Canone TV, PC e status di “abbonato”: l’interpretazione del Bundesverfassungsgericht

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Con una decisione dello scorso agosto[1], la Corte Costituzionale tedesca ha confermato una sentenza della Corte amministrativa federale[2], respingendo in via definitiva le richieste formulate da un avvocato, che sosteneva di aver diritto ad una sorta di “esenzione per professionisti”, per cui sarebbero state non dovute le somme a lui richieste per il pagamento del Rundfunkgebühren, canone per la ricezione di trasmissione radio-televisive (omologo del nostro “canone TV”), in relazione al possesso di un personal computer nel proprio ufficio.

Secondo la tesi sostenuta dal ricorrente infatti, il personal computer veniva utilizzato esclusivamente all’interno del proprio studio legale e solo per scopi professionali, non avendo egli mai fruito (o voluto in alcun modo fruire) di contenuti radiotelevisivi: nel caso di specie, l’obbligo di corresponsione del canone avrebbe anche violato, sempre secondo l’avvocato, i propri diritti fondamentali e, nello specifico, il diritto all’informazione.

Al contrario, i giudici di Kalsruhe hanno confermato l’interpretazione per cui i personal computer predisposti alla connessione ad internet (internetfähigen PC), andrebbero considerati alla stregua di normali televisori, poiché “dispositivi adatti alla ricezione di trasmissioni”: pertanto anche i possessori di pc sarebbero soggetti al pagamento del canone televisivo.

Ancora secondo i giudici il canone TV non sarebbe una tassa, ma un “carico preferenziale” (Vorzuglast), destinato a gravare su coloro rispondano allo status soggettivo di “radioabbonato” (Rundfunkteilnehmer), ovvero siano possessori di un dispositivo abilitato alla ricezione delle trasmissioni.

Viene in questo modo reputato legittimo il criterio di equiparazione dei dispositivi preposti alla connessione internet – come i personal computer – a televisori e radio, applicato al canone per il finanziamento del servizio pubblico di radiodiffusione, ritenendo giustificabile un sacrificio “minimo”del diritto alla libertà d’informazione del singolo individuo rispetto al perseguimento del fine comune di buon funzionamento del servizio pubblico.

A partire da questo mese, tra l’altro, i cittadini tedeschi dovranno versare una “quota fissa” mensile pari a poco meno di venti euro, indipendentemente dalla quantità e dalla tipologia di apparecchi di ricezione presenti nelle proprie dimore.

Una questione analoga era sorta, poco più di un anno fa, con riguardo al canone RAI: dopo alcune discusse interpretazioni, i vertici dell’azienda di via Mazzini si sono affrettati a specificare, attraverso una nota[3], di non aver mai richiesto il pagamento del canone c.d. “domestico”, “per il mero possesso di un personal computer collegato alla rete, i tablet e gli smartphone”. Diverso è invece il discorso sull’ambito di operatività del c.d. canone “speciale”, introdotto recentemente a carico di  imprese, società ed enti: l’imposta è dovuta nel caso in cui i computer “aziendali” vengano utilizzati come televisori (digital signage), sempre che le stesse imprese non abbiano già versato il canone in relazione al possesso di uno o più’ televisori.

La decisione della Corte Costituzionale tedesca si uniforma al trend di alcuni broadcasters europei (si veda la britannica BBC), che hanno “adeguato” la nozione di “abbonato” all’evoluzione tecnologica in termini omnicomprensivi, includendo anche i possessori di tutti quegli apparecchi preposti o adattabili alla ricezione radiotelevisiva, quali i personal computer connessi ad internet, i tablet o gli smartphone.

Posta l’oggettiva e dilagante diffusione di tablet e smartphone anche quali terminali “ibridi” di diffusione e fruizione di contenuti multimediali – oltre che di mera comunicazione – e ribadita l’ancora viva esigenza di tutelare e incentivare l’istituto del servizio pubblico radiotelevisivo, la scelta di applicare – come nel caso in commento – in via estensiva il canone tv “domestico” anche ai professionisti possessori di personal computer in ossequio ad una mera “presunzione di utilizzo” legata all’“abilitazione alla ricezione” del terminale stesso, appare eccessivamente rigida e per certi versi onerosa e squilibrata.


[1] Bundesverfassungsgericht, 22 Agosto 2012, 1 BvR 199/11.

[2] Bundesverwaltungsgericht, 27 Ottobre 2010, BVerwG 6 C 12.09.

[3] Per ulteriori approfondimenti si rimanda ad una news pubblicata sempre su questo blog e, ancora, a questo commento.

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