Google-Vividown: la Cassazione cade sulla qualifica di titolare del trattamento

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Il presente contributo viene ripubblicato dal portale Persona e Danno (a cura di Paolo Cendon).

 

La Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con sentenza n. 5107 del 17 dicembre 2013 ha posto la parola fine sul noto caso Google-Vividown, in cui tre manager della società Google Italia Srl erano finiti sul banco degli imputati in virtù di un video pubblicato su Youtube raffigurante un soggetto affetto da sindrome di down che veniva preso in giro con frasi offensive e azioni vessatorie da parte di altri soggetti minorenni.

La sentenza assolveva con formula piena i dirigenti Google poiché non configurava una responsabilità penale di un Internet host provider nel caso di violazione della privacy realizzata con un video diffuso dall’utente sul web. In altre parole, secondo gli ermellini, nessuna delle disposizioni normative analizzate era tale da poter prevedere in capo all’hosting provider un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito, non sussistendo altresì in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi.

La condotta contestata dall’accusa, infatti, consisteva nell’avere omesso di fornire all’uploader del video – in sede di attivazione del relativo account Youtube – l’informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13 D.Lgs. 196/2003), in modo da permettere che l’upload del file video avvenisse in conformità all’art. 23 comma 3 del Codice Privacy, ovverosia con il consenso scritto (libero e specifico) del soggetto interessato.

I giudici di legittimità, pertanto, dopo aver tracciato il percorso normativo utile al fine di sciogliere le argomentazioni giuridiche necessarie, statuivano con agghiacciante semplicismo che dall’esame complessivo delle disposizioni analizzate non scaturiva in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi.

 

Per proseguire la lettura integrale, si può accedere alla fonte originale a questo link.

 

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1 Comment

  1. Mario Guglielmetti on

    Congratulations! On the controller character of bigG and similia, see also concorrenza e mercato, i think no.3/2013, where the advertising activity can trigger the establishment & data processing activity condition required under data protection law.

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