Approvata in Francia la legge sulla République Numérique

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Lo scorso 28 settembre il Senato francese ha approvato definitivamente il progetto di legge sulla République Numérique, recante disposizioni per la modernizzazione e la digitalizzazione della pubblica amministrazione e a rafforzare la tutela dei cittadini-consumatori nello spazio digitale.

Ad oggi, la legge è ancora in attesa di promulgazione, che dovrebbe intervenire entro 15 giorni dalla votazione. La petite loi è consultabile nella versione messa a disposizione nel dossier legislativo del Senato francese.

La legge sulla “Repubblica digitale” è stata elaborata con il coinvolgimento dei cittadini, chiamati a formulare proposte e osservazioni sul testo del disegno di legge attraverso una consultazione pubblica realizzata tramite la piattaforma elettronica republique-numerique.fr, attivata per l’occasione.

La legge affronta alcuni temi connessi all’utilizzo dei servizi online e delle piattaforme elettroniche di strette attualità anche al di qua delle Alpi.

Dalla lettura della nuova legge possono dunque trarsi alcuni spunti di interesse.

 

1.       Open data e condivisione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni

In attuazione delle raccomandazioni formulate dalle istituzioni europee per l’attuazione della Digital Single Market Strategy, la nuova legge dispone che le amministrazioni pubbliche dovranno mettersi reciprocamente a disposizione i dati in loro possesso. Lo scambio dei dati, che dovrà avvenire mediante il l’utilizzo di standard aperti e strutturati in modo da essere facilmente utilizzabili anche da sistemi di trattamento automatizzati, dovrebbe permettere alle amministrazioni coinvolte di esercitare con più facilità e maggiore celerità le funzioni pubbliche attribuite dalla legge, snellendo e accelerando l’istruttoria amministrativa.

È previsto inoltre che gli stessi dati possano formare oggetto di una domanda di accesso presentata da privati ai sensi della locale legge sulla trasparenza (Code des relations entre le public e l’administration).

La legge amplia inoltre la nozione degli atti amministrativi rispetto ai quali è riconosciuto ai privati il diritto di accesso, ricomprendendovi anche i codici sorgente in possesso delle Amministrazioni.

 

2.       “Sovranità digitale”

L’articolo 29 della nuova legge prevede l’istituzione di un nuovo ufficio, dipendente dal Primo ministro, denominato Commissariato per la sovranità digitale, con lo scopo di garantire “l’esercizio, nel cyberspazio, della sovranità nazionale e dei diritti e delle libertà individuali e collettive che la Repubblica tutela.”

Non è ancora chiaro quali saranno i compiti effettivi di questa nuova autorità, né quali saranno le modalità attraverso le quali essa sarà in grado di garantire la sovranità digitale nazionale.

 

3.       La portabilità dei dati e l’accesso al contenuto del profilo utente

L’art. 48 della nuova legge sulla Repubblica elettronica è dedicato alla disciplina del diritto alla “portabilità dei dati” e del diritto all’accesso al contenuto del profilo utente.

Quanto al primo aspetto, stante anche il divieto per gli Stati membri dell’Unione di interferire con le norme uniformi e direttamente applicabili emanate in atti legislativi adottati dalle istituzioni europee, la legge si limita a rinviare alle disposizioni previste dall’art. 20 del reg. UE 679/2016, che riconosce il medesimo diritto e lo definisce come il diritto dell’interessato di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano e che siano in tale forma in possesso di un titolare di trattamento e di trasmettere tali dati a un altro titolare.

In aggiunta, la nuova legge detta alcune disposizioni volte, in parte, a rendere effettivo il diritto alla portabilità dei dati ed in parte a riconoscere a tutti gli utenti-consumatori un nuovo diritto al “recupero” dei dati immessi in una piattaforma elettronica.

A questi fini, ogni gestore di un servizio di comunicazione elettronica sarà tenuto a fornire al consumatore una funzionalità gratuita sui propri sistemi che permetta di recuperare (in un formato standard, esportabile ed elaborabile) tutti i dati ed i contenuti immessi nella piattaforma dal consumatore nonché ogni dato derivante dall’utilizzazione del profilo utente da parte del consumatore e da quest’ultimo accessibili tramite la piattaforma, fatta eccezione per quelli “che siano stati oggetto di un arricchimento significativo da parte del professionista”.

La legge rinvia ad un successivo decreto di attuazione la definizione degli “arricchimenti significativi” apportati dai professionisti ai dati.

 

4.       Successioni digitali

La nuova legge contiene all’art. 63 una disciplina delle “successioni digitali”, intesa come il diritto dell’interessato di disporre, per il tempo successivo alla sua morte, della sorte dei dati immessi in piattaforme e servizi online e del diritto per gli eredi dell’interessato di accedere ai medesimi dati.

Le disposizioni dettate dalla nuova legge sembrano escludere invece dal proprio ambito di applicazione il tema della trasmissibilità agli eredi di diritti su servizi o contenuti digitali acquistati dal de cuius (si pensi, ad esempio, alle collezioni di brani musicali o alle licenze software).

Nello specifico, si riconosce all’interessato il diritto di stabilire, mediante una sorta di testamento digitale, “direttive generali concernenti l’insieme dei dati a carattere personale relative all’interessato”. Con tali disposizioni – in ogni tempo revocabili o modificabili – l’interessato potrà disporre liberamente della sorte di tutti i propri dati, consentendone anche la consegna a terzi, in formato aperto, strutturato ed esportabile. Potrà inoltre essere designato un esecutore di tali direttive, che sarà legittimato a richiedere l’accesso e la fornitura dei dati “caduti in successione”.

Quanto alla forma, si prevede che tali disposizioni debbano essere depositate presso un fiduciario accreditato presso la competente Autorità nazionale. L’esistenza di tali disposizioni e l’indicazione del depositario dovranno essere registrate presso un registro nazionale.

Per il caso in cui l’interessato non abbia stabilito alcuna direttiva, gli eredi ed i familiari avranno comunque un limitato diritto di accesso: essi potranno infatti accedere ai dati personali dell’interessato che siano funzionali alla determinazione dell’asse ereditario o alla sua liquidazione o divisione; inoltre, gli stessi avranno il diritto di accedere a quei dati che rappresentino “ricordi di famiglia” trasmissibili agli eredi (si pensi, ad esempio, alle fotografie salvate dall’interessato in piattaforme cloud).

Infine, potranno sempre ottenere dai fornitori di servizi online la cancellazione dei profili utente del de cuius.

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