Cosa cambia per WIFI ed allacciamento LAN con il Decreto #Fare

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L’art. 10 del decreto recita:

  1. La registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici. Se l’offerta di accesso ad internet non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore, non trovano applicazione l’articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e l’articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005 , n. 144, convertito in legge 31 luglio 2005, n. 155.
  2. Al decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) l’articolo 2 è soppresso;
    b) all’articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Il decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314 è abrogato”.

tradotto in italiano significa:

comma 1: se offri al pubblico accesso ad internet come cosa ancillare alla tua attività, non sei operatore di comunicazioni. ci torno su tra un attimo

comma 2: se sei una azienda, puoi allacciare la tua LAN ad Internet senza doverti avvalere di un installatore, cosa che era sanzionata da 30000 a 150000 euro (non riguardava i privati). io ho copia di un verbale di un piccolo supermercato siciliano che, per aver collegato la lan al router, aveva ricevuto la sanzione di 30.000 euro, che diventavano 150.000 se non pagava entro 60 giorni. Questa norma era frutto di un recepimento sbagliato di una direttiva europea che, invece, andava nella direzione di maggior liberalizzazione; recepimento fatto dal sottosegretario alle comunicazioni di un paio di governi fa.

 

torniamo al wifi…

fino all’entrata in vigore del decreto Fare…

  • chi offre al pubblico indistinto accesso ad una rete pubblica di comunicazioni, come è internet, deve essere un operatore di telecomunicazioni autorizzato. in capo agli operatori di telecomunicazioni autorizzati vi sono degli obblighi in materia di conservazione dei dati riguardanti la privacy, le prestazioni di giustizia, ed altri obblighi minori, oltre che specifici contributi e tasse da versare
  • chi offre accesso non al pubblico, ma ad un insieme limitato di utenti (es. professori in visita, partecipanti a congressi, ecc.) non è operatore di comunicazioni e non è tenuto a quanto sopra.
  • c’era un eccezione, stabilita dall’AGCOM, per gli esercizi che mettevano a disposizione dei terminali (non degli accessi di rete), che esentava da obblighi legati agli operatori
  • fino a qualche anno fa, inoltre, c’era la famigerata legge Pisanu che imponeva di tenere copia dei documenti, ma quella fu abrogata dal ministro degli interni di un paio di governi fa.

dopo l’entrata in vigore del decreto Fare…

  • chiunque offre accesso ad internet, che non sia la sua attività commerciale prevalente, non è operatore di comunicazioni e non è quindi soggetto a quanto sopra.

d’ora in poi, quindi, ad esempio, una amministrazione comunale che voglia offrire accesso Wifi ad internet può farlo direttamente, attrezzandosi opportunamente. (basta che non faccia concorrenza con soldi pubblici a servizi fatti da privati, pertanto introducendo delle limitazioni e vincoli nell’offerta)

in precedenza, l’amministrazione comunale che offriva accesso Wifi ad internet, non lo poteva fare direttamente, ma lo doveva far fare ad un operatore di comunicazioni autorizzato che assolveva quegli obblighi di cui sopra.

questa la mia esperienza diretta con diverse amministrazioni pubbliche con cui ho collaborato.

 

la domanda sorge spontanea.. e adesso, per il Wifi delle amministrazioni pubbliche che ci sono già, cosa cambia ?

nel breve, realisticamente nulla:

  • il comune X ha un contratto con l’operatore Y per l’erogazione del servizio wifi.
  • l’operatore Y, essendo un operatore, continua ad avere tutti i suoi obblighi specifici per cui continua a fare le cose nello stesso modo
  • fino a scadenza di contratto..

quando scadrà il contratto l’ammnistrazione potrà decidere se attrezzarsi autonomamente (e quindi ricadendo nell’esenzione da tutti gli obblighi, prevista per chi non fa dell’accesso ad internet sua attività prevalente) oppure se continuare ad avvalersi di un operatore che gli gestisce il servizio (che quindi continuerà ad identificare gli utenti e mantenere i log come previsto dalle regole per gli operatori)

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