Ancora sulla competenza per territorio nel reato di diffamazione a mezzo Internet.

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Merita un sia pur breve approfondimento l’argomento trattato dalla Prima sezione della Suprema corte nella sentenza che individua la competenza per territorio, nei reati di diffamazione a mezzo Internet, nel giudice del luogo in cui l’imputato ha il domicilio (sent. 964/2011).

La diffamazione è sistematicamente inquadrata, nell’art. 595 c.p., tra i delitti contro l’onore e punisce chiunque – fuori dai casi ricompresi dalla figura dell’ingiuria – offenda l’altrui reputazione comunicando con più persone. Nel terzo comma, il medesimo articolo, prevede un’aggravante con previsione di autonoma misura di pena anche per l’ipotesi in cui l’offesa sia veicolata attraverso “qualsiasi altro mezzo di pubblicità” diverso dalla stampa e, pertanto, anche tramite Internet. E’ appena il caso di precisare che l’elemento della “presenza” (o della percezione) della persona offesa ha portato ad altalenanti orientamenti circa la qualificazione giuridica del fatto come ingiuria ovvero come diffamazione. Secondo il Manzini “se l’offeso fosse presente il fatto costituirebbe delitto di ingiuria ancorché all’offesa assistessero altre persone”.

Le modalità di comunicazione dell’offesa tramite Internet a “più persone” (diverse dai destinatari dell’offesa) possono essere molteplici. E’ ben possibile che l’agente ponga in essere la diffamazione nel corso di una sessione IRC, nel corso di una videoconferenza, con la pubblicazione su un sito internet o sulla “bacheca” del proprio social network preferito (Twitter, Facebook per richiamare i più utilizzati). E l’autore più smaliziato potrà decidere se affidare la sua condotta ad una navigazione “anonima” o meno.

La “comunicazione” presuppone che almeno due soggetti diversi dal destinatario dell’offesa (e dagli eventuali correi) abbiano preso cognizione dei contenuti diffamatori (Antolisei, Mantovani, Manzini, Padovani) posto che, altrimenti, qualora i contenuti offensivi siano già stati inseriti in un sito internet ma nessuno dei destinatari indeterminati della comunicazione ne abbia preso conoscenza, il reato resterebbe relegato al limbo del tentativo. Sul punto, correttamente, la sentenza in esame precisa che “una volta inserite [nel sito internet] le informazioni non si verifica alcuna “diffusione” delle stesse: infatti i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale”. Pertanto il concetto di comunicazione, perché sia rilevante nell’ambito dei confini delimitati dall’art. 595 c.p., richiede che più persone apprendano direttamente dal diffamatore (o dai correi) il contenuto dell’offesa e che capiscano – sia pur indirettamente – a quale soggetto l’offesa è diretta (e ciò a prescindere dal fatto che conoscano personalmente la persona offesa).

L’individuazione del momento consumativo nel reato di diffamazione – e specificamente nella diffamazione a mezzo Internet – è di assoluto rilievo se si considera che le questioni attinenti il momento consumativo riflettono le loro dirette conseguenze sulla determinazione della competenza territoriale.

Se si prendono in considerazione le “regole” relative al momento consumativo dei reati da un lato (art. 8 c.p.p.) e il momento percettivo dei contenuti offensivi da parte dei terzi si comprende quali difficoltà interpretative possano sorgere nell’individuazione dell’esatto momento in cui il delitto di diffamazione viene portato a consumazione. La questione relativa al momento consumativo della diffamazione aggravata non ha ancora raggiunto una “chiusura” del cerchio e ha visto contrapporsi nel tempo diversi orientamenti.

L’orientamento dominante – e più aderente alla norma – è quello che ritiene che il reato di diffamazione si perfezioni nel momento della comunicazione dei contenuti offensivi alla seconda persona (“perché la comunicazione con altre persone è un fatto irrilevante per la nozione del delitto, e del quale si può tener conto soltanto agli effetti degli artt. 132 e 133” – Manzini, nello stesso senso anche Antolisei. In tal senso anche la giurisprudenza dominante. Ex plurimis Cass. 3 dicembre 1956, 17 luglio 1950 e 30 novembre 2000).

Oltre al requisito della “pluralitá” di persone è richiesto, come già visto, che almeno due persone abbiano avuto cognizione dei contenuti offensivi riguardanti il diffamato.

Per far fronte alle innegabili difficoltà di individuazione del momento consumativo in relazione a specifiche modalità di manifestazione del reato di diffamazione il requisito della divulgazione viene dato per assodato e ci si rifugia, spesso in vere e proprie presunzioni. Al momento, però, la giurisprudenza non ha ancora avuto modo di cristallizzare tali meccanismi presuntivi della consumazione.

Nelle ipotesi di diffamazione commessa con il mezzo della stampa o della televisione, ad esempio, la giurisprudenza ha fatto ricorso ai meccanismi presuntivi della consumazione che individuano la consumazione nel momento in cui la stampa esce dalla “sfera di disponibilità della tipografia”; nel momento in cui viene realizzato il prodotto tipografico dall’“officina grafica del luogo di redazione e non dall’officina periferica che riproduce lo stampato” (perché si presume che già all’interno della tipografia vi sia più di un operaio/impiegato che prenda visione dello scritto. Cass. 6.11.1984); nel momento in cui avviene la prima distribuzione dello stampato; nel momento in cui viene effettuata la consegna obbligatoria delle copie dello stampato agli uffici di Prefettura e della Procura (quest’ultimo criterio non ha più ragion d’essere in ragione dell’abrogazione della L. 374/39).

E ciò a prescindere dall’applicazione delle norme sulla competenza territoriale di cui all’art. 8 del codice di rito.

La giurisprudenza di legittimità ha, in sostanza, ritenuto che il requisito della “comunicazione con più persone” debba ritenersi sussistente in re ipsa nel caso di diffamazione a mezzo stampa (spetterà all’imputato, eventualmente, provare che alla stampa non è poi seguita la diffusione della pubblicazione  elemento, certo, utile a confinare il delitto alla fase del tentativo)

Per quanto riguarda il mezzo televisivo è appena il caso di evidenziare che sussiste una precisa deroga normativa (art. 30, L. 223/1990) che assegna la competenza territoriale al giudice del luogo in cui ha la residenza la persona offesa.

I meccanismi presuntivi della consumazione, e le considerazioni espresse da giurisprudenza e dottrina in tema di diffamazione a mezzo stampa, riemergono prepotentemente nelle ipotesi in cui venga adoperato il mezzo Internet.

Si è ritenuto, ad esempio, che in questi casi il reato di cui all’art. 595 c.p. si perfezioni nel momento dell’inserimento del contenuto offensivo “nella rete Internet” (Cass. 17.11.2000). Tuttavia, come correttamente evidenzia la Corte di cassazione nella sentenza 964/2011 (rectius 2739/2010 richiamata dalla sentenza in esame) “una volta inserite le informazioni non si verifica alcuna diffusione delle stesse; infatti i dati inseriti non partono dal server verso alcuna destinazione, ma rimangono immagazzinati a disposizione dei singoli utenti che vi possono accedere, attingendo dal server e leggendoli al proprio terminale”.

Nello stesso senso – ma con riferimento ad un momento successivo rispetto a quello dell’immissione – si pone una non più recentissima giurisprudenza di merito (Trib. Teramo, 30 gennaio 2002), la quale considera che nel caso di diffamazione a mezzo Internet “è necessaria la prova della realizzazione dell’evento rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, e quindi la circostanza che effettivamente dei visitatori cibernautici siano entrati nel sito”.

E tale prova che “visitatori cibernautici siano entrati nel sito” può essere data, innanzitutto, dal ricorso all’esame dei file di log del server sul quale sono memorizzate le informazioni offensive, ma anche ad una più tradizionale testimonianza o ad altri indici. E ciò, si ripete, senza dover ricorrere a criteri presuntivi di consumazione o a criteri suppletivi di individuazione del giudice competente per territorio.

Oltretutto l’esame – o quantomeno una verifica sull’esistenza di informazioni in merito (come i file di log o di testimoni, per tornare all’esempio precedente) – assume importanza anche nel momento di qualificazione del fatto come reato consumato o tentato.

Sulla scorta di tali considerazioni, l’esame della fattispecie dovrebbe tendere a verificare, in primo luogo, se sussista l’elemento della pluralità di “terzi” destinatari dei contenuti diffamatori (“almeno due persone”) e, in caso positivo, verificare in quale momento la seconda persona che abbia avuto accesso al sito Internet abbia preso conoscenza delle informazioni diffamatorie. E’ in tale momento che si consuma il reato di diffamazione aggravata e, conseguentemente, il giudice territorialmente competente a giudicare di quel fatto di reato sarà quello del luogo in cui si trovi la seconda persona al momento della percezione dei contenuti diffamatori.

Certamente si tratta di informazioni che spesso sono di “difficilissima individuazione” e talvolta possono essere di impossibile individuazione (perché, ad esempio, il file di log è stato cancellato o sia altrimenti irreperibile). In queste ipotesi sarà necessario ricorrere ai criteri suppletivi fissati dall’art. 9 c.p.p.. Tuttavia vi sono ipotesi di diffamazione via Internet in cui il momento consumativo è facilmente identificabile e, con esso, il locus commissi delicti: si pensi ad un messaggio diffamatorio diffuso in una “piccola” mailing list.

Non è condivisibile, pertanto, l’orientamento giurisprudenziale – rimarcato dalla sentenza in esame – secondo il quale la competenza per territorio debba essere individuata, “una volta per tutte” (a priori) per le ipotesi di diffamazione a mezzo Internet, facendo ricorso al criterio suppletivo del “luogo di domicilio dell’imputato”.

In questo modo, infatti, il criterio suppletivo diventa “ordinario” in ragione del tipo di reato. Se si considera che l’aprioristicamente assunta “impossibilità” di individuare il locus commissi delicti (anche senza ricorrere a criteri presuntivi della consumazione come quello di “ubicazione del server web”) può, invece, essere contraddetta mediante il ricorso a dati informatici o ad altri elementi, allora il criterio suppletivo di “domicilio dell’imputato” potrà essere invocato solamente dove il criterio generale del locus commissi delicti non possa operare per mancanza dei suddetti “indicatori” (ad esempio in caso di irreperibilità dei log).

E’ necessario, pertanto, verificare “volta per volta” (in assenza di una regola derogatoria analoga a quella prevista dall’art. 30, L. 223/1990) l’esistenza di elementi utili per identificare il momento consumativo e, conseguentemente, il locus commissi delicti richiamato dall’art. 8 c.p.p..

Se non viene effettuata alcuna verifica al riguardo ma ci si rifugia in una presupposta “impossibilità” di reperimento delle informazioni suddette, la individuazione del giudice competente per territorio è rimessa ad un principio sussidiario che prescinde dalla “regola ordinaria” dell’art. 8 c.p.p.

In sostanza, benché i casi di incompetenza per territorio, quando comunque si tratti di giudicanti equiordinati, non rechino particolari preoccupazioni sotto il profilo del rispetto del principio del “giudice naturale” è necessario che eventuali deroghe intervengano ad opera del Legislatore.

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