La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo “censura” la data retention del CED

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Il Ced del Ministero dell’interno è una banca dati in uso alle Forze di Polizia italiane; è disciplinata dalla Legge n. 121 del 1981, che prevede, agli artt. 8 e ss., la tipologia di dati e le modalità organizzative di tale strumento, anche definito come Sistema Informativo Interforze della Direzione Centrale di Polizia Criminale.

Nel Ced vengono quindi acquisite notizie risultanti da documenti conservati dalla Pubblica Amministrazione, da sentenze o provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, da atti concernenti l’istruzione penale o di indagini di polizia; possono essere altresì acquisiti anche dati in possesso di altri corpi di polizia di paesi UE. La finalità di tale raccolta è costituita dall’organizzazione e dalla pianificazione dei servizi d’ordine e di sicurezza pubblica. Per quanto concerne gli accessi ed i controlli, l’accesso al Ced è riservato ex art. 9 della Legge 121/1981 ad ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e di p.g. per le finalità sopra descritte, mentre il controllo ed il rispetto delle garanzie dei cittadini interessati è esercitato dal Garante per la protezione dei dati personali.

Nei confronti del Ced possono essere inoltre realizzati due tipi di ricorso:

1) mediante istanza al Tribunale di Roma, laddove il soggetto interessato venga a conoscenza di dati trattati in violazione delle leggi e dei regolamenti;

2) mediante reclamo al Garante ex art. 141 dlgs 196/2003.

Si tratta quindi di uno strumento di fondamentale ausilio all’attività di polizia giudiziaria e di prevenzione dei fenomeni di criminalità, ma che, proprio per la sua natura e soprattutto per la mole enorme di dati che possono essere acquisiti, può presentare diversi profili problematici soprattutto con riferimento alla tutela della riservatezza e della privacy.

Infatti l’art. 6 della legge suddetta, che prevede le finalità di raccolta dei dati, è caratterizzato da una formulazione normativa molto generica: si parla infatti di finalità di tutela dell’ordine, di sicurezza pubblica, di prevenzione e repressione della criminalità, nonché di ricerca scientifica, tecnologica e di documentazione. Si tratta quindi di finalità molto ampie e non facilmente circoscrivibili, data anche la delicatezza del materiale raccolto.

Inoltre, anche l’art. 7 comma 1, che individua la tipologia dei dati che possono essere acquisiti, si caratterizza per una formulazione normativa particolarmente sfumata. Ci si riferisce infatti non soltanto a provvedimenti e sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria – anche quindi sentenze di assoluzione e di proscioglimento – ma anche ad atti concernenti l’istruzione penale oppure atti relativi soltanto ad indagini di polizia. Il mandato dell’Autorità Giudiziaria è richiesto dal terzo comma soltanto per quanto riguarda operazioni o posizioni bancarie, senza che possa essere opposto il segreto da parte degli organi responsabili delle aziende di credito.

In ultimo, ed è questo il profilo che qui maggiormente rileva, non è previsto un limite temporale massimo di conservazione dei dati, come invece accade per le banche dati del casellario giudiziale, oppure quella relativa ai carichi pendenti.

Su questo ultimo aspetto, delle criticità potrebbero ravvisarsi alla luce della recente sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, pronunciata il 18 settembre 2014.

Tale decisione ha affermato il principio secondo cui una conservazione per un lasso temporale eccessivamente prolungato dei dati giudiziari – nel caso affrontato dalla Corte ci si riferiva ad una durata di conservazione di 20 anni – nonostante l’esito favorevole del procedimento penale nei confronti dell’interessato, viola i principi CEDU in quanto assimilabile ad una custodia indeterminata.

Secondo la Corte, una siffatta conservazione costituisce un’ingerenza sproporzionata con il diritto dell’individuo al rispetto della sua vita privata, e non può essere considerata necessaria in una società democratica.

 

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