Corte di giustizia dell’Unione europea – Sentenza nelle cause riunite C 509/09 e C 161/10: la vittima di lesioni dei diritti della personalità via Internet può adire i giudici dello Stato membro in cui risiede per la totalità del danno subito

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Il regolamento sulla competenza giurisdizionale prevede che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro, in linea di principio, siano convenute dinanzi ai giudici di tale Stato. Tuttavia, in materia di illeciti civili dolosi o colposi, una persona può essere convenuta anche in un altro Stato membro dinanzi al giudice del luogo in cui l’evento dannoso si è prodotto o può prodursi. In tal senso, in caso di diffamazione mediante un articolo di stampa scritta, diffuso in più Stati membri, la vittima ha due possibilità per esperire un’azione di risarcimento contro l’editore. Da un lato, essa può adire i giudici dello Stato del luogo ove è stabilito l’editore, competenti a pronunciarsi sul risarcimento della totalità dei danni derivanti dalla diffamazione. Dall’altro, essa può rivolgersi ai giudici di ciascuno Stato membro in cui la pubblicazione è stata diffusa e in cui essa assume aver subìto una lesione della propria reputazione (luogo di concretizzazione del danno). Tuttavia, in quest’ultimo caso, i giudici nazionali sono competenti a conoscere dei soli danni cagionati nello Stato in cui i medesimi si trovano.

Qui per il comunicato integrale della Corte

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