La Corte di giustizia parifica persone fisiche e persone giuridiche ai fini della giurisdizione nelle azioni di risarcimento del danno per violazione dei diritti della personalità

Corte di giustizia dell’Unione europea, 17 ottobre 2017, causa C-194/16, Bolagsupplysningen OÜ,

Ingrid Ilsjan c. Svensk Handel AB

Massime

Ai fini della competenza giurisdizionale a conoscere di una controversia in materia di violazione dei diritti della personalità ai danni di una persona giuridica, l’articolo 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 dev’essere interpretato nel senso che la persona giuridica attrice può proporre un’azione diretta alla rettifica dei dati inesatti, alla rimozione di informazioni illecite e al risarcimento del danno dinnanzi ai Giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi ovvero dinnanzi ai Giudici dello Stato membro del luogo in cui il danno si è concretizzato, se diverso da quello dove la persona giuridica ricorrente ha la propria sede statutaria.

 Ai fini della competenza giurisdizionale a conoscere di una controversia in materia di violazione dei diritti della personalità ai danni di una persona, l’articolo 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 non consente all’attore, il quale lamenti che, con la pubblicazione su Internet di dati inesatti che la riguardano e l’omessa rimozione di commenti sul proprio conto, siano stati violati i suoi diritti della personalità, di adire i Giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet, dovendo questi adire solo il Giudice competente a conoscere della totalità della domanda di risarcimento del danno.

 

Sommario: 1. Premessa. – 2. Le parti in causa e l’antefatto. 3. I precedenti della Corte di giustizia e la risposta alla seconda e terza questione pregiudiziale. – 4. La (negativa) risposta alla prima questione pregiudiziale. – 5. Conclusioni.

 

  1. Premessa

Con la sentenza annotata, la Corte di giustizia interviene ancora una volta sull’interpretazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 in materia di competenza giurisdizionale, questa volta occupandosi della giurisdizione in tema di illeciti civili dolosi e colposi, così come delineati nell’art. 7, punto 2, nello specifico caso in cui i diritti della personalità violati appartengano a una persona giuridica e non a una persona fisica.

 

  1. Le parti in causa e l’antefatto

Con ricorso del 29 settembre 2015, la Bolagsupplysningen, società di diritto estone, e una sua dipendente, la sig.ra Ilsjan, hanno proposto un ricorso dinnanzi al Tribunale di prima istanza estone contro la società svedese Svensk Handel. Quest’ultima riunisce datori di lavoro del settore commerciale ed è stata accusata dai ricorrenti di aver inseriti loro in una c.d. lista nera, indicando la Bolagsupplysningen come responsabile di truffe e frodi. Le ricorrenti hanno così chiesto al Giudice di condannare la resistente a rettificare i dati inesatti pubblicati sul proprio sito Internet, a rimuovere i commenti (circa mille) lesivi della reputazione e a versare un importo di Euro 56.634,99 alla società, rimettendosi alla Corte quanto alla determinazione del danno morale in favore della sig.ra Ilsjan.

Il Tribunale di prima istanza ha respinto le domande delle ricorrenti, dichiarandole irricevibili poiché non sarebbe possibile applicare l’art. 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012, non essendo dimostrato che il danno si sarebbe verificato in Estonia. In sede di gravame, la Corte d’Appello ha confermato la decisione.

Diversamente, la Corte Suprema estone ha, in primo luogo, separato le domande della Bolagsupplysningen e della sig.ra Ilsjian. Per quest’ultima, i Supremi Giudici hanno ritenuto fondati i motivi d’appello avverso la decisione della Corte d’Appello e hanno ordinato il rinvio della causa al Tribunale di prima istanza affinché si pronunci sulla ricevibilità del ricorso.

Con riguardo alla posizione della Bolagsupplysningen, mediante un articolato ragionamento la Corte dubita dell’applicabilità alle persone giuridiche del principio secondo cui, in una causa di risarcimento del danno derivante da una diffamazione commessa online, una persona fisica può convenire in giudizio dinanzi ai giudici dello Stato in cui risiede il danneggiante, stabilito in un altro Stato membro. Suddetto principio, valevole appunto per le persone fisiche, in deroga alla generale regola del foro del convenuto, non è mai stato esplicitamente esteso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia anche alle persone giuridiche.

I Supremi Giudici estoni dubitano anche del fatto che la società ricorrente possa rivolgersi ai giudici del proprio Stato membro agendo per la totalità del danno che essa ritiene di aver patito. Similmente a quanto sopra, infatti, questo principio – valevole per le persone fisiche alla luce della consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza del 7 marzo 1995, Shevill e a., C-68/93 – non è mai stato esplicitamente esteso anche alle persone giuridiche.

In ultima analisi, i Supremi Giudici rimettenti si chiedono sulla base di quali circostanze e criteri un giudice debba determinare il luogo in cui si trova il centro degli interessi di una persona giuridica.

La Corte Suprema decide pertanto di adire la Corte di giustizia formulando tre questioni pregiudiziali:

«1) Se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012]debba essere interpretato nel senso che una persona i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate che la riguardino e dall’omessa rimozione di commenti sul proprio conto possa agire dinanzi ai giudici di ciascuno Stato membro nel cui territorio siano o siano state accessibili le informazioni pubblicate su Internet con riferimento al danno avvenuto in detto Stato membro, al fine di ottenere la rettifica delle indicazioni errate nonché la rimozione dei commenti lesivi dei propri diritti.

2) Se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012]debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica i cui diritti risultino violati dalla pubblicazione su Internet di indicazioni errate sul proprio conto e dall’omessa rimozione di commenti che la riguardino, possa far valere il diritto alla rettifica delle indicazioni, all’imposizione dell’obbligo di rimozione dei commenti e al risarcimento dell’intero danno materiale subito per effetto della pubblicazione di indicazioni errate in Internet, dinanzi ai giudici dello Stato in cui si trovi il centro dei propri interessi.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione, se l’articolo 7, punto 2, del [regolamento n. 1215/2012]debba essere interpretato nel senso che:

– si debba ritenere che il centro degli interessi di una persona giuridica e quindi il luogo in cui si è concretizzato il danno a suo carico si trovi nello Stato membro in cui essa abbia sede ovvero

– nell’accertamento del centro degli interessi della persona giuridica e, quindi, del luogo in cui si è concretizzato il danno a suo carico occorra tener conto del complesso delle circostanze della specie, ad esempio della sede e del luogo di attività della persona giuridica, della sede dei suoi clienti e delle modalità di conclusione delle sue operazioni».

 

3.I precedenti della Corte di giustizia e la risposta alla seconda e terza questione pregiudiziale.

Nel richiamare diffusamente i propri precedenti e in particolare la sentenza del 25 ottobre 2011, eDate Advertising (C-509/09 e C-161/10), la Corte di giustizia dà una risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, la prima a essere esaminata.

Invero, la finalità della norma di cui all’art. 7, punto 2 del regolamento (UE) n. 1215/2012 è quella di investire della giurisdizione i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire, poiché essi sono ritenuti essere quelli più idonei a valutare la controversia e a raggiungere e valutare le prove addotte dall’attore.

Sotto quest’ottica deve essere letto anche il considerando 16 del medesimo regolamento, il quale impone al legislatore europeo di evitare che la causa possa essere radicata dinnanzi ai giudici di uno Stato membro non ragionevolmente prevedibile dal convenuto, minando così la certezza del diritto. A fortiori, aggiunge la Corte, questo vale nelle controversie in materia extracontrattuale derivanti da violazioni della privacy e dei diritti della personalità, ivi inclusa la diffamazione.

Nella ricordata sentenza eDate Advertising, la Corte ha statuito che la persona fisica lesa nei suoi diritti da un contenuto online ha facoltà di adire i giudici dello Stato membro nel quale si trova il proprio centro di interessi, identificato come il luogo nel quale si concretizza il danno cagionato dal contenuto online, generalmente – ma non sempre – lo Stato membro in cui la persona fisica ha la residenza abituale. Invero, tale criterio si appalesa come il più idoneo a rispettare il parametro della prevedibilità del foro competente a vantaggio sia dell’attore che del convenuto.

In un obiter dictum, in risposta ad alcune osservazioni fatte dalle parti, i giudici del Lussemburgo precisano che i criteri sopra descritti valgono tanto in tema di danno di natura materiale che immateriale.

La circostanza che l’attore sia una persona giuridica in luogo di una persona fisica non muta le considerazioni sopra svolte, poiché il faro che deve guidare l’interprete nell’applicazione del regolamento (UE) n. 1215/2012 è quello della prevedibilità del foro dotato di giurisdizione. Di conseguenza, i principi valevoli per le persone fisiche si applicano mutatis mutandis anche alle persone giuridiche.

In risposta alla terza questione pregiudiziale, poi, precisa la Corte che la sentenza eDate Advertising ha offerto un’interpretazione lata del concetto di “centro dei propri interessi”, riconoscendo come esso corrisponda solo in linea di principio a quello di Stato membro nel quale l’attore risiede. Invero, lo Stato membro dinanzi ai cui giudici può agire l’attore può essere anche quello dove – secondo altri indizi – l’attore eserciti un’attività professionale tale da dimostrare un collegamento particolarmente stretto con quello Stato.

In via analogica, per le persone giuridiche – quindi – il centro dei propri interessi dev’essere identificato con il luogo nel quale la reputazione commerciale è la più solida e quindi con il luogo in cui la persona giuridica esercita parte essenziale della sua attività economica. Vien da sé che questo luogo può non coincidere con quello in cui la società ha la sede statutaria.

L’onere della prova rispetto alla possibilità di citare l’autore dell’illecito dinanzi ai giudici dello Stato membro diverso da quello ove la persona giuridica ha sede spetta unicamente a quest’ultima.

 

4.La (negativa) risposta alla prima questione pregiudiziale.

Diversamente, la Corte ritiene di dover rispondere negativamente alla prima questione sollevata dal Giudice del rinvio.

Con una motivazione molto concisa, la Corte rileva che, alla luce del fatto che i dati e i contenuti immessi sulla rete Internet sono accessibili in linea di principio da qualsiasi luogo, la domanda diretta alla rettifica dei primi e alla rimozione dei secondi può essere proposta solamente davanti al Giudice competente a conoscere della totalità domanda di risarcimento del danno.

Trattandosi di domanda unica e indivisibile, sostiene la Corte, all’attore non può essere consentito di moltiplicare i fori investiti della giurisdizione.

 

5.Conclusioni.

La sentenza annotata si contraddistingue per lucidità e brevità, ma soprattutto per porre un freno alla pratica del forum shopping, la quale ha come unico effetto quello di creare confusione nella materia in cui essa rappresenta l’anticamera dell’incertezza del diritto.

Se è consentito dubitare (legittimamente) che a una persona giuridica non possano essere riconosciuti tutti i diritti spettanti a una persona fisica, altrettanto non si ritiene di poter dubitare che la certezza del diritto debba valere per tutti i soggetti che operano nel panorama economico europeo. L’ordinamento deve rimanere, infatti, sordo a considerazioni extra-giuridiche, tendenti a suggerire che la maggiore disponibilità di risorse comporta necessariamente concessioni sul fronte dei diritti. E la Corte di giustizia ne ha offerto un’ulteriore e chiara dimostrazione.

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