Il caso Reinboth v Finlandia; alcune considerazioni sull’autodisciplina del giornalismo

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The limits of permissible criticism are wide as regards a politician than as regards a private individual. Unlike the latter, the former inevitably and knowingly lay themselves open to close scrutiny of their words and deeds by journalists and the public at large, and thy must consequently display greater degree of tolerance”.

La Corte Europea dei diritti dell’uomo, con la sentenza Reinboth vs Finlandia (25 gennaio 2011), conformemente ad un consolidato orientamento, ha ritenuto illegittima la condanna emessa dalla giurisdizione interna nei confronti di due giornalisti di Helsinki in quanto contrastante con gli articoli 7 e 10 della convenzione europea dei diritti dell’uomo, che individuano come diritti fondamentali della persona, rispettivamente, il principio di tassatività nella norma penale e la libertà di espressione.

La vicenda processuale è piuttosto originale, e non va perciò liquidata semplicisticamente, soprattutto nell’ottica dell’interprete, dato che nasce dalla pubblicazione di due articoli di cronaca che raccontavano lo svolgimento di un dibattimento pubblico a carico di due altri giornalisti accusati per avere dato notizia, nel corso della competizione elettorale delle elezioni politiche tenutesi due anni prima, che la responsabile della campagna di comunicazione del candidato premier, anch’essa impegnata politicamente, aveva una relazione extraconiugale, in modo così contrastante con i valori della famiglia propugnati dalla sua parte politica, dato che era anche madre di due figli.

Le questioni più interessanti, tra quelle affrontate dalla Corte Europea, sono essenzialmente due. La prima relativa all’identificazione dei confini del diritto alla riservatezza di un personaggio politico rispetto a fatti di rilevanza pubblica, anche se tali perchè collocati in un periodo temporale di competizione elettorale antecedente rispetto all’accertamento processuale dei medesimi, e la seconda concernente l’esegesi del significato normativo di “uomo politico” (o meglio, donna politica nel caso concreto) che, in quanto tale, deve essere consapevole di accettare di sottoporsi ad uno scrutinio più rigoroso della stampa e della collettività, anche sulla propria vita personale.

La narrazione degli articoli non era di per sé censurabile, dato che entrambi non fornivano rappresentazioni false degli accadimenti processuali, ma riprendevano particolari della vita privata della “donna politica” che emergevano dal dibattimento pubblico a carico dei giornalisti – imputati autori dell’articolo (più di critica politica che di cronaca, in definitiva) risalente a due anni prima, ma che non avevano più ragione di essere divulgati (questo il punctum dolens secondo la tesi accusatoria).

L’altro aspetto di rilievo della sentenza è quello relativo all’analisi normativa del ruolo rivestito all’epoca dalla donna che, anche se non poteva essere definita un politico nel “senso tradizionale del termine”, non poteva neppure essere equiparata a un privato in virtù della particolarità delle funzioni esercitate, di natura sostanzialmente pubblica.

Scrivono chiaramente i giudici della Corte, a tale proposito, “even though she could not be considered a civil servant or a politician in the traditional sense of word, she had not been a completely private person either. Due to her function in the presidential election campaign, she had publicly promoting the goals and the election campaign by belonging to his inner circle and therefore visible in the media during campaign…she must have understood that her own person would also attract public interest and that the scope of her protected private life would become somewhat more limited”.

L’uomo pubblico (nel senso lato enunciato dai giudici europei) non può dunque sottrarsi ai riflettori della cronaca giornalistica ed alla critica del proprio operato, anche se riguarda la propria sfera personale, purchè sempre (si badi bene) l’interesse sociale all’informazione sia effettivo, fondato su presupposti legittimi e bilanciato con gli altri diritti fondamentali della persona (tra i quali rientra quello alla riservatezza della sfera privata dell’individuo) e non (solo) quindi motivato da esigenze commerciali dei media connesse alla (notoria) curiosità morbosa del pubblico per le vicende piccanti o scandalose che si svolgono nell’intimità del domicilio di una persona, a maggior ragione se nota.

Peraltro, va sottolineato che nel caso trattato dalla Corte Europea, non era evidentemente censurabile la provenienza delle notizie afferenti la vita privata della querelante, posto che emergevano tutte da un pubblico dibattimento e non erano invece state “carpite” utilizzando tecniche illegittime, in quanto fraudolente o ingiustificatamente invasive.

Nel caso contrario, infatti, la valutazione dei giudici sarebbe stata molto probabilmente diversa (va sottolineato, a tale proposito, che i giornalisti autori del primo articolo sono stati condannati in via definitiva per violazione della privacy), dato che si sarebbe verificata una concorrente violazione del diritto alla riservatezza della persona fraudolentemente ripresa, i cui dati sensibili illegittimamente acquisiti sarebbero di conseguenza stati divulgati senza il necessario consenso.

Come riconoscono gli stessi giudici europei nella sentenza, richiamando il precedente caso Von Hannover v. Germany, “The freedom of expression has to be balanced against the protection of private life guaranted by article 8 of the Convention. The concept of private life covers personal information which individuals can legitimately expect should not be published without their consent and includes elements relating to a person’s right to their image”.

Anche secondo la giurisprudenza interna, peraltro, il discrimine relativo alla (legittima) provenienza dei dati personali è assai rilevante.

Basta pensare alla condanna inflitta dalla Corte di Cassazione nel 2008 ad alcune testate giornalistiche che pubblicarono foto che riprendevano l’interno del privato domicilio del Presidente del Consiglio in quanto scattate senza permesso e con tecniche invasive contrarie alle norme scritte a tutela della privacy (Cass. n. 17408 del 29 aprile 2008).

Non va infatti mai dimenticato che la funzione sociale del giornalismo è quella di “mediatore intellettuale tra notizia e opinione pubblica”, e deve essere perciò improntata sempre al rispetto di tutti i diritti fondamentali della persona, potendo (e dovendo) il giornalista certamente pubblicare notizie sulla vita privata di una persona purchè siano di chiaro e rilevante interesse pubblico e narrate con rispetto del criterio deontologico di essenzialità dell’informazione.

In definitiva, il ruolo del giornalismo nella società moderna, e più in generale quello dell’informazione e della comunicazione, è indispensabile allo sviluppo dei diritti della persona e della democrazia, sempre che, come ha ben spiegato il consiglio d’Europa con la risoluzione n. 1003 del 1993 sull’etica del giornalismo (richiamata anche nella sentenza in esame) le notizie siano ottenute con mezzi legali e morali.

“Nell’esercizio della professione giornalistica il fine non giustifica i mezzi”, ha ben spiegato l’assemblea del Consiglio d’Europa, poiché diversamente facendo i mezzi di comunicazione sociale non potranno mai ottemperare all’ ”obbligo morale di difendere i valori della democrazia” che sta alla base delle prerogative su cui si fonda la libertà di informazione e di espressione negli ordinamenti liberali e democratici occidentali

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