L’equilibrio tra anonimato e informazione giuridica nelle linee guida del Garante della privacy del 2010

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Ormai adolescente, la normativa sulla tutela dei dati personali ha progressivamente perduto quel carattere “burocratico” che l’ha connotata alla nascita, rendendola fastidiosa a molti. In alcuni settori, tuttavia, è continuata una interpretazione acritica e formalista delle regole, che ha condotto a esiti talvolta non privi di involontaria comicità.

Così, in materia di pubblicazione di provvedimenti giurisdizionali su riviste e siti giuridici si è passati dalla divulgazione senza remore alla cancellazione meccanica e indiscriminata dei nomi e dei dati identificativi dei soggetti a vario titolo citati in un provvedimento giudiziario.

é quindi da accogliere con favore la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2011 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica” elaborate dal Garante per la protezione dei dati personali, che cercano di offrire indicazioni per un ragionevole e ponderato bilanciamento tra i diritti in gioco.

L’obbiettivo precipuo di tale provvedimento, così come indicato nella “Premessa”, non è altro che quello «…di fornire orientamenti utili a uffici giudiziari, editori di riviste giuridiche specializzate e ogni altro soggetto, pubblico e privato, che svolge attività di riproduzione di sentenze e altri provvedimenti giurisdizionali, su supporti cartacei e informatici, nonché mediante reti di comunicazione elettronica, per finalità di informazione giuridica, al fine di garantire il rispetto dei princìpi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d. lg. 30 giugno 2003, n. 196».

Non si tratta invero di obbiettivo poco ambizioso: grande infatti è la confusione sotto il cielo e incerto l’equilibrio tra i diritti coinvolti.

Qual è dunque la ratio delle presenti “Linee guida”? Essa va trovata nella tentativo di fornire regole di dettaglio che definiscano un equilibrio tra esigenze contrapposte, completando la disciplina in materia prevista dall’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003. Più precisamente, lo scopo è quello, da un lato, di consentire mantenere libera l’attività di informazione giuridica, attraverso la diffusione di provvedimenti giurisdizionali, quale «fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale», e dall’altro quello di evitare l’erosione di diritti e libertà fondamentali dei singoli come quelli alla riservatezza, all’identità personale e alla protezione dei dati personali.

Subito dopo aver dichiarato il proprio scopo, il Garante della privacy provvede a delimitare l’ambito di applicazione di tali “utili orientamenti”, circoscrivendolo appunto esclusivamente alle attività di riproduzione e diffusione di provvedimenti giurisdizionali aventi finalità di informazione, documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, siano esse realizzate su supporti cartacei (come riviste giuridiche), elettronici o attraverso reti di comunicazione elettronica (tra cui i sistemi informativi ed i siti dell’Autorità giudiziaria).

È quindi lo stesso Garante a precisare esplicitamente che non sono soggetti all’applicazione delle “Linee guida” tutti i trattamenti di dati personali effettuati in due specifici casi: quelli svolti presso gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, il Ministero della giustizia e il Consiglio superiore della magistratura, per motivi direttamente riconducibili alla «trattazione giudiziaria di affari e di controversie», compresi quelli attinenti le attività di redazione degli originali dei provvedimenti giurisdizionali, di deposito degli stessi presso le cancellerie e segreterie giudiziarie e di visione e rilascio di copie di atti e documenti; nonché quelli posti in essere nell’esercizio dell’attività giornalistica.

Quest’ultima attività è motivata dal fatto che essa è già disciplinata da disposizioni ad hoc sulla protezione dei dati personali (artt. 136 e ss. del d.lg. 196/2003 e il Codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica), che prevedono, come noto, un complesso sistema di esenzioni e deroghe allo ius commune nel caso di trattamento di dati per il perseguimento delle finalità giornalistiche. Così, ad esempio, la facoltà del giornalista di diffondere dati sensibili e giudiziari senza il consenso dell’interessato o l’autorizzazione del Garante previsti dagli articoli 23, 26 e 27 del “Codice della Privacy”. Queste esenzioni da oneri e formalità rispondono – oltre che ovviamente ad un imperativo costituzionale, vietando l’art. 21 Cost. che la stampa sia sottoposta ad autorizzazione o censura – alla ritenuta opportunità da parte del legislatore di individuare un ragionevole bilanciamento in concreto fra l’ossequio alla libertà di manifestazione del pensiero (nelle sue forme attiva e passiva) e la tutela della riservatezza.

Principi non dissimili sembrano ispirare il Garante nella redazione delle Linee guida in commento. In primis, vi è una conferma, non così banale, del principio del favor verso la più ampia diffusione dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria – di regola integrali – anche attraverso il sistema informativo.

Ed è ancora una volta il ragionevole contemperamento di interessi e diritti di rilievo costituzionale a costituire il criterio discretivo che l’Autorità giudiziaria dovrà utilizzare per stabilire se imporre o meno l’anonimizzazione di un provvedimento giurisdizionale.

Già, perché di questo si tratta: ogni interessato (persona fisica, giuridica, ente o associazione cui i dati personali si riferiscono), in base (e secondo la procedura di cui) all’articolo 52 del “Codice della Privacy”, può presentare istanza presso l’Autorità procedente affinché questa disponga l’omissione delle sue generalità e di ogni altro dato idoneo ad identificarlo in caso di riproduzione del provvedimento, per finalità di informazione giuridica, su riviste di settore, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

La valutazione e il conseguente bilanciamento degli eventuali interessi (pubblico e privato) confliggenti potrà comunque essere compiuta anche difettando la richiesta, in quanto l’anonimizzazione del provvedimento può essere disposta anche d’ufficio.

Vi è poi un ultimo caso, ai sensi dell’articolo 52 comma 5 del “Codice”, in cui l’omissione dei dati opera automaticamente ed inderogabilmente, ovvero quando questi si riferiscano a soggetti minori o a chi sia parte in un procedimento giudiziario in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone. Si precisa che i dati qui considerati comprendono, oltre alle generalità e gli altri dati identificativi, anche quei «dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità» dei soggetti tutelati. L’obbligo di anonimizzazione, come detto, “scatta” automaticamente, ovvero senza necessità di un’iniziativa di parte o del giudice, ed inderogabilmente, non varrà quindi ad escluderlo nemmeno il consenso espresso degli interessati.

Il rischio di un’operazione di questo genere, invero più delicata di quanto possa sembrare, è forse quello di un approccio per così dire “meccanico”, per cui, nel procedere all’anonimizzazione dei provvedimenti (sia essa su richiesta, d’ufficio o ex lege), si privilegino un po’ aprioristicamente interessi privati (alla riservatezza, alla dignità etc.), a detrimento di altre esigenze di natura pubblicistica legate alla compiuta realizzazione delle finalità proprie dell’attività d’informazione giuridica. E ciò anche a causa del fatto che né il legislatore ordinario né il Garante hanno indicato parametri precisi in base ai quali l’Autorità giudiziaria procedente deve decidere, soprattutto nei caso di richiesta dell’interessato, se imporre di anonimizzare o meno il provvedimento. Non sarà semplice nemmeno il formarsi di un diritto pretorio supplente: il giudice decide con decreto non motivato, circostanza che consente al magistrato di non chiarire i motivi delle proprie scelte e impedisce quindi ai terzi di comprenderli e, di conseguenza, di individuare una casistica caratterizzata da orientamenti intelligibili.

Come anticipato, invece, l’indicazione di parametri per decidere sarebbe stata utile, proprio per evitare che l’Autorità giudiziaria acconsenta ad ogni richiesta di non diffusione dei dati. Ciò – lo si ripete – sarebbe sbagliato tutte le volte in cui la conoscenza dell’identità o di alcuni dati personali dei protagonisti della vicenda oggetto del provvedimento siano indispensabili per comprendere la questione giuridica di cui il provvedimento stesso si è occupato. Ad esempio, per stare soltanto al diritto dell’informazione, i dati in questione potrebbero essere fondamentali per seguire la motivazione di una decisione sulla sussistenza o meno dell’interesse pubblico in un caso di diffamazione oppure dell’essenzialità dell’informazione in uno di trattamento illecito di dati personali.

In ipotesi del genere, infatti, l’interesse collettivo alla comprensione della questione giuridica dovrebbe consentire una compressione della configgente pretesa individuale alla riservatezza, col risultato di rendere i dati divulgabili.

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1 Comment

  1. Inserisco una postilla a margine:
    perchè la gazzetta ufficiale, fonte ufficiale del diritto, non è liberamente consultabile in tutti i suoi numeri anche molto dopo la pubblicazione?
    perchè il database delle sentenze della cassazione è limitatamente accessibile?
    perchè i cittadini non possono essere messi nella condizione di accedere gratuitamente alle fonti del diritto onde scongiurare “l’ignorantia legis”?
    fate un giro qui per capire come il nostro paese è ben lontano da una vera trasparenza, altro che “normattiva”!!!
    http://www.admin.ch/ch/i/rs/rs.html e
    http://www.bger.ch/it/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht.htm

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