Diritto di critica contro la mafia e rispetto della “dignità” della persona: all’esame della Cassazione un delicato caso di conflitto tra principi costituzionali in tema di diffamazione

Corte di cassazione, sez. V penale, 3 novembre 2017, n. 50187

Il requisito della continenza, ai fini dell’esclusione dell’imputazione per diffamazione, richiede che le espressioni utilizzate non travalichino i limiti posti dall’art. 2 Cost. a tutela della dignità umana. Sono quindi obiettivamente lesive dell’onore le espressioni con le quali si “disumanizza” la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi, quali appunto un escremento. Tali espressioni finiscono per violare in modo insuperabile il nucleo fondamentale della dignità che il nostro ordinamento riconosce a qualunque essere umano, anche a chi appartiene ad una associazione malavitosa sanguinaria e nefasta, in quanto il fondamento costituzionale del nostro sistema penale postula la “rieducabilità” anche del peggior criminale (art. 27, c. 3, Cost.) e, pertanto, non può tollerare, neanche come artifizio retorico, la sua reificazione.

 

Sommario: 1. Premessa – 2. La vicenda – 3. La reputazione quale bene giuridico di rilevanza costituzionale – 4. La scriminante costituzionale dell’esercizio del diritto di critica – 5. Un difficile bilanciamento – 6. Conclusioni.

  1. Premessa

Con la decisione che si annota, la Cassazione è tornata ad esprimersi sul delicato tema dei rapporti tra il delitto di diffamazione e l’esimente dell’esercizio del diritto di critica, affermando in particolare che non può ritenersi scriminata la condotta di un giornalista che equipari un esponente mafioso ad un escremento. Secondo i giudici di legittimità, la finalità di veicolare attraverso l’insulto un giudizio negativo nei confronti della mafia nel suo complesso non può mai giustificare la lesione della dignità umana, che la nostra Costituzione riconosce come diritto fondamentale di ogni persona, anche se colpevole di delitti efferati.

La sentenza assume interesse non solo per la risonanza mediatica e lo scalpore destato nell’opinione pubblica, ma anche perché ripropone il problema dei limiti imposti alla libertà di manifestazione del pensiero per effetto del bilanciamento con altri beni di rilevanza costituzionale, in primis quello dell’onorabilità individuale.

 

 

  1. La vicenda

L’occasione di esprimersi sulla questione è offerta dalla vicenda di un giornalista querelato per diffamazione ai danni di un esponente apicale di Cosa Nostra, Mariano Agate: quest’ultimo, deceduto il 3 aprile 2013, fu per lungo tempo a capo del mandamento di Mazara del Vallo e venne condannato, oltre che per il delitto di associazione di stampo mafioso (art. 416-bis), anche per il coinvolgimento in plurimi reati di omicidio. Nel riportare sul proprio blog la notizia della morte del boss, e dopo averne ripercorso la storia criminale, il giornalista affermava che il decesso di costui aveva tolto alla Sicilia «un gran bel pezzo di merda». A fronte di tali parole, la vedova ed i figli di Agate presentavano querela per diffamazione a mezzo stampa, lamentando l’offesa alla reputazione del defunto.

In primo grado, il Tribunale di Trapani assolveva il giornalista con la formula «perché il fatto non costituisce reato». Per il giudice, infatti, l’espressione denigratoria oggetto di contestazione rientrava nel diritto di critica, costituendo «uno strumento retorico» volto a provocare nel lettore una riflessione sulle ambiguità del sistema pseudo-valoriale mafioso, «in un contesto nel quale la confusione (o apparente coincidenza) tra valori e dis-valori costituisce un obiettivo preciso del sodalizio criminoso», e ciò allo scopo di sollecitare «ad una nuova consapevolezza sulla necessità di sradicare ogni ambiguità nella scelta tra contrapposti (seppure artatamente confondibili) sistemi valoriali»[1].

Contro tale provvedimento ricorreva il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, il quale proponeva impugnazione immediata in Cassazione, lamentando erronea applicazione della legge penale. Con la sentenza in commento, la Corte regolatrice accoglie il ricorso del pubblico ministero ed annulla la decisione assolutoria del Tribunale di Trapani, rinviando per il giudizio di secondo grado alla Corte d’appello di Palermo. I giudici di legittimità, in particolare, negano che nel caso di specie possa riconoscersi la scriminante dell’esercizio del diritto di critica, ritenendo invece integrato il delitto di diffamazione. A tale conclusione la Corte perviene attraverso un ragionamento articolato e dai rilevanti riflessi sociali, che chiama in causa sia il rispetto dei diritti fondamentali della persona, sia il finalismo rieducativo che, nell’ottica costituzionale, deve connotare il nostro sistema punitivo. Prima di entrare nel dettaglio delle motivazioni della Cassazione, si impongono alcune precisazioni di carattere generale sul delitto di diffamazione, con particolare riferimento ai suoi rapporti con le scriminanti dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica, quali specifiche estrinsecazioni della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost.

 

  1. La reputazione quale bene giuridico di rilevanza costituzionale

Particolarmente rilevante ai fini dell’esame della sentenza di cui si tratta è l’individuazione del bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione (art. 595 c.p.), sulla cui esatta definizione si sono a lungo confrontati gli interpreti[2]. Esso è costituito dalla “reputazione”, che a sua volta rappresenta un aspetto peculiare del concetto di “onore”, quest’ultimo lato sensu inteso come l’insieme delle qualità morali, intellettuali e fisiche da cui dipende il valore della persona nel contesto sociale in cui vive[3]. Nel codice Rocco, la protezione penale dell’onore era affidata ai delitti di ingiuria (fattispecie ora abrogata e trasformata in illecito civile) e di diffamazione, posti a tutela di due distinti profili dello stesso bene giuridico. Più precisamente, secondo l’opinione tradizionale, l’ingiuria proteggeva l’onore in senso “soggettivo” o “interiore”, cioè il sentimento che ognuno ha di sé e della propria dignità morale; invece la reputazione, quale specifico bene giuridico tutelato dal delitto di diffamazione, designa il profilo “oggettivo” o “esteriore” dell’onore, costituito dalla considerazione e stima di cui un certo individuo gode presso gli altri consociati[4].

La descritta ricostruzione teorica postula una concezione “fattuale” dell’onore, considerato come un sentimento del proprio o dell’altrui valore, e dunque un elemento della realtà psichica o sociale. Pur corrispondendo alla prospettiva del legislatore del 1930, tale impostazione nasconde però il rischio di una relativizzazione della tutela penale, subordinando di fatto l’applicazione delle fattispecie in questione all’opinione del soggetto passivo o dei membri del gruppo sociale cui questi appartiene. E infatti, intendere i concetti di onore e reputazione in senso fattuale determinerebbe l’esclusione della tutela per i soggetti incapaci di percepire il significato offensivo dei termini contro di loro espressi (come ad esempio i minori o gli infermi[5]), nonché per i soggetti privi di reputazione, o perché disistimati (si pensi alla prostituta o al criminale) o perché non conosciuti dalla collettività (è il caso di chi sia nuovo in un ambiente di lavoro). In tali casi, mancando di fatto una reputazione o essendo totalmente negativa, non si potrebbe configurare l’offesa al bene giuridico e, quindi, neanche il reato[6].

Muovendo da tali obiezioni, parte della dottrina ha elaborato una concezione cd. normativa dell’onore, intendendolo non più come un fatto, o una realtà fenomenica, bensì come un valore «presente in ciascun uomo, in quanto discendente direttamente dalla sua personalità»[7]: trattandosi di un attributo originario della persona umana in sé considerata, ne deriva che l’onore deve essere tutelato obiettivamente, a prescindere dall’effettiva percezione dell’offesa da parte del soggetto passivo o della collettività, con conseguente anticipazione della soglia di tutela.

Il problema principale della concezione normativa, peraltro, attiene all’astrattezza del concetto di onore come “valore” e alla conseguente necessità di individuare parametri di riferimento per attribuirvi significato. In merito si sono confrontate diverse ricostruzioni dottrinali, che hanno alternativamente concepito l’onore come valore sociale o morale[8]. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione, si è invece affermata una lettura in chiave personalistica e costituzionalmente orientata del bene giuridico dell’onore[9], ritenendosi che lo stesso, pur non essendo espressamente previsto nel testo costituzionale, trovi in esso il proprio fondamento. Secondo alcuni interpreti l’onore sarebbe ricompreso tra i «diritti inviolabili dell’uomo» di cui all’art. 2 Cost.; secondo altri, invece, esso sarebbe da ricondursi al disposto di cui all’art. 3 Cost., nella parte in cui riconosce «pari dignità sociale» a tutti i cittadini; per altri ancora, infine, tali principi costituzionali possono essere congiuntamente richiamati[10].

Il valore costituzionale dell’onore – inteso come espressione fondamentale della dignità della persona – ha trovato riconoscimento anche da parte della prevalente giurisprudenza, che proprio da tale premessa parte quando si occupa del delicato problema del bilanciamento dell’onorabilità individuale con i diritti di cronaca e di critica, quali manifestazioni del principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall’art. 21 Cost.

Più di preciso, secondo la Cassazione, esiste un nucleo inviolabile di “dignità umana” da riconoscersi a ogni persona, a prescindere dal grado di considerazione sociale di cui essa gode, e in grado di essere comunque pregiudicato da espressioni obiettivamente denigratorie[11]. Da tale principio discende che la tutela penale per il delitto di diffamazione si estende anche ai soggetti il cui onore abbia già subito compromissioni o che siano completamente disistimati agli occhi della collettività: caso emblematico – che assume particolare rilievo ai nostri fini, in quanto oggetto della sentenza in commento – è quello in cui destinataria dell’offesa sia una persona condannata per la commissione di delitti, magari di particolare odiosità. Anche costoro, infatti, in quanto esseri umani, hanno diritto di essere rispettati e tutelati nella propria onorabilità. A ciò si aggiunge che la verità del fatto attribuito di per sé non esclude il carattere offensivo dell’espressione utilizzata (ad esempio, il termine “ladro” rivolto ad un condannato per furto, o di “pregiudicato” a chi abbia commesso reati giudizialmente accertati[12]), la quale può quindi integrare diffamazione laddove assuma una valenza denigratoria e, quindi, lesiva nei confronti del soggetto passivo[13].

Per altro verso, pur riconoscendo all’onore valenza costituzionale, la giurisprudenza di legittimità non abbandona del tutto la prospettiva fattuale, in quanto, per stabilire l’idoneità offensiva di una data espressione, adotta un criterio di “media convenzionale” che fa riferimento «alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto in cui detta espressione sia stata pronunciata ed alla coscienza sociale»[14]. In tal modo, la valutazione circa l’offesa al bene giuridico assume carattere graduabile, relativo, potendo la medesima condotta risultare diffamatoria nei confronti di un soggetto e non di un altro, ovvero in un determinato contesto e non in uno diverso. Significativo, inoltre, è il richiamo alla “coscienza sociale”, che sottolinea la natura storicamente variabile della nozione di onore[15]: considerati i profondi mutamenti sociali che, negli ultimi decenni, hanno interessato il linguaggio comune, con il diffondersi dell’utilizzo di espressioni volgari e ineducate, è ben possibile che epiteti un tempo considerati diffamatori ora siano tollerati, in quanto non più intesi come veicolo di giudizi di disvalore sulle qualità personali dei consociati cui sono dirette.

Tale prospettiva relativistica e fattuale, peraltro, incontra un argine nel richiamato rispetto del principio costituzionale della dignità umana, che assume invece valenza assoluta. Si afferma infatti la sussistenza di un “onore minimo”, in capo a chiunque per il solo fatto di essere uomo, che costituisce un limite invalicabile al rispetto della dignità della persona: solo al di sopra di tale minimum di tutela costituzionale, il carattere ingiurioso del fatto può dipendere dalle qualità personali dell’offeso (come la sua posizione sociale) o dal contesto in cui si inserisce[16]. Determinate modalità espressive sono invece oggettivamente da considerarsi offensive e, quindi, inaccettabili in qualsiasi contesto pronunciate: ciò accade, in particolare, in presenza di espressioni che manifestano un’intrinseca carica di disprezzo e dileggio, o che rivelano la volontà di umiliare il destinatario[17].

Orbene, tale principio di carattere generale assume rilievo centrale nell’impianto motivazionale della sentenza in commento, che ne offre una specifica declinazione. Richiamando un proprio precedente[18], la Cassazione afferma che costituiscono espressioni obiettivamente insultanti quelle «con le quali si “disumanizza” la vittima, assimilandola a cose, animali o concetti comunemente ritenuti ripugnanti, osceni, disgustosi»: ne è esempio paradigmatico proprio la locuzione con cui si paragoni una persona ad un “escremento”, la quale, per quanto possa essersi degradato il codice comunicativo, conserva intatta la propria valenza ingiuriosa.

Una volta affermato il carattere offensivo della condotta incriminata – circostanza che, peraltro, non era stata negata neppure dalla sentenza di primo grado[19] – si tratta di verificare se la stessa non possa dirsi in qualche modo giustificata dall’esercizio del diritto di critica. Intorno a questo punto, infatti, ruota il contrasto argomentativo tra il Tribunale di Trapani e la Cassazione.

 

  1. La scriminante costituzionale dell’esercizio del diritto di critica

La tutela penalistica dell’onore incontra un limite nel principio di libertà di manifestazione del pensiero, sancito dall’art. 21 Cost. e dall’art. 10 CEDU: si tratta di un valore di centrale importanza nell’attuale contesto costituzionale, in quanto funzionale alla sopravvivenza stessa del regime democratico, che proprio dal libero confronto delle idee trae la sua linfa vitale. Tale principio, pertanto, induce a considerare leciti (in quanto non antigiuridici) determinati comportamenti conformi al tipo legale della diffamazione, dando luogo all’applicazione della causa di giustificazione comune dell’esercizio di un diritto (art. 51 c.p.)[20]: in particolare, nell’ambito dell’attività giornalistica, vengono in considerazione le scriminanti del diritto di cronaca e del diritto di critica, quali specifiche estrinsecazioni della libertà di manifestazione del pensiero[21].

Una volta ammesso, però, che anche la reputazione costituisce un bene di rilevanza costituzionale, si pone il problema di individuare il punto di equilibrio tra questi due contrapposti interessi. A tal fine, la dottrina e la giurisprudenza hanno circoscritto l’efficacia scriminante dell’art. 21 Cost. al rispetto di determinati limiti, diversamente modulati nell’ambito della cronaca e della critica. Tali criteri – che con riferimento al diritto di cronaca[22] sono stati enucleati, sin dalla nota sentenza “decalogo” della Cassazione civile del 1984[23], nei requisiti della verità del fatto narrato, della pertinenza o utilità sociale della notizia e della continenza espositiva – assumono connotazioni peculiari rispetto al diritto di critica, da intendersi come libertà di esprimere giudizi personali, incluso anche il diritto di dissentire rispetto alle opinioni altrui e di sottoporre a censure le altrui affermazioni o condotte. Ed è proprio l’esame di tale diritto, nei suoi rapporti con la tutela dell’onore, ad assumere rilievo centrale nella pronuncia in commento, in quanto l’espressione oggetto di contestazione (la qualificazione del boss mafioso al pari di un escremento) ha natura valutativa (nella specie, denigratoria) e non descrittiva.

In relazione al diritto di critica, anzitutto, risulta più attenuato il requisito della verità dei fatti narrati, che in senso proprio può riguardare solo il presupposto fattuale alla base del giudizio, non invece il contenuto valutativo in sé, il quale di per sé non può che fondarsi su un’interpretazione soggettiva dei fatti, come tale insuscettibile di verifica[24]. Conseguentemente, i criteri regolatori che assumono maggior pregnanza sono quelli della rilevanza sociale dell’argomento e della correttezza del linguaggio espositivo.

Quanto al limite della pertinenza, esso richiede che il giudizio abbia ad oggetto fatti, persone o situazioni rispetto alle quali sussiste un rilevante interesse alla formazione di un’opinione consapevole e pluralistica dei consociati. Questo profilo assume particolare rilievo in taluni ambiti a forte caratterizzazione pubblica – come quello politico o giudiziario – rispetto ai quali il limite dell’interesse pubblico deve considerarsi di per sé sussistente[25]. In proposito, è opportuno sottolineare come anche le vicende relative alla criminalità organizzata di tipo mafioso – per le forti implicazioni sociali e culturali che comportano – acquistino un indubbio valore di interesse per la società italiana.

Il profilo più problematico attiene, però, al limite della continenza, sulla cui definizione si sofferma in particolare la sentenza in esame. Avendo a oggetto un giudizio personale, la critica gode di maggior libertà dialettica rispetto al diritto di cronaca, e può anche consentire l’uso di un linguaggio figurato, gergale, aspro o polemico, che può tradursi in espressioni astrattamente offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono rivolte.

Tuttavia, come ha cura di ribadire la Cassazione nella sentenza in commento, affinché possa considerarsi lecita, l’espressione critica deve pur sempre risultare proporzionata e funzionale all’opinione o alla protesta, dovendo cioè rivestire una «forma espositiva non ingiustificatamente sovrabbondante rispetto al concetto da esprimere»[26]: in tal senso, la continenza individua un rapporto di proporzione tra la critica e il registro linguistico utilizzato[27].

Peraltro, come si è anticipato nel precedente paragrafo, ai fini della delimitazione del diritto di critica, sotto lo specifico profilo della continenza, assume fondamentale importanza il principio costituzionale della dignità umana (artt. 2 e 3 Cost.), di cui l’onore costituisce una delle possibili espressioni: è il rispetto della “dignità minima” dell’essere umano a segnare il limite invalicabile oltre il quale la libertà di manifestazione del pensiero non può spingersi. Secondo la giurisprudenza, tale nucleo di dignità viene ad essere leso per effetto di espressioni che, in quanto gravemente infamati o inutilmente umilianti, trasmodino nella denigrazione della persona criticata in quanto tale, provocando una gratuita ed immotivata aggressione alla sfera morale altrui[28]. Ricorrendo alle parole usate della Cassazione, «la pur giustificata critica dell’operato altrui impone, comunque, il rispetto di quelli che sono e restano limiti invalicabili, posti dall’art. 2 Cost., a tutela della dignità umana, con la conseguenza che alcune modalità espressive sono oggettivamente (e dunque per l’intrinseca carica di disprezzo e dileggio che esse manifestano o per la riconoscibile volontà di umiliare il destinatario) da considerarsi offensive».

Proprio da tali premesse argomentative muove la sentenza in commento per negare la sussistenza della scriminante dell’esercizio del diritto di critica. Ed è rispetto a tale profilo, come detto, che si misura il contrasto con la sentenza di primo grado.

 

  1. Un difficile bilanciamento

Il giudice di merito[29] riconosceva il diritto di critica in relazione a due argomenti. In primo luogo, l’espressione in concreto utilizzata dal giornalista – pur obiettivamente denigratoria – risponderebbe ad una logica di interesse pubblico, perseguendo l’obiettivo di sottoporre a critica il sistema pseudo-valoriale proprio dell’associazione mafiosa cui apparteneva il destinatario dell’epiteto ingiurioso. In tal senso, la locuzione costituirebbe un richiamo alla celebre frase di Peppino Impastato («la mafia è una montagna di merda»), volta a sottolineare la capacità della mafia di intaccare le strutture portanti della società civile, mediante una precisa strategia di sistematica confusione tra valori e disvalori. Il riferimento all’escremento rappresenterebbe, quindi, un mero artificio retorico «in grado di provocare nel lettore un senso di straniamento che lo interroga sulla validità delle prospettive tradizionali, e ciò allo scopo di sollecitarlo ad una nuova consapevolezza sulla necessità di sradicare ogni ambiguità nella scelta tra contrapposti (seppure artatamente confondibili) sistemi valoriali».

Secondo il Tribunale, inoltre, sarebbe altresì rispettato il requisito della continenza, in quanto l’utilizzo di un registro “basso” sarebbe maggiormente efficace nel raggiungere anche le persone che, per intrinseci limiti culturali, si trovano più esposte al rischio di incorrere in quella confusione tra valori e disvalori perseguita dalle associazioni criminali. Inoltre, la circostanza che l’espressione denigratoria fosse collocata in chiusura all’articolo, al termine dell’esposizione delle vicende criminali del defunto, escluderebbe la gratuità dell’offesa e ne dimostrerebbe, al contrario, la stretta correlazione rispetto all’interesse pubblico avuto di mira.

La Cassazione, invece, smentisce il ragionamento del giudice di primo grado e riafferma il superiore valore della dignità umana, il cui contenuto minimo non può mai essere offeso, neppure se per perseguire una finalità più generale, come quella di criticare il sistema (dis)valoriale mafioso. Del resto, la “metafora” dell’escremento muta completamente di significato nel momento in cui si riferisce non all’associazione criminale nel suo complesso (come accadeva nella frase di Peppino Impastato), ma a un suo singolo appartenente: in tal caso, infatti, l’espressione non può che costituire un attacco di natura personale e denigratoria.

Per la Suprema Corte, peraltro, non ha alcun rilievo il fatto che destinatario dell’insulto sia un esponente apicale della criminalità organizzata, in quanto la dignità è riconosciuta dal nostro ordinamento a qualsiasi essere umano, anche al riconosciuto autore di delitti efferati o a chi appartiene a un’associazione malavitosa sanguinaria e nefasta, o addirittura ne è a capo. E, del resto, proprio il rispetto di tali diritti varrebbe a qualificare «la superiorità dell’ordinamento statale, fondato sulla centralità della protezione dell’individuo, rispetto ad organizzazioni criminali, che invece si nutrono del sostanziale disprezzo di chi non risponda alle proprie finalità».

In tale decisione, pertanto, i giudici di legittimità fanno applicazione dei principi propri della concezione normativo-costituzionale dell’onore, inteso come valore proprio ed intangibile di ogni essere umano. In tale direzione, assume particolare interesse il richiamo argomentativo al principio della finalità rieducativa della pena (art. 27, comma 3, Cost.), che costituisce il valore costituzionale fondante dell’attuale sistema punitivo. Poiché la pena deve sempre avere come fine la rieducazione del reo, non è mai consentito considerare il condannato – finanche il peggior criminale – come un soggetto “macchiato” una volta per tutte dai propri delitti, privo di qualsivoglia reputazione sociale penalmente tutelabile: e infatti, conclude la Corte, nel momento in cui l’ordinamento penale si fonda sulla “rieducabilità” del condannato, esso non può tollerare «neanche come artifizio retorico, la sua reificazione».

 

  1. Conclusioni

Nonostante le forti critiche suscitate nell’opinione pubblica, da cui è stata talora interpretata come un affronto alle battaglie ideologiche e sociali dell’antimafia, la sentenza della Cassazione non fa in realtà che affermare il rispetto dei superiori principi costituzionali imperniati sul rispetto della persona umana. Proprio la necessità di contrastare – sotto il profilo culturale, prima ancora che materiale – il sistema valoriale della criminalità organizzata di stampo mafioso impone all’ordinamento statale di mantenere fermo il rispetto di quei principi, di natura universale, che costituiscono il perno del vivere civile e democratico. Questo non significa che i consociati non siano liberi di esprimere censure, e finanche sentimenti di disistima e disprezzo, nei confronti di coloro che si siano macchiati di gravi crimini e che abbiano, con i loro comportamenti, arrecato un danno alla collettività. Il limite, come evidenziato dalla sentenza in oggetto, sta proprio nella continenza, nella modalità espositiva delle critiche, che non può trasmodare nell’insulto in quanto tale.

Le argomentazioni della Cassazione sono dunque persuasive, e non pare giustificata una loro lettura in termini di “affronto” all’antimafia, come pure in taluni casi si è sostenuto. Ciò non toglie, per converso, che anche il ragionamento seguito dal giudice di primo grado mostrasse una propria intrinseca logicità e ragionevolezza: senza negare l’obiettiva offensività della condotta per l’onore del defunto boss mafioso, detto giudice riteneva non meramente gratuita l’espressione ingiuriosa in concreto utilizzata dall’imputato, non trattandosi di un insulto a sé stante bensì inserito a conclusione di un preciso percorso argomentativo.

La soluzione adottata dalla Cassazione, in definitiva, pare sicuramente corretta ma forse non obbligata, nel senso che una diversa conclusione – più conforme al sentire sociale di contrapposizione alla criminalità organizzata di stampo mafioso – avrebbe potuto essere in astratto motivata. Questa ambivalenza argomentativa dimostra la perdurante drammaticità del tema del bilanciamento tra gli opposti valori dell’onore e della libertà di manifestazione del pensiero, un campo in cui spesso prevalgono scelte valoriali più che giuridiche, ed in cui le medesime affermazioni di principio possono condurre ad esiti pratici del tutto contrastanti. Del resto, il carattere estremamente ondivago della giurisprudenza in materia di diffamazione evidenzia come, in questo contesto, ai fini della decisione assuma carattere determinante la diversa percezione soggettiva del singolo giudice e la scala valoriale da questi adottata, con la conseguenza di dar luogo a risultati applicativi che appaiono difficilmente compatibili con il principio di stretta legalità e determinatezza della norma penale, il quale pure è previsto dalla Costituzione a fondamento dell’attuale sistema punitivo.

[1] Trib. Trapani in composizione monocratica (dott. Gianluigi Visco),7 giugno 2016.

[2] Ex multis, cfr. P. Siracusano, voce Ingiuria e diffamazione, in Digesto delle discipline penalistiche, VII, Torino, 1993, 32.

[3] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. I, XV ed. integrata ed aggiornata a cura di Grosso, Milano, 2008, 202 ss. Sul concetto di onore si veda il fondamentale studio di E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, Milano, 1974.

[4] G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, vol. 2, tomo 1, I delitti contro la persona, Bologna, 2013, 95.

[5] A. Manna, Beni della personalità e limiti della protezione penale: le alternative di tutela, Padova, 1989, 69 ss.

[6] G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, cit., 96, anche per gli esempi riportati.

[7] E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., 35. Sulla concezione normativa cfr. ampiamente P. Siracusano, voce Ingiuria e diffamazione, cit., 33; A. Manna, Beni della personalità e limiti della protezione penale: le alternative di tutela, cit., 203. Per l’elaborazione di tale concezione, di particolare rilievo è stato l’apporto teorico della dottrina tedesca: per tutti, cfr. H.J. Hirsch, Ehre und Beleidigung, Karlsruhe, 1967.

[8] Secondo una prima e più risalente tesi, cd. utilitaristica, l’onore è inteso come valore sociale, cioè come valore attribuito a ciascuno dalla società in cui vive in base ai propri “meriti comunitari” (S. Messina, Teoria generale dei delitti contro l’onore, Roma, 1953, 63; G. Battaglini, Il bene dell’onore e la sua tutela penale: studio, in Rivista penale, vol. 83, 1916, 249); secondo la variante cd. morale della concezione normativa, invece, l’onore è un valore interiore della persona umana in quanto tale, in forza della propria dignità di uomo e, pertanto, uguale in tutti gli uomini (E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., 35).

[9] C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 44 ss.; E. Musco, Bene giuridico e tutela dell’onore, cit., 143 ss.

[10] G. Fiandaca – E. Musco, Diritto penale, Parte speciale, 95.

[11] Ex multis, cfr. Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2015, n. 19070; Cass. pen., sez. V, 4 luglio 2008, n. 34599.

[12] Si veda Cass. pen., sez. V, 2 luglio 2014, n. 475.

[13] Cass. pen., sez. V, 4 dicembre 1991, n. 1481; Cass. pen., sez. V, 8 aprile 2003, n. 22869; Cass. pen., sez. V, 10 settembre 2008, n. 35032.

[14] Tra le più recenti, cfr. Cass. pen., sez. V, 18 giugno 2015, n. 35027.

[15] Ad esempio, l’epiteto “fascista”, mentre in passato aveva significato elogiativo, ora costituisce un’offesa (Cass. pen., 26 giugno 1986, in Rivista penale, 1986, 962).

[16] F. Antolisei, Manuale di diritto penale, Parte speciale, cit., 205.

[17] Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2015, n. 19070; Cass. pen., sez. V, 22 marzo 2013, n. 25563.

[18] Cass. pen., sez. V, 29 settembre 2011, n. 42933. Nei medesimi termini si è espressa anche Cass. pen., 3 luglio 2012, n. 42039.

[19] Secondo il Tribunale, «le scelte di vita dell’individuo – per quanto possano ritenersi riprovevoli in un determinato momento storico – non autorizzano l’adozione di espressioni certamente denigratorie nei suoi confronti, e ciò in quanto il valore della dignità umana costituisce una componente insopprimibile di ogni persona».

[20] P. Siracusano, voce Ingiuria e diffamazione, cit., 44.

[21] Ulteriore ipotesi di esercizio della libertà di manifestare il proprio pensiero è rappresentato dal diritto di satira, che tuttavia è generalmente ricondotto all’interno del diritto di critica, del quale configura una espressione peculiare. A differenza della critica, infatti, la satira mira a rappresentare una situazione in termini esagerati e caricaturali. Sul tema si veda per tutti M. Mantovani, Profili penalistici del diritto di satira, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1992, 295.

[22] Questo può essere definito come diritto di informare la collettività tramite il mezzo della stampa su accadimenti di pubblico interesse: cfr. E. Musco, voce Stampa (dir. pen.), in Enc. dir., vol. XLIII, Milano, 1990, 645.

[23] Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259; i principi ivi affermati si sono consolidati nella giurisprudenza successiva.

[24] In argomento v. M. Pelissero, Diritto di critica e verità dei fatti, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 1992, 1227; secondo una prospettiva in realtà solo in apparenza differente, A. Manna, Il diritto di cronaca, di critica, di denuncia e la diffamazione: gli arresti giurisprudenziali, in Cassazione penale, 2003, 3600 ss. In giurisprudenza, ex multis, Cass., sez. V, 14 ottobre 2015, n. 6463.

[25] A. Gullo, Delitti contro l’onore, in C. Piergallini – F. Viganò (a cura di), Reati contro la persona, Estratto dal VII volume del Trattato teorico-pratico di diritto penale diretto da F. Palazzo e C.E. Paliero, Torino, 2015, 189 ss.

[26] Cass. pen., sez. I, 13 giugno 2014, n. 36045, citata dalla pronuncia in commento.

[27] A. Gullo, Delitti contro l’onore, cit., 190.

[28] Si tratta di orientamento consolidato, cui la sentenza in nota si conforma. Ex multis, cfr. Cass. pen., sez. V, 24 giugno 2016, n. 37397; Cass. pen., sez. V, 27 marzo 2015, n. 19070; Cass. pen., sez. I, 13 giugno 2014, n. 36054; Cass. pen., sez. V, 28 ottobre 2010, n. 4938.

[29] Trib. Trapani, 7 giugno 2016, cit.

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