Depenalizzazione dell’ingiuria e (obbligo di) protezione del diritto all’onore: riflessioni a margine di una questione di legittimità costituzionale

Giudice di Pace di Venezia, ord. 20 giugno 2017

Il Giudice di Pace di Venezia ha sollevato questione di legittimità costituzionale in relazione alle norme che hanno depenalizzato l’ingiuria. Secondo il giudice a quo, infatti, il diritto all’onore riceverebbe adeguata tutela esclusivamente per mezzo delle norme penali, le quali sarebbero le uniche in grado di fornire un’idonea protezione ai diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. Inoltre, il legislatore avrebbe dovuto rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento europeo (artt. 10 e 117 Cost.), il quale imporrebbe agli Stati membri, per il tramite dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, di rispettare la dignità umana. Le norme abrogative, poi, avrebbero violato, a detta del giudice rimettente, anche l’art. 3 Cost. (espressione dei principi di ragionevolezza e non discriminazione), in quanto si è deciso di mantenere nel codice penale il reato di diffamazione (posto a presidio dello stesso diritto tutelato dalla norma abrogata); di conseguenza, l’ordinamento si troverebbe ora ad accordare una differente tutela sostanziale al medesimo diritto, in violazione dei principi citati. L’analisi condotta mostra, tuttavia, come – al netto del rischio di vedersi opporre dalla Corte l’inammissibilità della questione, dal momento in cui le disposizioni abrogative impugnate rientrano a pieno titolo nella categoria delle norme penali “più favorevoli”, cui il giudice delle leggi non estende il suo sindacato – le censure mosse dal giudice a quopossano ritenersi infondate. Infatti, in linea con la teoria degli obblighi di protezione, secondo la quale incomberebbe in capo allo Stato l’obbligo di fornire adeguata tutela avverso le violazioni dei diritti costituzionalmente sanciti, il legislatore sarebbe certamente tenuto a proteggere il diritto in questione (ossia quello all’onore), ma non necessariamente tramite la legge penale. Quest’ultima, infatti, andrebbe utilizzata solo qualora l’assenza di una esplicita incriminazione vada a minare l’efficacia del riconoscimento costituzionale del diritto stesso. Ipotesi, questa, che non pare sussistere nel caso posto all’attenzione della Corte costituzionale.

 

SOMMARIO: 1. La supposta illegittimità dell’abrogazione del reato di ingiuria – 2. Il problema della sindacabilità delle norme penali di favore – 3. Il rapporto tra inviolabilità della dignità umana e obbligo di protezione dello Stato – 4. Dignità e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – 5. Depenalizzazione dell’ingiuria e mantenimento del reato di diffamazione – 6. Conclusioni

 

  1. La supposta illegittimità dell’abrogazione del reato di ingiuria

Con il d.lgs. 7/2016, attuativo della delega disposta con l. 67/2014, il legislatore ha provveduto ad abrogare una serie di reati, tra i quali quello di ingiuria (art. 594 c.p.)[1], riconducendo quest’ultima nell’alveo degli illeciti civili[2]e corredando altresì la “nuova” fattispecie di una sanzione pecuniaria civile, il cui importo è stabilito dal giudice sulla base di precisi criteri indicati nello stesso decreto legislativo[3]. Con ordinanza del 20 giugno 2017, il Giudice di Pace di Venezia, nell’ambito di un procedimento penale nel quale venivano contestati i reati di minaccia ed ingiuria, ha sollevato questione di legittimità costituzionale relativamente all’art. 2, c. 3, della legge citata e dell’art. 1, lett. c), del d.lgs attuativo della delega, nella parte in cui tali norme hanno, per l’appunto, abrogato il reato di ingiuria, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10 e 117 Cost[4]. Quanto all’incidenza della questione nel procedimento a quo, il giudice rimettente argomenta facendo leva sulla riespansione della rilevanza penale della condotta che conseguirebbe alla declaratoria di incostituzionalità delle norme abrogatrici; tale riespansione determinerebbe, infatti, l’insorgere dell’obbligo, in capo al giudice medesimo, di celebrare il processo, verificando «la sussistenza o meno della fattispecie delittuosa che potrebbe comportare la condanna dell’imputato, nonché la valutazione della sussistenza della continuazione exart. 81 del codice penale, essendo contestato anche il reato di minacce exart. 612, c. 1, del codice penale»[5]. In assenza di una simile declaratoria, infatti, il giudice sarebbe tenuto a dichiarare il non luogo a procedere, in virtù del fatto che l’ingiuria non è più prevista dalla legge come reato. Sempre in relazione alla rilevanza della questione, ma con specifico riferimento al profilo delle norme penali di favore – quali sono le norme abrogative di ipotesi delittuose – il giudice a quosostiene che, pur sussistendo allo stato attuale un indirizzo giurisprudenziale consolidato contrario alla sindacabilità di tali norme, questo orientamento determinerebbe «conseguenze contrarie alla tutela della Costituzione»[6], in quanto sfuggirebbero così al controllo della Corte costituzionale tutte quelle norme penali di favore applicabili al giudizio a quoe ritenute non manifestamente infondate dal giudice rimettente, con conseguenze distorsive del fisiologico rapporto tra norme primarie e norme di rango costituzionale. A sostegno della propria tesi, il giudice a quo richiama le principali pronunce rese sulla materia dal giudice delle leggi: la sentenza n. 148/1983, secondo la quale si dovrebbe ammettere il sindacato sulle disposizioni che escludono la rilevanza penale di determinate condotte in virtù del fatto che le norme della legislazione ordinaria non debbono godere di alcun tipo di immunità rispetto alla Carta costituzionale; la meno risalente pronuncia n. 394/2006, con la quale la Corte ha ammesso la sindacabilità di «norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale», con la conseguenza «dell’automatica riespansione della norma generale o comune dettata dallo stesso legislatore»; infine, la ancor più recente sentenza n. 5/2014 con la quale la Corte ha disposto, invece, l’espunzione dall’ordinamento della norma abrogatrice del reato di associazione paramilitare, con conseguente riespansione non già di una norma generale, bensì della pura e semplice rilevanza penale della relativa condotta. Il giudice a quo procede, dunque, all’individuazione del bene giuridico tutelato dalle norme abrogate: il diritto all’onore. Rifacendosi alla giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema[7], il rimettente ricomprende quest’ultimo tra i diritti inviolabili che l’art. 2 della Carta costituzionale riconosce e garantisce. Inoltre, tale diritto troverebbe fondamento anche nell’art. 3 Cost., essendo esso «estrinsecazione, nelle società democratiche, del fondamentale principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani»[8]. L’avvenuta abrogazione dell’art. 594 c.p. determinerebbe, dunque, una violazione dei due citati articoli della Carta costituzionale, in quanto essa avrebbe comportato «la fuoriuscita del bene dell’onore e del decoro dal sistema di tutela pubblicistica dei diritti fondamentali»[9]. Secondo il giudice rimettente, infatti, «non ci sono diritti inviolabili di cui all’art. 2 Cost. che non siano protetti anche dalle norme penali». Inoltre, «la tutela dei diritti fondamentali ed inviolabili dell’essere umano […] [può] essere garantita […] soltanto attraverso le norme penali, poiché sono proprio le norme penali che sono poste, ontologicamente, a difesa dei diritti inviolabili dell’essere umano». Il giudice a quosostiene, dunque, l’indefettibile necessità che i diritti inviolabili, tra i quali sarebbe ricompreso il diritto all’onore, siano tutelati dalle norme penali «sia per l’efficacia deterrente della sanzione penale, che per l’inadeguatezza delle sanzioni amministrative o civili che appaiono inconciliabili a prevenire, ricomporre o reprimere le condotte lesive dei diritti fondamentali»[10]. Le norme abrogative del reato di ingiuria, inoltre, violerebbero anche gli artt. 10 e 117 Cost. Infatti, secondo quanto si legge nell’ordinanza, l’onore, il decoro e la reputazione sarebbero concetti che «la giurisprudenza, la dottrina e anche le dottrine filosofiche hanno ricondotto all’essenza concettuale del valore uomo identificato con il termine: dignità». Quest’ultima, come tiene a sottolineare il giudice a quo, «trova la sua implicita affermazione nel principio contenuto nell’art. 2 della Carta costituzionale», ma essa è anche «tutelata come diritto fondamentale nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di Nizza, che proclama nell’art. 1 che: “La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata”». Tale fonte normativa, «recepita nella nostra Costituzione in forza degli artt. 10 e 117», avrebbe ricondotto il concetto di dignità «nel tessuto costituzionale, rendendolo un diritto primo ed irrinunciabile della persona». In sostanza, per il giudice a quo, con l’abrogazione del reato di ingiuria, posto a presidio del diritto all’onore, fondamentale corollario della dignità dell’uomo, «la potestà legislativa è stata esercitata dallo Stato con legge ordinaria senza rispettare i vincoli e i principi derivanti dagli obblighi internazionali e dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, tanto da violare apertamente il principio fondamentale della dignità umana espresso nell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»[11]. Ultimo profilo di non manifesta infondatezza riguarda il contrasto delle norme abrogatrici con l’art. 3 Cost., sotto il profilo dell’uguaglianza e della ragionevolezza. Secondo il giudice rimettente, la scelta di abrogare il reato di ingiuria e di mantenere nel codice, invece, quello di diffamazione (art. 595)[12], determinerebbe una disparità di trattamento, in quanto si instaurerebbe «una difforme tutela sostanziale di fattispecie inerenti il medesimo diritto fondamentale costituzionalmente tutelato», essendo i due reati «riconducibili alla stessa medesima ratio e allo stesso diritto fondamentale della dignità della persona, composta dall’onore, decoro, reputazione e rispettabilità»[13]. La tutela di tale diritto, in seguito all’abrogazione dell’art. 594 c.p., sarebbe lasciata, quindi, «unicamente alla fattispecie di cui all’art. 595 del codice penale». Infine, si porrebbe in contrasto con l’art. 3 Cost. anche la «scelta di perseguire un fatto “comunicando con più persone” in assenza dell’offeso (diffamazione) e di non punire il medesimo fatto “commesso in presenza di più persone”, quindi in presenza dell’offeso (ingiurie)»[14]. il giudice rimettente contesta in questo caso l’abrogazione integrale del reato di ingiuria, compresa l’aggravante, originariamente prevista dal c. 4 dell’art. 594 c.p., della cosiddetta “ingiuria diffamatoria”, ossia quella commessa in presenza sia dell’offeso che di altre persone, apparendo tale scelta, agli occhi del giudice, «irragionevole» e «discriminante» alla luce del mantenimento nel codice del reato di diffamazione. Ciò posto, nelle prossime pagine si concentrerà l’attenzione sui seguenti profili: 1) Il problema della sindacabilità o meno delle norme penali di favore da parte della Corte costituzionale; 2) la sussistenza di un rapporto tra l’inviolabilità della dignità umana e l’obbligo di tutela penale della stessa; 3) il dovere di rispettare e tutelare la dignità sancito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea in relazione alla portata di quest’ultima; 4) la ratioalla base della scelta di depenalizzare l’ingiuria, mantenendo nel codice penale, al contempo, il reato di diffamazione.

 

  1. Il problema della sindacabilità delle norme penali di favore

Sorvolando sul rilievo, peraltro corretto, relativo all’incidenza della questione sul giudizio a quodata dalla riespansione, in caso di accoglimento, della rilevanza penale della condotta ingiuriosa, ci preme qui fornire alcune precisazioni in relazione alle considerazioni svolte sul problema della sindacabilità delle cosiddette norme penali di favore. Il giudice a quo, convinto delle conseguenze «contrarie alla tutela della Costituzione» determinate dall’orientamento consolidato in materia, richiama la sentenza n. 148/1983, nella parte in cui il giudice delle leggi mette in guardia rispetto al rischio di privare la Corte di ogni strumento atto a garantire la preminenza della Costituzione sulla legislazione ordinaria. Per giudice rimettente, tale decisione ha avallato la «possibilità di esperire il sindacato di costituzionalità anche sulle norme abrogative o che escludano la rilevanza penale di certi comportamenti»; in realtà, la sentenza n. 148/1983 non arriva ad ammettere tanto: essa è, sì, la prima decisione che inizia a tracciare i confini dell’ “area grigia” rappresentata dalle norme penali di favore, ammettendo la rilevanza delle questioni di legittimità relative a tale categoria di norme[15]dopo anni di incertezze negli indirizzi giurisprudenziali in materia[16], ma, al netto di ciò, non pare rinvenirsi nella sentenza alcun passaggio che corrisponda a quanto sostenuto dal giudice a quoin relazione all’ammissibilità di un sindacato della Corte su norme abrogative o che escludano la rilevanza penale di certi comportamenti. Anzi, dopo aver chiarito che nel caso di specie non ci si trovasse di fronte ad una simile ipotesi[17], in quanto il giudice rimettente aveva semplicemente prospettato l’esigenza che il regime penale dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura venisse ricondotto nell’ambito delle norme di diritto comune, la Corte rilevò come erano state «ripetutamente dichiarate inammissibili le impugnazioni attraverso le quali si richiedeva, in sostanza, che la Corte configurasse nuove norme penali, così determinando conseguenze sfavorevoli per l’imputato»[18]. Tale considerazione pare essere perfettamente coerente con la riserva di legge in materia penale posta dall’art. 25, c. 2, Cost., il quale attribuisce, pur se in via implicita, al Parlamento il compito di operare scelte di politica criminale che si traducano nell’introduzione o nell’abrogazione di reati. Il giudice a quofa poi riferimento alla più recente sentenza della Corte costituzionale n. 394/2006, la quale, per molti, esprime, ad oggi, l’indirizzo seguito dalla Corte in materia di sindacabilità delle norme penali di favore. Il giudice rimettente fa leva su tale decisione, dicendo che «in tal senso» (ossia nel senso della sindacabilità di tale categoria di norme) «si è espressa anche la successiva giurisprudenza». In realtà, come lo stesso giudice a quoriporta testualmente, la sentenza n. 394/2006 pare dire qualcosa di profondamente diverso, se non diametralmente opposto a quanto affermato nell’ordinanza: sarebbero sindacabili, infatti, a detta della Corte, solo le norme penali di favore in senso stretto, ossia le «norme che stabiliscano, per determinati soggetti od ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall’applicazione di norme generali e comuni»[19]. Secondo la Corte, in tali ipotesi, «la riserva al legislatore sulle scelte di criminalizzazione resta salva: l’effetto in malam partemnon discende dall’introduzione di nuove norme o dalla manipolazione di norme esistenti da parte della Corte, la quale si limita a rimuovere la disposizione giuridica lesiva dei parametri costituzionali; esso rappresenta, invece, una conseguenza dell’automatica riespansione della norma generale o comune, dettata dallo stesso legislatore, al caso già oggetto di una incostituzionale disciplina derogatoria»[20]. Rimarrebbero, invece, non sindacabili le norme penali c.d. “più favorevoli”, ossia quelle che abbiano sostituito, abrogandole, norme anteriori, prevedendo una più mite reazione dell’ordinamento di fronte alla medesima condotta. Riportando le parole della Corte, in questo caso «la richiesta di sindacato in malam partem mirerebbe non già a far riespandere la portata di una norma tuttora presente nell’ordinamento, quanto piuttosto a ripristinare la norma abrogata, espressione di scelte di criminalizzazione non più attuali, operazione, questa, senz’altro preclusa alla Corte, in quanto chiaramente lesiva del monopolio del legislatore su dette scelte»[21]. Si è detto in dottrina, quindi, che con la sentenza n. 394/2006 la Corte abbia ammesso il proprio sindacato esclusivamente sulle norme penali di favore in senso stretto, ossia quelle in rapporto di «specialità sincronica» con altre previsioni meno favorevoli e compresenti nell’ordinamento giuridico, mentre ha categoricamente escluso il suo sindacato sulle norme penali “più favorevoli”, ossia quelle in rapporto di «specialità diacronica» con altre disposizioni meno favorevoli, ma non più vigenti[22]. A quest’ultimo caso è ascrivibile senza alcun dubbio il rapporto di cui qui si discute, ossia quello intercorrente tra l’art. 594 c.p. e le disposizioni successive abrogatrici (art. 1, lett. c), del d.lgs 7/2016), le quali ultime, qualificandosi, sulla base di quanto detto, quali “più favorevoli”, sarebbero sottratte al sindacato della Corte costituzionale. Il giudice a quo, tuttavia, non fa alcun cenno, neppur minimo, ai passaggi ora richiamati della sentenza n. 394/2006, limitandosi a riportare le parti della decisione in cui si ammette che la Corte possa adottare «decisioni ablative di norme che sottraggono determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più generale»[23]. Pur volendo credere che il giudice rimettente non avesse piena contezza della restante parte della sentenza colpevolmente omessa, e volendo, quindi, dar credito ad una lettura che applichi al caso de qualo schema del rapporto di specialità sincronica, si farebbe comunque un’enorme fatica nell’individuare nell’ordinamento penale la norma generale o comune che andrebbe a riespandersi una volta dichiarata la non conformità a Costituzione della norma abrogatrice, essendo stata quest’ultima adottata al fine di decriminalizzare una disposizione penale ben precisa, ossia il reato di ingiuria, e non già per sottrarre un determinato gruppo di persone o di condotte alla sfera di applicazione di una norma meno favorevole, generale o comune e compresente nell’ordinamento. Privo di rilievo è, infine, il richiamo operato dal giudice a quoalla ben più recente sentenza della Corte costituzionale n. 5/2014, con la quale si è dichiarata l’incostituzionalità della norma che abrogava il reato di associazione paramilitare; infatti, pur rappresentando tale sentenza senza dubbio un ulteriore passo in avanti nel percorso verso una migliore delineazione dei confini che circoscrivono il raggio d’azione del sindacato della Corte sulle norme penali di favore, con la decisione del 2014 la Corte ha semplicemente ammesso i suo sindacato in malam partem nella particolarissima ipotesi della presenza di vizi formali che affliggano la norma penale di favore (si trattava, nella specie, del d.lgs 213/2010 che disponeva l’abrogazione del reato di associazione paramilitare, adottato «in carenza di potere del Governo»[24], quindi viziato da eccesso di delega e in contrasto con l’art. 76 Cost.). In quest’ultimo caso e, si badi, solo in quest’ultimo, la riserva di legge di cui all’art. 25, c. 2, Cost. si atteggerebbe non più a limite del sindacato della Corte, bensì diventerebbe disposizione costituzionale violata dalla stessa norma abrogativa adottata dal Governo in carenza di potere: è chiaro che, in presenza di eccesso di delega, l’abrogazione disposta dal Governo violi l’art. 25, c. 2, Cost., in quanto esso governo «non può assumere scelte di politica criminale autonome e contrastanti con quelle del legislatore delegante»[25], essendo esclusivamente il Parlamento il titolare del «monopolio politico-criminale»[26], conformemente al citato art. 25, il quale farebbe dunque riferimento ad una «espressione formalmente valida della volontà parlamentare»[27]. Chiarito ciò, si capisce come e perché la Corte abbia ammesso il proprio sindacato su una norma “più favorevole” (nel senso già specificato dell’espressione, ossia in quanto recante una abolitio criminis) e, parimenti, è lampante come non vi possa essere alcun plausibile accostamento tra il caso appena riportato e quello, invece, portato all’attenzione della Corte costituzionale dal Giudice di Pace di Venezia, il quale ha sì ad oggetto la supposta contrarietà a Costituzione di una norma abrogativa di una fattispecie penale, ma non già per vizi formali assimilabili a quelli che hanno condotto all’adozione della sentenza n. 5/2014[28]. Alla luce di quanto finora affermato, non è affatto escluso che, nel caso in esame, la Corte costituzionale possa optare per una pronuncia di inammissibilità della questione, senza dunque affrontare il merito della stessa.

 

  1. Il rapporto tra inviolabilità della dignità umana e obbligo di protezione dello Stato

Per il giudice a quo, le norme abrogative dell’art. 594 c.p. si pongono in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., in quanto il diritto all’onore sarebbe un bene giuridico tutelato dalle due citate disposizioni costituzionali. La ricomprensione dello stesso nell’alveo dei diritti inviolabili determinerebbe la indefettibile necessità che questo sia protetto dalle norme penali, in quanto esse sono «ontologicamente poste a tutela dei diritti inviolabili»[29]; non esisterebbero, a detta del giudice rimettente, diritti inviolabili che non godano di una protezione anche attraverso le norme penali. Si porrebbe, dunque, in contrasto con la Carta costituzionale qualsiasi opzione che determini la «fuoriuscita dell’onore dal sistema pubblicistico di tutela dei diritti fondamentali»[30]. In primo luogo, pare essere fondamentalmente corretto l’inquadramento fornito nell’ordinanza del diritto all’onore all’interno del sistema costituzionale italiano, facente leva sulla dignità umana, ai sensi degli artt. 2 e 3 Cost. Tuttavia, la ricostruzione fornita dal giudice a quosembra far riferimento all’art. 3 esclusivamente in quanto l’onore sarebbe «estrinsecazione, nelle società democratiche, del fondamentale principio di uguaglianza di tutti gli esseri umani»; in realtà, secondo l’autorevole insegnamento dell’Esposito, l’art. 3, sancendo la pari dignità sociale di tutti i cittadini (prima ancora dell’uguaglianza degli stessi davanti alla legge), «pretende che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o in mala fede, a giudice dell’altrui indegnità»[31], ossia implica la necessità che terzi si astengano dal ledere l’altrui onore; per Esposito, inoltre, «la dichiarazione generica relativa ai diritti inviolabili dell’uomo si specifica […] nella nostra Carta costituzionale in particolari diritti riconosciuti all’uomo: e tra questi non è il diritto alla riservatezza, ma solo quello a non vedersi lesi nella propria dignità sociale e nel proprio onore sociale»[32]. È, quindi, precisamente in tal senso che si riesce a ricavare il diritto all’onore dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost.. Esso, infatti, trova fondamento in via indiretta nella dignità, richiamata dall’art. 3 limitatamente alla pari dignità sociale dei cittadini e, in termini meno restrittivi (ossia di dignità umana generalmente intesa, a prescindere dal possesso di qualità o status particolari) dall’art. 41 della Carta costituzionale[33]. È, dunque, la dignità a fondare il diritto all’onore[34]ed è pure la dignità che correttamente finisce per ricevere la “patente di inviolabilità” per il tramite dell’art. 2 Cost. La dottrina ha in passato lungamente dibattuto in merito a quali potessero essere i diritti inviolabili ai sensi del citato art. 2, tentando così di porre fine all’annosa questione relativa alla qualificazione di quest’ultimo quale norma a fattispecie aperta oppure chiusa: la posizione meno “elastica” a tal riguardo, corrispondente alla attribuibilità della qualifica ai soli diritti che la tradizione abbia tramandato e che trovino un preciso ed esplicito riscontro in Costituzione[35], fu inizialmente accolta dalla giurisprudenza costituzionale[36], la quale ha, tuttavia, nel tempo, rivisto le proprie posizioni[37], anche alla luce della dottrina più benevola nei riguardi dell’ingresso nell’ordinamento di nuovi diritti per il tramite dell’art. 2 Cost.[38]. Oggi, si può dire con certezza che la Corte faccia un sapiente uso dell’art. 2, riconducendo alla tutela costituzionale “nuovi” diritti fondamentali, ma senza aver ceduto alla qualificazione dello stesso nei termini di norma a fattispecie aperta, in quanto il giudice delle leggi pare aver piuttosto operato «un’interpretazione estensiva delle norme costituzionali sui diritti di libertà», avendo fatto «pur sempre discendere i diritti impliciti dall’ordine costituzionale […] anche allorquando è mancato il riferimento a una disposizione puntuale»[39]. Se, dunque, alla luce di quanto detto parrebbe non presentare profili di problematicità la riconduzione della dignità all’art. 2 (in quanto la prima è senza dubbio parte di «quei diritti che la coscienza giuridica ha da tempo saldamente acquisito come “diritti dell’uomo»[40]), occorre ora comprendere quali siano le conseguenze della ricomprensione della stessa nell’alveo dei diritti inviolabili. Secondo una dottrina oramai ampiamente accreditata, l’attributo dell’inviolabilità corrisponderebbe ad una immodificabilità del diritto così qualificato per il tramite del procedimento di revisione costituzionale[41]. Sostenere l’inviolabilità della dignità umana significherebbe, dunque, in primo luogo fornire la stessa di una protezione avverso qualsiasi revisione costituzionale che vada eventualmente a comprimerla (e se il riconoscimento della pari dignità sociale di tutti i cittadini si sostanzia nel divieto di esprimere giudizi di indegnità morale, non parrebbe peregrino estendere al diritto all’onore tale speciale attitudine a “resistere” ad eventuali limitazioni o modifiche perpetrate per il tramite del procedimento di revisione previsto all’art. 138 Cost.) e, inoltre, se l’art. 2 impone alla Repubblica non solo di riconoscere, ma anche di garantire i diritti inviolabili, ciò significa, in secondo luogo, che lo Stato è tenuto a dar seguito all’obbligo di protezione che su di esso incombe in forza della suddetta previsione costituzionale, apprestando gli strumenti normativi idonei, che permettano al singolo di tutelare il proprio diritto costituzionalmente sancito (in questo caso il diritto all’onore, per il tramite della dignità) avverso atti lesivi dello stesso[42]. Ciò posto, non si rinverrebbe, alla luce di quanto detto, alcuna diretta connessione tra l’attribuzione della qualifica di “inviolabile” ad un diritto costituzionale e l’obbligo di tutela penale dello stesso. Come si è correttamente osservato in dottrina, infatti, «mentre l’intervento dello Stato a garanzia dei diritti è indeclinabile, la tutela sotto forma di garanzia penale può dirsi obbligata solo qualora la Costituzione lo richieda espressamente o – secondo l’opinione che sembra preferibile – nei casi in cui la mancata previsione della pena possa vanificare di fatto l’efficacia del riconoscimento costituzionale»[43]. La Costituzione, infatti, fa talvolta accompagnare la previsione di diritti di libertà da uno specifico obbligo di tutela penale degli stessi (accade in relazione all’art. 13, c. 4, Cost.), il quale, dunque, dovrebbe ritenersi escluso in relazione ai diritti che ne siano sforniti, salvo l’ipotesi in cui la mancata tutela attraverso la legge penale comporti una vanificazione dell’efficacia del diritto sancito in Costituzione. In relazione a quest’ultimo punto, non parrebbe che la depenalizzazione del reato di ingiuria e il contemporaneo annoveramento della relativa condotta tra gli illeciti civili corredati da sanzione pecuniaria sia in grado addirittura di vanificare in termini generali l’efficacia del riconoscimento costituzionale (per il tramite della dignità) del diritto all’onore. Questo, infatti, trovando esplicito riconoscimento nella Carta costituzionale ed essendo pacificamente ritenuto inviolabile ai sensi dell’art. 2, deve certamente trovare adeguata tutela; il legislatore, tuttavia, come chiaramente sostenuto dalla stessa Corte costituzionale, rimane libero di esercitare la propria discrezionalità in relazione al modo della tutela stessa, che non necessariamente dovrà prendere le forme di quella penale[44]. Come si è osservato, «la scelta del modo di disciplina […] dipende da una ponderazione della necessità storica concreta, più che da una valutazione astratta» e, dunque, «qualora la garanzia possa essere soddisfatta anche da modi di disciplina diversi, il legislatore rimarrebbe libero di seguire forme alternative alla sanzione penale»[45]. Il giudice a quo, nell’ordinanza di rimessione alla Corte, dubita, tuttavia, che tale diverso modo di disciplina scelto dal legislatore soddisfi la garanzia che spetterebbe al diritto in questione, essendo le sanzioni civili e amministrative, sempre a detta del rimettente, inadeguate e «inconciliabili a prevenire, ricomporre e reprimere le condotte lesive dei diritti fondamentali»[46]ed essendo queste, inoltre, prive dell’efficacia deterrente tipica delle (sole, a questo punto) norme penali; in sostanza, il giudice rimettente ritiene che la riconduzione dell’ingiuria nell’alveo degli illeciti civili comporti una sostanziale vanificazione dell’efficacia del riconoscimento costituzionale (pur se indiretto) del diritto all’onore. Tale ricostruzione, tuttavia, pare disconoscere – o comunque non tenere in debita considerazione – l’imponente apparato di norme di diritto privato poste a tutela dell’onore[47], nonché quei casi in cui, paradossalmente, è la stessa norma del codice penale posta a tutela di tale diritto che lascia talune condotte sguarnite della relativa protezione[48]. Quanto detto ci permette di comprendere come l’ordinamento tuteli l’altrui diritto all’onore non soltanto per il tramite della legge penale. A ciò si aggiunga la nota giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione in materia di danno da lesione di diritti fondamentali non patrimoniali[49], che dal 2003 ha rivoluzionato la lettura tradizionalmente data all’art. 2059 c.c. (secondo il quale il danno patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi stabiliti dalla legge). La Cassazione, tramite le “sentenze gemelle”, ha ammesso la risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da lesione a valori della persona costituzionalmente garantiti, facendo esplicito riferimento ai diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 Cost. e dando così una lettura – per utilizzare le parole del giudice delle leggi – “costituzionalmente orientata” del riferimento ai «casi stabiliti dalla legge» contenuto nell’art. 2059 c.c.[50]. Come si è detto a tal proposito in dottrina, «l’obiettivo era […] quello di assicurare ai diritti fondamentali […] una tutela in ogni caso, sia pure nella forma minimale ed imperfetta della tutela risarcitoria, in modo da evitare che, mancando una legge che li garantisca, l’ordinamento opponga loro un diniego assoluto di tutela»[51]. Il diritto all’onore, quindi, trova normalmente tutela anche al di là ed indipendentemente dall’esistenza di fattispecie penali poste a presidio dello stesso. Ciò smentisce, dunque, la ricostruzione operata dal giudice a quo, basata in primo luogo sul rapporto di causa effetto che legherebbe l’inviolabilità e l’obbligo di tutela penale del diritto e, in secondo luogo, sulla supposta inadeguatezza e inconciliabilità delle sanzioni civili a ricomporre e reprimere le condotte lesive del diritto all’onore e dei diritti fondamentali tutti. Di conseguenza, e in questo senso, l’abrogazione del reato di ingiuria non pare porsi in contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., essendo essa pienamente in linea con il rispetto degli obblighi di protezione sorgenti in capo allo Stato nel momento in cui un diritto di libertà è sancito. L’importante, in definitiva, è che vi sia l’interpositio legislatoris, senza la quale il semplice riconoscimento del diritto nella sede costituzionale, salvi i (rari) casi di Drittwirkungdiretta, difficilmente potrà essere di beneficio al singolo nell’ipotesi di una violazione di un suo diritto perpetrata da terzi privati.

 

  1. Dignità e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Secondo il giudice a quo, per il tramite degli artt. 10 e 117 Cost., la dignità, così come tutelata dall’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[52], sarebbe ricondotta «nel tessuto costituzionale» dell’ordinamento italiano. Abrogando l’art. 594 c.p., dunque, il legislatore avrebbe violato l’art. 117, c. 1 (il quale impone al legislatore il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali), nonché l’art. 10, c. 1, Cost. (a norma del quale, l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute). I vincoli discendenti dalla Carta sono strettamente legati all’ambito di applicazione della stessa, fissati all’art. 51, il quale recita come segue: «Le disposizioni […] si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei Trattati». Le spiegazioni relative alla Carta, che gli operatori del diritto sono tenuti a seguire quando chiamati ad interpretare le sue norme, risultano a tal proposito altrettanto chiare: «Per quanto riguarda gli Stati membri, la giurisprudenza della Corte sancisce senza ambiguità che l’obbligo di rispettare i diritti fondamentali definiti nell’ambito dell’Unione vale per gli Stati membri soltanto quando agiscono nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione»[53]. Da ciò si comprende come il richiamo operato dal giudice a quoall’art. 1 della Carta non sia pertinente: la scelta di politica criminale relativa all’opportunità di abrogare il reato di ingiuria, infatti, si colloca chiaramente al di fuori di quell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione cui già la Corte di giustizia faceva riferimento, ben prima della codificazione di Nizza, quando si circoscrivevano i confini entro i quali gli Stati membri avrebbero dovuto rispettare i diritti fondamentali elaborati a livello europeo. Parrebbe difficile sostenere, infatti, che all’opzione legislativa di cui qui si discute possa corrispondere una qualche forma di attuazione del diritto dell’Unione o che ci si trovi comunque in un ambito regolato da tale corpusnormativo. Parrebbe inutile, dunque, almeno in questo caso, approcciare il problema dal punto di vista del rapporto tra fonti di ordinamenti «reciprocamente autonomi, ma coordinati e comunicanti»[54], oppure definitivamente integrati in un solo spazio giuridico[55], in quanto è la stessa Carta che indica in quali casi gli Stati membri debbano rispettare le prescrizioni da essa dettate. Non si vede, di conseguenza, come possano le norme abrogative porsi in contrasto con l’art. 117, c. 1, Cost. Totalmente inconferente, inoltre, appare il richiamo effettuato dal giudice a quoall’art. 10 Cost. Quest’ultimo, infatti, si limita a stabilire al c. 1 la regola per la quale «l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute»: queste sono, come noto, le norme internazionali consuetudinarie, che l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia definisce quali «pratiche generali accettate [dagli Stati]come diritto», e alle quali il nostro ordinamento si conforma per il tramite di un procedimento noto come “adattamento automatico”, al quale proprio il citato art. 10 fa riferimento; nulla a che vedere, quindi, con il rapporto tra ordinamento statale e fonti europee, le quali trovano la loro ragion d’essere non già nella consuetudine internazionale, bensì in un trattato internazionale che istituisce un’organizzazione internazionale. D’altronde, fu la Corte costituzionale in una sentenza del 1996 a fugare ogni dubbio in proposito, chiarendo come le norme dei trattati europei trovino copertura costituzionale nell’art. 11 e non nell’art. 10 Cost., in quanto, avendo esse per l’appunto natura pattizia, non possono che trovare fondamento nell’articolo che ammette limitazioni di sovranità necessarie al fine di consentire la partecipazione dell’Italia ad organizzazioni di natura sovranazionale[56]. In ogni caso, pur volendo aderire alla lettura del giudice a quo, il quale vorrebbe discendesse dall’art. 1 della Carta un vincolo diretto in capo al legislatore italiano al rispetto in ogni caso della dignità umana come ivi circoscritta, va chiarito che in nulla la tutela della dignità prevista in sede europea parrebbe essere più stringente rispetto alla protezione apprestata dalla Costituzione repubblicana: autorevole dottrina ha infatti osservato che il carattere dell’inviolabilità, previsto dall’art. 1 della Carta in relazione alla dignità umana, è da intendere qui non già come tutela avverso revisioni “costituzionali”[57], bensì come caratterizzazione in senso prevalente di tale “principio costituzionale oggettivo”[58]rispetto ai diritti sanciti dalla Carta con i quali potrebbe eventualmente entrare in collisione[59]. La descritta “prevalenza”, tuttavia, sarebbe la medesima che parte della dottrina accorda alla dignità nell’ordinamento giuridico italiano, nel quale il relativo principio, ricavabile dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost., informerebbe di sé l’intero sistema[60], al punto da diventare criterio guida per il giudice nell’interpretazione dei diritti fondamentali sanciti nella Carta costituzionale[61].

 

  1. Depenalizzazione dell’ingiuria e mantenimento del reato di diffamazione

Per il giudice a quo, essendo «la tutela del diritto inviolabile alla dignità lasciata unicamente all’art. 595 c.p.», l’abrogazione del reato di ingiuria violerebbe l’art. 3 Cost., in quanto vi sarebbe difforme tutela sostanziale di fattispecie inerenti il medesimo diritto fondamentale. Il diritto cui fa riferimento il giudice, ossia quello all’onore, sin da principio, ovverosia sin dalla relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del codice penale del 1930, fu scomposto in due differenti nozioni: l’onore in senso stretto o soggettivo (dignitas), corrispondente, potremmo dire, al «sentimento della propria dignità personale»[62]e l’onore in senso oggettivo (existimatio), corrispondente alla «considerazione dei terzi»[63]. L’art. 594 c.p., abrogato dal d.lgs. 7/2016, era posto chiaramente a presidio del primo, mentre il successivo art. 595 c.p. a tutela del secondo. La scelta operata dal legislatore penale del 1930 di prevedere due distinte fattispecie fu mossa non già da una valutazione circa una supposta differenza relativa alla natura del bene giuridico tutelato: questo, infatti, era ed è tuttora l’onore unitariamente inteso[64]. Il citato “sdoppiamento” del diritto all’onore non si fonda, dunque, su una concezione duplice della natura di quest’ultimo, bensì guarda al contesto entro il quale la lesione dello stesso si colloca. La presenza dell’offeso è, infatti, il primo e fondamentale criterio differenziale che permette di distinguere ingiuria e diffamazione ed esso è stato utilizzato quale metro di valutazione della gravità dell’offesa stessa da parte del legislatore del 1930: se commessa in presenza del destinatario, si avrà ingiuria; se commessa, invece, in assenza dello stesso e comunicando con più persone, si avrà diffamazione. La decisione di distinguere le due fattispecie (e di prevedere sanzioni più elevate nel secondo caso) è debitrice di un’impostazione seguita dal celebre giurista Carrara, il quale fu uno degli ispiratori del lavoro di codificazione conclusosi nel 1930. Per Carrara, infatti, non c’è offesa più grande all’onore di quella rivolta all’estimazione (ossia a quella che oggi chiamiamo reputazione), in virtù delle enormi ripercussioni che questa può determinare nella vita sociale di ciascuno (ripercussioni che, invece, risulterebbero esservi in maniera assai minore nell’ipotesi di offesa alla dignitasintesa come sentimento della propria dignità, ossia come onore in senso soggettivo)[65]. Offendere una persona assente comunicando con più persone è, quindi, secondo la valutazione del legislatore del codice, condotta più grave dell’offesa direttamente indirizzata al destinatario. Tale gravità, dunque, non pare affatto essere parametrata alla diversa natura del bene giuridico tutelato, bensì alle diverse conseguenze che una simile offesa determina in capo al soggetto passivo, in base al contesto entro il quale la condotta è perfezionata (assente o presente l’offeso). Ciò ci permette in primo luogo di confutare la supposta violazione dell’art. 3 Cost. per la presenza di una difforme tutela sostanziale di fattispecie inerenti il medesimo diritto fondamentale: il legislatore, infatti, già in origine distinse le due fattispecie sulla base di una valutazione circa la maggiore gravità dell’offesa alla reputazione, prevedendo, pur nell’ambito del medesimo codice penale, sanzioni più elevate per la violazione dell’onore in senso oggettivo. Non si vede perché, dunque, il Parlamento non sia oggi legittimato a rinnovare tale valutazione e, di conseguenza, attuare una scelta di politica criminale che risponda alla decriminalizzazione dell’offesa all’onore in senso soggettivo, ritenuto sufficientemente tutelato anche entro i confini dell’illecito civile corredato da sanzione pecuniaria. Il differente trattamento riservato dal legislatore alle due descritte condotte appare, dunque, pienamente giustificato alla luce della maggiore gravità dell’offesa alla reputazione[66]e non si pone, dunque, in contrasto con l’art. 3 Cost. In secondo luogo, le considerazioni appena svolte fungono da valida premessa al fine di confutare l’ultimo rilievo compiuto dal giudice a quosulla non manifesta infondatezza della questione: per quest’ultimo, infatti, le norme abrogative del reato di ingiuria violerebbero l’art. 3 Cost. sotto il profilo della ragionevolezza, in quanto, avendo il legislatore abrogato anche l’aggravante data dall’offesa commessa in presenza di più persone (quella che è stata definita “ingiuria diffamatoria”), risulterebbe «discriminante» e «irragionevole» continuare a perseguire penalmente un’offesa all’onore commessa comunicando con più persone e cessare, al contempo, di farlo in relazione alla medesima condotta perfezionata alla presenza di più persone, oltre all’offeso. Nell’ipotesi di ingiuria diffamatoria, tuttavia, l’offeso è presente nel momento del perfezionamento della condotta, assistendo all’offesa, tuttavia, anche altre persone. Come illustri studiosi hanno ben sottolineato, la presenza della persona offesa rende la condotta meno grave, in quanto la prima può sempre replicare nell’immediato, ossia subito dopo la ricezione del contenuto offensivo delle parole o dello scritto; come ebbe a dire lo stesso Carrara commentando il reato di ingiuria: «L’allarme dei buoni avverso questa forma di delitto sarà minore per la fiducia nella gagliardia della privata difesa»[67]. La privata difesa di cui parla Carrara è, invece, preclusa all’offeso nell’ipotesi di diffamazione, in quanto l’assenza del soggetto la cui reputazione viene lesa gli impedisce qualsiasi forma di immediata rettifica o ritorsione: da ciò deriva una sicura qualificazione della diffamazione in termini di maggiore potenzialità dell’offesa[68]; non appare, dunque, in alcun modo «discriminante» la scelta di abrogare integralmente l’art. 594 c.p., comprensivo, quindi, dell’aggravante data dall’ingiuria diffamatoria, in quanto la privata difesa è strumento a disposizione dell’ingiuriato a prescindere dalla presenza o meno di altre persone nel momento in cui la condotta è perfezionata; tale strumento difensivo non è, invece, a disposizione del diffamato, il quale subisce dunque una deminutiodi tutela tale da legittimare la scelta del legislatore di perseguire in termini differenti le due condotte dell’ingiuria diffamatoria e della diffamazione in senso proprio.

 

  1. Conclusioni

In definitiva, sono due le conclusioni che possono trarsi dalla lettura critica dell’ordinanza del Giudice di Pace di Venezia: in primo luogo, alla luce della giurisprudenza costituzionale più recente in materia di sindacabilità delle norme penali di favore, si evince che la norma abrogativa sospettata di illegittimità costituzionale rientra a pieno titolo tra le cosiddette norme penali più favorevoli, ossia quelle in rapporto di specialità diacronica con la disposizione abrogata. Queste norme, sulla base di tale orientamento, non sarebbero sindacabili dalla Corte costituzionale, la quale, infatti, ha chiaramente escluso la sua competenza a valutare la loro legittimità costituzionale, in virtù del fatto che esse sarebbero espressione di una scelta di politica criminale riservata al Parlamento ai sensi dell’art. 25, c. 2, Cost. e che, dunque, la loro eventuale espunzione dall’ordinamento ad opera della Corte determinerebbe la reviviscenza di una norma abrogata non più espressione dell’orientamento del legislatore in materia. In secondo luogo, addentrandoci nel merito della questione, i profili di non manifesta infondatezza delineati dal giudice a quosollevano più di una perplessità. Infatti, parrebbe privo di fondamento l’obbligo di tutela penale del diritto all’onore che il remittente rinviene nel combinato disposto degli artt. 2 e 3 Cost., nella parte in cui essi riconoscono e garantiscono l’inviolabilità della dignità umana. Se da un lato è certamente vero che tali disposizioni rappresentano la “porta” attraverso la quale il diritto all’onore fa ingresso nell’ordinamento costituzionale, dall’altro lato ciò non può comportare la indefettibile necessità che la tutela dello stesso passi attraverso la legge penale. Lo Stato, infatti, ha sì l’obbligo di fornire adeguata protezione ai diritti sanciti in Costituzione, ma può farlo attraverso forme alternative alla sanzione penale, purché non vengano in tal maniera vanificati gli effetti del riconoscimento costituzionale del diritto medesimo, cioè a dire: purché il modo di tutela scelto non offra una protezione inadeguata in relazione al rango costituzionale del diritto in questione. Scenario, questo, che non pare prospettarsi in seguito alla scelta di offrire all’onore leso dalla condotta ingiuriosa una tutela attraverso i rimedi civilistici, posta da un lato l’esistenza di numerose norme di rango primario (di cui molte contenuto nello stesso codice civile) che apprestano una efficace tutela al diritto all’onore e posta, dall’altro lato, la tutela squisitamente civilistica riservata a condotte lesive dell’altrui reputazione non rientranti tra quelle in relazione alle quali l’ordinamento ha predisposto una tutela di rango penale. Inoltre, infondato pare anche essere il supposto contrasto tra le norme abrogative e gli artt. 10 e 117 Cost. Per il giudice a quo, il legislatore avrebbe dovuto rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, il quale imporrebbe, per il tramite dell’art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, il rispetto di quella dignità ritenuta inviolabile dalla Carta stessa e che l’avvenuta relegazione dell’ingiuria al di fuori dei confini dell’ordinamento penale avrebbe disatteso. Il giudice a quosembra, tuttavia, disconoscere il fatto che sia la stessa Carta europea a fissare le regole della sua portata, la quale, ai sensi dell’art. 51, si estende agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione; ipotesi, questa, che parrebbe ictu oculiesulare dal caso posto all’attenzione della Corte costituzionale. In conclusione, prive di fondamento paiono essere anche le due ultime considerazioni svolte dal giudice rimettente a sostegno della non manifesta infondatezza della questione, basate sul contrasto delle norme impugnate con l’art. 3 Cost. Infatti, la difforme tutela sostanziale riservata al medesimo diritto fondamentale (ossia il diritto all’onore) derivante dal mantenimento nel codice penale della fattispecie della diffamazione si giustifica sulla base della maggiore gravità dell’offesa alla reputazione della persona: il legislatore è sempre libero di esercitare la sua discrezionalità, ponderando ogni elemento utile al fine di considerare la necessità (o meno) di riservare ad una determinata condotta una tutela di rango penale. Infine, la scelta di abrogare l’intera disciplina penale dell’ingiuria, compresa l’aggravante data dalla presenza di più persone, si giustifica alla luce della possibilità per l’offeso, anche nel caso di ingiuria diffamatoria, di opporre una “privata difesa” consistente in una reazione immediata a tutela del proprio onore; tale difesa, al contrario, è impossibile nell’ipotesi di diffamazione, ove l’offeso non è presente al momento del perfezionamento della condotta lesiva. Non vi è, dunque, nel caso di specie, alcuna violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza della legge.

 

 

[1]L’abrogato art. 594 c.p. così recitava: «Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a cinquecentosedici euro. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a milletrentadue euro, se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l’offesa sia commessa in presenza di più persone».

[2]Art. 3, c. 1, d.lgs 7/2016.

[3]Ibid., art. 5, c. 1. Il giudice, ai sensi della norma indicata, potrà determinare l’importo entro una forbice che va dagli euro cento agli euro ottomila in presenza della condotta “standard” (ricalcante in tutto e per tutto la lettera dell’art. 594 c.p., salvo il dovuto riferimento, assente nella fattispecie penale, alla comunicazione «informatica e telematica»)  e oscilla, invece, tra gli euro duecento e gli euro dodicimila nel caso in cui l’offesa «consista nell’attribuzione di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone» (casi, questi, in cui la norma codicistica prevedeva invece la reclusione fino ad un anno e la multa fino a Euro 1032 nell’ipotesi dell’attribuzione di un fatto; l’aumento delle pene nell’ipotesi in cui la condotta fosse stata perfezionata in presenza di più persone).

[4]La questione di legittimità che qui si commenta è parte di una serie di promovimenti del Giudice di Pace di Venezia aventi ad oggetto l’abrogazione del reato di ingiuria: GDP Venezia, ord. 24 gennaio 2017; ord. 20 giugno 2017; ordd. 27 giugno 2017; ord. 4 luglio 2017; ord. 17 ottobre 2017; ord. 30 gennaio 2018. Delle indicate rimessioni alla Corte costituzionale, solo una, ossia quella del 24 gennaio 2017, presenta elementi che la distinguono dalle altre, sia dal punto di vista delle norme costituzionali che si suppongono violate (corrispondenti esclusivamente agli artt. 2 e 3 Cost.), sia da quello degli aspetti di non manifesta infondatezza (si rinviene, infatti, un profilo – assente negli altri casi – relativo alla tutela processuale del diritto all’onore).

[5]GDP Venezia, ord. 20 giugno 2017, § 2.1.

[6]Ibid., § 2.2.

[7]C. Cost., 12 aprile 1973, n. 38, § 2 del considerato in diritto.

[8]GDP Venezia, ord. 20 giugno 2017, § 1.

[9]Ibid., § 3.1

[10]Ibid.

[11]Ibid.

[12]Il quale recita come segue: «Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1032 Euro. Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2065 Euro. Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 615 Euro. Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate».

[13]GDP Venezia, ord. 20 giugno 2017, § 3.2.

[14]Ibid., § 3.3.

[15]Superando, così, il precedente indirizzo, orientato nel senso dell’irrilevanza di tali questioni, in virtù del principio di irretroattività delle norme penali sfavorevoli, ritenuto applicabile anche agli effetti normativi in malam partemderivanti dalle sentenze di accoglimento della Corte stessa. Come si legge, per l’appunto, in C. Cost., 3 giugno 1983, n. 148, § 3 del considerato in diritto: «Salve le implicazioni ricavabili dal principio di irretroattività dei reati e delle pene […] lo stabilire in quali modi il sistema potrebbe reagire all’annullamento […] non è un quesito cui la Corte possa rispondere in astratto, […] sicché va confermato che si tratta di un problema […] inerente all’interpretazione di norme diverse da quelle annullate, che i singoli giudici dovranno dunque affrontare caso per caso».

[16]Vedi a tal proposito, e senza pretesa di esaustività: C. Cost., 21 novembre 1973, n. 155; C. Cost., 5 febbraio 1975, n. 22; C. Cost., 6 febbraio 1975, n. 26; C. Cost., 14 aprile 1976, n. 85; C. Cost., 20 giugno 1977, n. 122; C. Cost., 26 luglio 1979, n. 91.

[17]La questione di costituzionalità era stata, infatti, sollevata dal giudice istruttore del Tribunale di Roma in relazione all’introduzione per legge di una causa di non punibilità per le opinioni espresse dai componenti del Consiglio Superiore della Magistratura nell’esercizio delle loro funzioni e concernenti l’oggetto della discussione.

[18]C. Cost., 3 giugno 1983, n. 148, § 2 del considerato in diritto.

[19]C. Cost., 23 novembre 2006, n. 394, § 6.1 del considerato in diritto.

[20]Ibid.

[21]Ibid.

[22]Si veda a tal proposito la nota di M. Gambardella, Specialità sincronica e specialità diacronica nel controllo di costituzionalità delle norme penali di favore, in Cassazione Penale, 2007, 467.

[23]C. Cost., 23 novembre 2006, n. 394, § 6.1 del considerato in diritto.

[24]L’espressione è di M. Scoletta, La sentenza n. 5/2014 della Corte costituzionale: una nuova importante restrizione delle “zone franche” dal sindacato di legittimità nella materia penale, in Diritto Penale Contemporaneo, 2, 2014, 247.

[25]C. Cost., 23 gennaio 2014, n. 5, § 5.2 del considerato in diritto.

[26]M. Scoletta, op. cit., 249.

[27]Ibid., 247. Vedi, a tal proposito, anche C. Cost., 25 ottobre 1989, n. 487, § 3 del considerato in diritto, ove si chiarisce come l’art. 25 faccia riferimento per l’appunto al «soggetto-Parlamento, in quanto espressivo dell’intera collettività nazionale».

[28]Le norme contenute nel decreto legislativo attuativo della delega, infatti, in nulla paiono disporre diversamente da quanto prescritto dall’art. 2, c. 3, della l. 67/2014.

[29]Vedi supra, nt. 10.

[30]Vedi supra, nt. 9.

[31]C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano(1958), ora in C. Esposito, Diritto costituzionale vivente: Capo dello Stato ed altri saggi, Milano, 1992, 167: «Certamente tra le limitazioni tradizionali della libertà di manifestazione del pensiero sono ammesse dalla Costituzione quelle relative all’onore delle persone, quando essa proclama la pari dignità sociale dei cittadini. Questa proclamazione pretende infatti, precisamente, che la società e ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o in mala fede, a giudice delle altrui indegnità». Prosegue poi in nt. 99: «Così intesa, la disposizione acquisisce ben preciso significato giuridico. Essa non esprime solo il desiderio che siano rimossi mali e miseria materiale e morale che degradano gli uomini nel giudizio degli altri uomini, ma vieta categoricamente ai singoli come semplici membri della società […] di esprimere giudizi di indegnità sugli altri uomini. Né è divietato al singolo di esprimere giudizi lesivi dell’altrui onore per le conseguenze che essi possano avere per l’estimazione dei colpiti presso gli altri membri della società, ma (conforme alla configurazione penalistica delle trasgressioni del divieto come reato di mera condotta) è vietato in modo immediato e diretto, indipendentemente dalle conseguenze eventuali e riflesse (sugli altri membri della società e sul colpito), alla società e cioè ad ognuno come socio, di esprimere tali giudizi di indegnità (presente o meno l’offeso, presenti o meno terzi oltre l’offeso). Appunto perché la Costituzione divieta in maniera diretta e specifica all’art. 3 giudizi sociali di indegnità (e la pari dignità non è solo un ideale o un fine da raggiungere) quell’articolo esprime un limite alla libertà di manifestazione del pensiero garantita generalmente dall’art. 21».

[32]Ibid., 161, nt. 89. In senso concorde, P.F. Grossi, I diritti di libertà ad uso di lezioni, Torino, 1991, vol. I, 260: «Dà luogo ad una autonoma situazione di libertà costituzionalmente garantita exart. 3 Cost. il diritto all’onore nei limiti in cui coincide con ciò che in un determinato momento storico è considerato essenziale alla pari dignità sociale di ogni cittadino».

[33]Sui benefici e sui pericoli derivanti dall’ampiezza interpretativa cui si presta la formulazione dell’art. 41 relativamente alla dignità, si veda A. Pirozzoli, La dignità dell’uomo. Geometrie costituzionali, Napoli, 2012, 82: «L’ampiezza interpretativa si trasforma in un pericoloso eccesso di indeterminatezza che si traduce, inoltre, in un disordine applicativo. […] Si tratta di un concetto indeterminato posto come limite alla libertà di iniziativa economica privata. Perciò, alla difficoltà di circoscrivere l’ampiezza del limite corrisponde l’impossibilità di definire lo spazio d’azione della libertà a cui il limite si applica». Tuttavia, ibid., 84: «Occorre riconoscere il rafforzamento e l’ampliamento di tutela derivante dal valore della dignità umana richiamato nell’art. 41 Cost. Infatti, anche “solo” in veste di limite, esso è in grado di influenzare l’intero sistema positivo […] e collocare il rispetto della persona alla base di tutti i rapporti tra Stato e singoli come un’esigenza primaria». Una esauriente analisi degli articoli della Costituzione che fanno riferimento a vario titolo alla dignità (ossia gli artt. 3, c. 1; 36, c. 1; 41, c. 2; 48, c. 4) è compiuta in P.F. Grossi, La dignità nella Costituzione italiana, in Diritto e Società, 1, 2008, 31 ss., ove l’autore mette subito in chiaro come «alla dignità si fa[ccia]autonomo riferimento in molteplici prescrizioni che si rifanno a nozioni fra loro non identiche e soprattutto che mirano a distinte finalità».

[34]Al punto che per autorevole dottrina la tutela riservata ad entrambi finirebbe per coincidere. Vedi A. Pace,Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 1992, 47: «Quanto al cosiddetto “diritto all’onore”, è doveroso precisare che la pari dignità “sociale” ed “umana” (artt. 3, c. 1, e 41, c. 2, Cost.) – nella quale la Costituzione individua il fondamento della tutela dell’onore – è valore avente un contenuto affatto diverso da quello sotteso al riconoscimento dei diritti dell’uomo. Mentre con questi si tutela lo svolgimento della personalità dell’uomo nel mondo esterno, e si presuppone, quindi, l’esistenza di una sua capacità naturale, l’affermazione della pari dignità umana e sociale tutela la persona fisica “nel suo statico esserci” (Nipperdey). Essa viene colpita “quando l’uomo concreto è degradato ad oggetto, a mero mezzo, a grandezza fungibile” (Dürig). Conseguentemente, la pari dignità umana caratterizza il naturalmente incapace non meno di chi è capace, il libero e il detenuto, il morto come il vivo. Il rispetto della dignità umana implica, perciò, la tutela dell’elementare, ma indisponibile, diritto di chiunque ad essere trattato come uomo, da uomini suoi pari, quale che sia il rapporto sociale nel quale esso si venga a trovare. Tutela della dignità e tutela dell’onore vengono perciò ad identificarsi […]».

[35]È questa la nota tesi sostenuta in P.F. Grossi, Introduzione ad uno studio sui diritti inviolabili nella Costituzione Italiana, Padova, 1972, 160.

[36]C. Cost., 3 luglio 1956, n. 11; C. Cost., 27 marzo 1962, n. 29; C. Cost., 28 marzo 1968 n. 16; C. Cost., 13 febbraio 1974, n. 33; C. Cost., 17 dicembre 1975, n. 238; C. Cost., 26 luglio 1979, n. 98; C. Cost., 15 luglio 1983, n. 252.

[37]C. Cost., 5 marzo 1969, n. 28 sul diritto dell’innocente ad ottenere la revisione della sentenza di condanna. Vedi anche C. Cost., 23 maggio 1985, n. 161 in materia di identità sessuale, nonché C. Cost., 18 dicembre 1987, n. 561 in materia di libertà sessuale e C. Cost., 7 aprile 1988, n. 404 sul diritto all’abitazione del convivente more uxorio (queste ultime facenti leva sul solo art. 2 Cost., pur in presenza della possibilità di far riferimento ad altre disposizioni costituzionali).

[38]Vedi A. Barbera, Commento all’art. 2 Cost., in G. Branca (a cura di), Commentario alla Costituzione, Bologna-Roma, 1975, 50 ss.

[39]S. Mangiameli, Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della tutela dei diritti fondamentali, in A. Pace (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale, Milano, 2006, 493.

[40]P.F. Grossi, Introduzione, cit., il quale attribuisce in primo luogo a questi la caratteristica dell’inviolabilità.

[41]Ibid., 101 ss: «Nel sistema attuale, il contributo e l’essenza dell’inviolabilità si dovrebbe determinare […] nella tutela avverso la possibilità di una soppressione del riconoscimento – ed in alcuni casi anche della disciplina – costituzionale dei diritti così definiti. E ciò […] in considerazione del fatto che nel potere di revisione costituzionale è oggi da individuare la fonte di maggior pericolo non già di alcune violazioni concrete in casi sporadici, ma di radicale eliminazione o di generale compressione». Con specifico riferimento alla dichiarazione di inviolabilità di cui all’art. 2 (vedi ibid., 158), l’A. traccia i confini della cosiddetta “inviolabilità costituzionale”, limitando i suoi effetti al «principio che si ricava da quella normativa» (ossia la normativa costituzionale sui diritti inviolabili); in sostanza, «riconoscere i diritti inviolabili dovrebbe significare escludere che essi, una volta elevati alla dignità di diritti costituzionalmente protetti, possano in avvenire perdere questa qualifica e tale garanzia, senza che da questo punto di vista assuma rilievo alcuno il loro contenuto, variamente modificabile a seconda delle possibili future esigenze, e tantomeno la distinzione, in concreto assai problematica, fra le parti più o meno essenziali di questo». Per puntuali critiche alla teoria che vede nel riconoscimento e nella garanzia dei diritti inviolabili una dichiarazione di irrivedibilità costituzionale, vedi A. Pace, La garanzia dei diritti fondamentali nell’ordinamento costituzionale italiano: il ruolo del legislatore e dei giudici «comuni», in Aa.Vv., Nuove dimensioni nei diritti di libertà (Scritti in onore di Paolo Barile), Padova, 1990, 111 ss., nt. 11: «1) La Costituzione non include i diritti costituzionali tra gli oggetti sottratti alla revisione costituzionale (art. 138 Cost.); 2) nella Costituzione è ben nota la differenza che passa tra violazione della Costituzione (artt. 96, 126) e revisione di essa (art. 138). Ne consegue che c’è un salto logico tra inviolabilità e irrivedibilità dei diritti; 3) l’affermazione della dottrina dominante secondo la quale sarebbero possibili modifiche “migliorative” alla disciplina di diritti costituzionali equivale ad ammettere che essi possono costituire oggetto di revisione costituzionale; 4) è ambiguo limitare le modifiche a quelle “migliorative”, posto che è impossibile distinguere tra modifiche migliorative e peggiorative, data la interdipendenza delle situazioni costituzionalmente garantite e l’efficacia anche interprivata di molte di esse; 5) sembra contraddittorio con gli ideali di libertà e di sovranità del popolo sottrarre alla modifica costituzionale diritti che, al limite, non siano più “sentiti” o siano diversamente “sentiti” nella coscienza sociale; 6) il vero limite alla modifica dei diritti consiste nell’esercizio continuativo e consapevole di essi da parte dei cittadini. Con ciò non ho inteso […] sminuire l’importanza dell’art. 2. […] Quanto all’ “inviolabilità” dei diritti, avevo in un primo tempo suggerito – proprio perché ho sempre ritenuto che sia il popolo a dover decidere dei propri destini – che essa potesse significare rivedibilità solo in forma espressa, con conseguente esclusione delle modifiche costituzionali tacite».

[42]Vedi A. Pace, Problematica, cit., 13: «L’art. 2 è importante perché esso impone alla Repubblica – e quindi a tutti gli enti statali e non che la compongono, nonché agli organi amministrativi, legislativi e giurisdizionali, di considerare “inviolabili” e quindi di rispettare (“riconoscere”) i diritti individuali e funzionali; e di farli rispettare (“garantire”) anche nei rapporti tra soggetti privati. In altre parole, è proprio l’art. 2 che testimonia il superamento, anche giuridico, della concezione ottocentesca dei diritti pubblici soggettivi in virtù della quale nelle carte costituzionali assumevano rilevanza i soli rapporti intercorrenti tra il cittadino da una parte e lo Stato (e gli enti pubblici) dall’altra». D’altronde, lo stesso V. Crisafulli, Individuo e società nella Costituzione italiana, in Il diritto del lavoro, 1954, vol. XXVIII, 78, sottolineava come non fosse più possibile, vigente la Costituzione repubblicana, «limitare certi diritti fondamentali di libertà ai soli rapporti con i soggetti governanti, ossia ai soli rapporti pubblicistici, ammettendo o tollerando tacitamente che quei diritti possano viceversa essere impunemente limitati o addirittura annullati dall’autorità privata, nelle relazioni tra soggetti privati […]. Giacché non è più un mistero per nessuno che, specie nella realtà della vita moderna, le libertà degli individui sono ogni giorno minacciate dagli stessi privati, oltre che dalle pubbliche autorità (talora, anzi, in forme più insidiose) ed anche nei confronti dei privati debbono quindi essere efficacemente garantite». Sull’art. 2 Cost. e gli obblighi di protezione vedi anche E. Di Salvatore, Il sentimento religioso nella giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza Costituzionale, 6, 2000, 4445, nt. 107: «“Riconoscimento” equivale qui unicamente a garanzia costituzionale di esistenza del diritto. Ragion per cui il successivo sostantivo “garanzia” va posto in relazione a un dovere di fare rispettare (e, dunque, di proteggere) la situazione soggettiva sottesa al diritto già riconosciuto». Risiederebbe in capo allo Stato, dunque, l’obbligo di intervenire affinché il diritto costituzionalmente sancito di un individuo non venga leso da indebite ingerenze di terzi. Lo Stato sarebbe dunque titolare di un generale obbligo di protezione (Verpflichtung zum Schutz) nei confronti della totalità dei cittadini. I diritti di questi ultimi, infatti, pur quando solennemente sanciti dalla Carta costituzionale, senza un intervento dello Stato resterebbero in definitiva mere statuizioni incapaci di porre l’individuo al riparo da ingerenze di terzi. Sono rare, infatti, le ipotesi di Drittwirkungdiretta, rilevata dalla Corte costituzionale in relazione agli artt. 32 e 36 Cost. (vedi a tal proposito C. Cost., 6 luglio 1971, n. 156; C. Cost., 14 giugno 1984, n. 177; C. Cost., 14 luglio 1986, n. 184). Le forme possibili di intervento, come autorevolmente sostenuto da R. Alexy, Teoria dei diritti fondamentali, Bologna, 2012, 480, «abbracciano la protezione mediante norme penali, mediante norme sulla responsabilità civile, mediante norme di diritto processuale, attraverso atti amministrativi e attraverso azioni fattuali». Chiaramente, la scelta della forma che l’intervento protettivo potrà assumere sarà lasciata al margine discrezionale (Spielraum) di cui gode il legislatore, che verrà chiamato ad una ponderazione proporzionata tra mezzo e scopo.

[43]E. Di Salvatore, op. cit., 4446.

[44]Vedi C. Cost., 28 dicembre 1998, n. 447, § 3 del considerato in diritto: «L’eventuale addebito al legislatore di avere omesso di sanzionare penalmente determinate condotte […] non può, in linea di principio, tradursi in una censura di legittimità costituzionale della legge»; infatti, «le esigenze costituzionali di tutela non si esauriscono […] nella (eventuale) tutela penale, ben potendo invece essere soddisfatte con diverse forme di precetti e di sanzioni; ché anzi l’incriminazione costituisce una extrema ratio, cui il legislatore ricorre quando, nel suo discrezionale apprezzamento lo ritenga necessario per l’assenza o l’insufficienza o l’inadeguatezza di altri mezzi di tutela». Vedi anche C. Cost, 26 luglio 1996, n. 317, § 2 del considerato in diritto: «La sanzione penale non è l’unico strumento attraverso il quale il legislatore può cercare di perseguire la effettività dell’imposizione di obblighi o di doveri […]. Vi può essere uno spazio nel quale tali obblighi e doveri sono operanti, ma non assistiti da sanzione penale […]. Ed è anzi rimesso alla valutazione discrezionale del legislatore, nei limiti della ragionevolezza, valutare quando ed in quali limiti debba trovare impiego lo strumento della sanzione penale, che per sua natura costituisce extrema ratio, da riservare nei casi in cui non appaiono efficaci altri strumenti per la tutela di beni ritenuti essenziali».

[45]E. Di Salvatore, op. cit.

[46]Vedi supra,nt. 10.

[47]Si pensi, ad esempio, all’art. 801 c.c. sulla revocazione della donazione per ingratitudine, proponibile contro il donatario in caso di «ingiuria grave», laddove la dottrina pare concorde nel ritenere tale riferimento all’ingiuria svincolato dalla presenza o meno nell’ordinamento del relativo reato.

[48]Pare essere il caso, ad esempio, della lesione della reputazione che occorra quando si comunichi con una sola persona e fuori dalla presenza dell’offeso: qui la condotta sembrerebbe ricalcare quella punibile come diffamazione, salvo per il profilo della comunicazione, che qui avverrebbe con una sola persona e non già con più soggetti; la dottrina e la giurisprudenza sono state in tal caso concordi nel ritenere, nel caso di specie, sussistente la responsabilità civile dell’offensore. Vedi a tal proposito A. De Cupis, I diritti della personalità, in Trattato di diritto civile e commercialediretto da A. Cicu e F. Messineo, Milano, 1959, vol. I, 271; vedi anche Cass. civ., sez. II, 13 ottobre 1972, n. 3045, inGiust. Civ., I, 821 ss.

[49]Vedi Cass civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8827, in Danno resp., 2003, 816ss; Cass civ., sez. III, 31 maggio 2003, n. 8828, in Foro It., 2003, 2272 ss.

[50]C. Cost, 11 luglio 2003, n. 233, § 3.4 del considerato in diritto.

[51]E. Lamarque, L’attuazione giudiziaria dei diritti costituzionali, in Quaderni Costituzionali, 2, 2008, 282.

[52]Il quale recita come segue: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata».

[53]Si fa qui riferimento alle seguenti pronunce della Corte di giustizia: CGUE, C-5/88, Wachauf(1989); CGUE, C-260/89, ERT(1991); CGUE, C-309/96, Annibaldi(1997). La Corte di giustizia ha poi confermato questa giurisprudenza nei termini seguenti: «Per giunta, occorre ricordare che le esigenze inerenti alla tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie». Vedi CGUE, C-292/97,Karlsson(2000), § 37.

[54]La nota espressione la si ritrova in C. Cost, 11 luglio 1989, n. 389, § 4 del considerato in diritto.

[55]E, dunque, chiedersi se la non applicazione del diritto interno confliggente con quello europeo debba intendersi quale mera deroga all’applicazione del diritto nazionale in virtù del principio di competenza, oppure quale dichiarazione di invalidità conseguente all’applicazione del criterio gerarchico imposta dalla regola Europarecht bricht Staatsrecht. Vedi, in relazione a quest’ultimo profilo, le considerazioni di F. Sorrentino, I fini dell’Unione europea nel progetto di trattato costituzionale, in Aa.Vv., Auf dem Weg zu einer Europäischen Wissensgesellschaft/Verso una società europea della conoscenza, Villa Vigoni, 1, 2004, vol. VIII, 16. Vedi sullo stesso tema anche S. Cassese, La Costituzione europea, in Quaderni Costituzionali, 3, 1991, 487 ss. L’orientamento che imposta i rapporti tra fonti statali ed europee in termini di validità/invalidità è debitore delle riflessioni di E. Grabitz, Gemeinschaftsrecht bricht nationales Recht, Hamburg, 1966.

[56]C. Cost., 7 maggio 1996, n. 146, § 2 del considerato in diritto: «Questa Corte, con giurisprudenza costante, ha avuto modo di affermare come l’art. 10, c. 1, Cost., nel richiamare, ai fini dell’adeguamento del diritto interno, “le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”, abbia inteso riferirsi soltanto alle norme internazionali di natura consuetudinaria e non a quelle di natura pattizia […]. Devono, pertanto, ritenersi escluse dalla sfera di operatività dell’art. 10, c. 1, Cost. le norme del Trattato di Roma istitutivo delle Comunità europee che, in quanto pattizie, trovano la loro copertura costituzionale nelle limitazioni di sovranità richiamate, al fine di consentire la partecipazione dell’Italia ad organizzazioni di natura sovranazionale, dall’art. 11 Cost. […]. Conseguentemente, anche l’ipotesi di conflitto tra norme di diritto interno e norme di diritto comunitario, che viene nella specie denunciata, non può essere ricondotta al campo di azione dell’art. 10, c. 1, bensì a quello dell’art. 11 Cost.». Sulla natura di “clausola di apertura” all’ordinamento europeo dell’art. 11 Cost., vedi C. Cost., 27 dicembre 1973, n. 183, § 5 del considerato in diritto: «Il costituente […] ha inteso con l’art. 11 definire l’apertura dell’Italia alle più impegnative forme di collaborazione e organizzazione internazionale: ed a tale scopo ha formalmente autorizzato l’accettazione, in via convenzionale, a condizioni di parità con gli altri Stati e per le finalità ivi precisate, delle necessarie “limitazioni di sovranità”. Questa formula legittima le limitazioni dei poteri dello Stato in ordine all’esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizionale, quali si rendevano necessarie per la istituzione di una Comunità tra gli Stati europei, ossia di una nuova organizzazione interstatuale […]. Alla Comunità economica, aperta a tutti gli altri Stati europei e concepita come strumento di integrazione tra gli Stati partecipanti […] l’Italia e gli altri Stati promotori hanno conferito e hanno riconosciuto determinati poteri sovrani, costituendola come istituzione caratterizzata da ordinamento giuridico autonomo e indipendente».

[57]Vedi P.F. Grossi, Introduzione, cit., 101 ss.La dottrina maggioritaria intende in questo senso la medesima dichiarazione d’inviolabilità contenuta negli artt. 2, 13, 14, 15 e 24 Cost.

[58]Sarebbe questa la qualificazione giuridica corretta della dignità umana (e non, quindi, quella che la intende quale diritto soggettivo). Vedi P.F. Grossi, Dignità umana e libertà nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in M. Siclari (a cura di), Contributi allo studio della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Torino, 2003, 43.

[59]Ibid., 44: «È in altre parole il significato che, nella Costituzione italiana, ho tentato altra volta di chiarire per l’espressione “fondamentale” o “fondamentali”, riferita ai principii enunciati ai primi 12 articoli ed al diritto alla salute di cui all’art. 32. Qui, nella intitolazione della Carta dell’Unione europea, infatti, tutti i diritti sono chiamati fondamentali e da questo § di vista allora nessuno potrebbe prevalere sull’altro».

[60]Tanto da essere definito «punto archimedico dell’ordinamento» da autorevole dottrina. Vedi G. Silvestri, La parabola della sovranità. Ascesa, declino e trasfigurazione di un concetto, in Rivista di diritto costituzionale, 1, 1996, 55.

[61]Vedi in tal senso Cass. pen., sez. IV, 4 aprile 2002, n. 26636, in Dir. form., 2003, 397, ove la dignità è definita quale «principio generatore e di intelligibilità di tutti i diritti fondamentali».

[62]Come avrebbe successivamente affermato A. De Cupis, op. cit., 253.

[63]Ibid., 252.

[64]Gli stessi primi commentatori delle disposizioni del codice del 1930 si erano posti il dubbio, propendendo per una visione unitaria del bene giuridico tutelato dalle norme penali prese in esame. Vedi B. Cocurullo, L’ingiuria e la diffamazione nel nuovo codice penale, Foggia, 1934, 15: «Dobbiamo domandarci se l’onore, la reputazione, il decoro non siano cose così diverse e così distinte da poter caratterizzare le singole offese al patrimonio morale, da potere, cioè, costituire due distinti oggetti della tutela e dar luogo a differenziazione di ipotesi criminose, o pure se unica sia la natura del bene, di guisa che la sola gravità dell’offesa possa costituire il sicuro criterio differenziale». Vedi anche supra, nt. 34.

[65]Ibid., 9: «Il Carrara aveva analizzato il concetto dell’onore, dividendolo in tre concetti subalterni; il sentimento della propria dignità, la stima o buona opinione che gli altri hanno di lui, la potenza, inerente a una buona reputazione, di procurare certi materiali vantaggi […]. L’offesa maggiore che possa recarsi ad alcuno è quella alla estimazione; tale offesa colpisce l’individuo non solo nella sua intima personalità, ma nella sua stessa vita morale, sociale, economica: l’offesa alla dignità, se pure indirettamente si ripercuote nella vita sociale spesso non si risolve se non in un intimo risentimento, in un patema d’animo del quale, forse, il tempo non lascerà alcuna traccia. È questa la ragione per la quale il vero delitto contro la personalità morale è l’attentato alla buona fama altrui, e di questo delitto, ritenuto da alcuni più pericoloso e infame dello stesso assassinio, si sono occupati i più antichi legislatori, sin dalle leggi babilonesi e dall’antico diritto indiano, che punivano la diffamazione e la calunnia, non solo se effetto di dolo, ma anche se commesso per semplice inconsideratezza».

[66]Tra l’altro, è inesatto affermare che l’abrogazione dell’art. 594 c.p. e la sua riconduzione nell’alveo degli illeciti civili abbia come conseguenza il fatto che «la tutela del diritto inviolabile della dignità» sia «lasciata unicamente all’art. 595 c.p.» (GDP Venezia, ord. 20 giugno 2017, § 3.2). In primo luogo, l’art. 594 abrogato e l’art. 595 c.p. sono posti a tutela del diritto all’onore, che è soltanto uno dei corollari della dignità umana, la quale a sua volta andrebbe non tanto qualificata come “diritto inviolabile”, ma piuttosto come “principio costituzionale oggettivo” (cfr. supra, nt. 58) che si traduce, all’interno dell’ordinamento, in una serie di diritti, tutelati – come si è già avuto modo di vedere – non solo da norme penali. Appare dunque non corretto affermare che con l’abrogazione del reato di ingiuria si sia lasciata l’integrale tutela della dignità umana all’art. 595 c.p.: una simile affermazione sconta l’errata convinzione che l’onore e addirittura la dignità possano trovare adeguata tutela esclusivamente nel ristretto ambito dell’ordinamento penale.

[67]La citazione si ritrova in B. Cocurullo, op. cit., 7. Ma vedi anche A. De Cupis, op. cit., 253: «L’ingiuria è punita meno gravemente della diffamazione perché, quando il leso è presente, lo stesso ha la possibilità di reagire difendendosi».

[68]B. Cocurullo, op. cit., 21.

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