionalità dell’operatore economico, come ritenuto dai giudici comunitari nelle sentenze Gebhard, Gambelli e Lindman.

Alla luce di tali orientamenti, pare evidente che la legge belga rischi di incappare nella scure dei giudici comunitari. E, ancora una volta, si ripresenta la necessità che la Commissione europea inizi a ripensare, pur nel rispetto del principio di sussidiarietà, alla scelta di abdicare ad una normativa europea nel settore gioco.

Il Libro Verde sul gioco dazzardo on line nel mercato interno dello scorso marzo potrebbe essere un primo passo verso una direttiva che armonizzi le differenti legislazioni nazionali ed eviti che si determinino posizioni di vantaggio a favore degli operatori nazionali.

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1 Comment

  1. Marco Bassini on

    Mi associo alle riflessioni critiche che trovano spazio nell’articolo.
    Ancora una volta assistiamo al malcelato tentativo di nascondere dietro presunte ragioni di tutela dell’ordine pubblico la volontà di mantenere il controllo sulle copiose entrate di natura fiscale. Dubito che una simile legge, a prescindere dai serissimi profili di incompatibilità con il diritto comunitario, circoscrivendo al territorio belga e agli operatori belgi l’offerta legittima, possa davvero scongiurare ogni rischio di penetrazione nel mercato domestico di players non autorizzati.
    Fintantoché non si giungerà ad un intervento sul piano legislativo a livello comunitario (un registro unico europeo degli operatori? un mutuo riconoscimento dove tutti ammettono tutti?), continueremo ad osservare l'(abbastanza) inutile ping-pong tra corti nazionali e Corte di Giustizia di cui abbiamo avuto giusto recentissima traccia due settimane fa e su cui prometto un contributo nei prossimi giorni.
    Forse però la netta (e grave) delimitazione dell’area concorrenziale contenuta nella legge belga potrebbe spingere i giudici di Lussemburgo ad una pronuncia anche più incisiva del solito. Staremo a vedere.

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