Brevi cenni sullo sviluppo della radio digitale in Italia e sulla consultazione pubblica concernente le modifiche e integrazioni al Regolamento DAB di cui alla delibera n. 577/15/CONS

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In data 27 ottobre 2015 è stata pubblicata la delibera n. 577/15/CONS avente come oggetto la “Consultazione pubblica relativa a modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale di cui alla delibera n. 664/09/CONS, come modificata dalla delibera n. 567/13/CONS”. La delibera in esame costituisce un ulteriore passo in avanti nella regolazione in materia di radiofonia digitale (DAB) e si è resa necessaria al fine di risolvere le criticità emerse in sede di assegnazione dei diritti d’uso, nonché di dare impulso all’avvio del mercato nazionale e locale.

La regolazione del DAB ha iniziato il proprio iter con la delibera n. 664/09/CONS con cui l’Autorità emanava un regolamento generale concernente la disciplina di tutti gli aspetti necessari all’avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale: dai titoli abilitativi per lo svolgimento dell’attività, fondato sull’horizontal entry model, all’individuazione dello spettro di onde radio su cui iniziare la sperimentazione (banda VHF III), nonché alla quantità di capacità trasmissiva messa a disposizione agli operatori.

In merito alla pianificazione, il regolamento prevedeva tre multiplex a livello nazionale, di cui uno riservato alla concessionaria del servizio pubblico. I restanti due multiplex sarebbero stati assegnati a due consorzi formati da soggetti che rappresentassero almeno il 40% dei titolari delle concessioni radiofoniche in analogico.

Con le successive delibere, emanate tra il 2010 e il 2013, si è proceduto a dettare i criteri generali del piano nazionale di assegnazione delle frequenze e, successivamente, a stabiliti i piani provvisori per determinati bacini territoriali al fine di avviare alcuni progetti pilota.

Tuttavia, l’assegnazione dei diritti d’uso in ambito nazionale ha subito notevoli ritardi:  difatti, se un multiplex veniva assegnato all’unico consorzio che soddisfaceva i requisiti previsti dal regolamento, il secondo multiplex veniva attribuito tramite un beauty contest (introdotto modificando il regolamento del 2009 con la delibera n. 567/13/CONS) resosi necessario a causa del mancato accordo tra la restante parte degli operatori nazionali nel raggrupparsi in un unico consorzio.

Espletata la procedura comparativa, ed esteso il piano provvisorio per l’assegnazione dei diritti d’uso in ambito locale, l’Autorità con la delibera n. 465/15/CONS, è nuovamente intervenuta sia definendo i bacini di servizio dell’intero territorio nazionale, sia estendendo la pianificazione a ulteriori bacini locali.

Alla luce del tempo trascorso dal primo regolamento l’Autorità, al fine di rendere più flessibile il mercato e di risolvere  le criticità emerse nella fase di formazione dei consorzi, riscontrata anche in ambito locale, ha avviato quindi la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 577/15/CONS.

La prima modifica proposta è di carattere generale e riguarda la definizione di capacità trasmissiva di ciascun fornitore di contenuti radiofonici.

Secondo il nuovo art. 1 lettera j), la capacità trasmissiva viene definita semplicemente come la quantità di CU (unità di capacità presenti in ogni blocco di diffusione) attribuita a ciascun fornitore di contenuti.

L’Autorità con tale modifica ha ritenuto opportuno liberare da una eccessiva rigidità la gestione di capacità trasmissiva, eliminando il riferimento alla quantità di CU necessaria per veicolare un singolo programma; infatti (secondo l’art. 14 del testo vigente) un programma non può essere trasportato da una quantità di CU inferiore a 72, mentre è stato riscontrato, anche grazie al confronto con gli operatori, che per un programma radio in buona qualità è sufficiente anche solo la metà della quantità di CU originariamente ipotizzata.

Attraverso la previsione posta in consultazione, pertanto, l’operatore assegnatario sarà libero di sfruttare la capacità trasmissiva attribuita, sia trasmettendo nuovi programmi, sia trasportando programmi di soggetti terzi.

Inoltre, sempre nell’ottica di una maggiore flessibilità del mercato, è stata eliminata la disposizione in base alla quale se uno stesso soggetto risulta titolare di più autorizzazioni per l’attività di fornitore di contenuti radiofonici ha diritto ad un’identica quantità di CU per ogni programma irradiato.

Ulteriore modifica investe il settore della radiofonia locale: l’art. 12 comma 6 del regolamento attuale prevede che, ai fini dell’assegnazione dei diritti d’uso, i consorzi in ambito locale debbano essere partecipati da almeno il 30% delle emittenti legittimamente esercenti, nello stesso bacino, l’attività di radiodiffusione sonora locale in analogico, salve eccezioni legate alla quantità di operatori effettivamente presenti in un medesimo bacino.

Ciò posto, l’elevato numero di concessionari effettivamente operanti in uno stesso territorio (anche fino a centocinquanta in un solo bacino) ha impedito di arrivare al raggiungimento della percentuale sopra citata: pertanto, nel nuovo testo è stato semplicemente previsto un numero minimo di 12 emittenti consorziate ai fini della possibilità di assegnazione dei diritti d’uso.

Sempre in tema di radiofonia locale, l’attuale regolamento prevede che debbano essere pianificate tante risorse quanti sono i soggetti potenzialmente idonei a costituirsi in consorzi al fine dell’assegnazione dei diritti d’uso.

Tuttavia, vista la sproporzione del rapporto tra l’elevato numero di emittenti operanti in ogni bacino e l’esiguità delle risorse frequenziali disponibili, l’Autorità ha apportato modifiche sostanziali in tema di pianificazione, in primis limitando il numero di blocchi di diffusione in ogni singolo bacino (una capacità non superiore a quella necessaria ad irradiare tre programmi televisivi); in secondo luogo, introducendo delle procedure di beauty contest, nel caso in cui le risorse assegnabili siano inferiori al numero di consorzi interessati, similmente a quanto già previsto per l’emittenza nazionale e secondo i medesimi criteri (art. 12-bis regolamento n. 664/09/CONS).

Ciò detto riguardo all’assegnazione di capacità trasmissiva, è necessario evidenziare che resta comunque impregiudicato il diritto in capo ai soggetti non facenti parte dei consorzi assegnatari di venire trasportati da questi ultimi con parità di trattamento rispetto alle emittenti partecipanti e compatibilmente con la disponibilità di capacità trasmissiva.

Ulteriori modifiche riguardano, infine, obblighi di copertura più stringenti in capo a tutti agli operatori, sia nazionali che locali, al fine di assicurare che le risorse frequenziali assegnate siano impiegate in modo effettivo ed efficiente: è stato pertanto previsto un obbligo di copertura del 70% della popolazione di ogni bacino di riferimento da raggiungere entro quattro anni dall’assegnazione dei diritti d’uso, oltre agli obblighi di copertura già previsti dal testo vigente (40% di copertura del territorio nazionale o del bacino di riferimento entro due anni), nonché l’eliminazione del riferimento all’utilizzo della banda “L”, ormai non più disponibile per il servizio radiofonico digitale, e in ultimo l’eliminazione di tutti i riferimenti testuali, normativi o tecnici non più attuali.

Con le proposte di modifiche in consultazione, pertanto, l’Autorità si pone come obiettivo  stimolare l’avvio del mercato della radio digitale che, una volta sviluppato completamente, potrà rivoluzionare sia la trasmissione dei contenuti, sia le modalità di fruizione degli stessi, restituendo ulteriore longevità ad un mezzo di comunicazione di massa che, nonostante sia di invenzione così risalente nel tempo, risulta ancora uno dei preferiti dagli utenti.

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