All’’emittente locale viene vietato l’accesso allo stadio: quali limiti al diritto di ricercare informazioni?

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1. Il fatto

Lo scorso 19 dicembre avverse condizioni meteorologiche (una forte nevicata) hanno imposto il rinvio del derby Sampdoria – Genoa che avrebbe dovuto disputarsi presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. Fin qui, la notizia non presenta alcuna particolarità. Piuttosto, ha suscitato numerose polemiche la decisione di vietare l’ingresso allo stadio all’emittente televisiva locale Primocanale “per motivi di sicurezza”.

Infatti, mentre le emittenti titolari dei diritti tv (nella specie: Sky, Mediaset e Rai) erano regolarmente presenti in postazione, Primocanale è stata allontanata dallo stadio.

Immediate le reazioni dell’Associazione Ligure Giornalisti, dell’USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), del Sindaco del capoluogo ligure Marta Vincenzi e dell’on. Mario Tullo (Pd) che ha preannunciato la presentazione di un’interrogazione parlamentare “per sapere le ragioni di questo diniego del diritto di cronaca” (http://www.primocanale.it/news.php?id=81494).

La televisione locale Primocanale in occasione del derby in oggetto aveva intenzione di svolgere un servizio di informazione ai cittadini che si stavano recando allo stadio in merito alla difficile situazione climatica che poi ha imposto il rinvio della partita.

L’Associazione Ligure Giornalisti ha commentato il fatto attraverso un comunicato, in cui ha contestato duramente la “censura” dell’informazione che Primocanale intendeva fornire, senza che in capo alla stessa fosse riscontrabile alcuna violazione dei diritti tv. In particolare, secondo l’Associazione “E’ un po’ come se durante un evento sportivo accadesse un fatto di cronaca ordinaria e a una qualsiasi emittente radiotv fosse impedito di raccontarlo. Se è vero che la Lega Calcio impone questo allora per la Lega Calcio e per le società sportive l’informazione è solo una questione economica e di diritti. Diritti tv lautamente remunerati, il resto ovviamente può e deve tacere. Strano davvero questo concetto di informazione e democrazia

(http://www.primocanale.it/news.php?id=81494 ).

2. Il divieto imposto alle tv locali dalla Lega Nazionale Professionisti nel “Regolamento Produzioni Audiovisive”

Il Regolamento Produzioni Audiovisive della Lega Nazionale Professionisti (Lega Calcio) per le stagioni sportive 2010–2011 e 2011-2012 di serie A prevede, in effetti, il divieto di tutti i collegamenti in diretta con gli stadi in cui si inquadrino le tribune, i tifosi, i giornalisti dalle loro postazioni, anche senza trasmettere la partita. Prima dell’entrata in vigore del regolamento, queste riprese secondarie consentivano alle tv locali, o comunque a quelle prive di diritti tv per la trasmissione della partita, di trasmettere almeno l’atmosfera della partita e le notizie relative ad eventuali episodi di cronaca.

L’art. 3.3. del Regolamento Produzioni Audiovisive (”Accesso delle telecamere di “Emittenti Televisive Locali” e “Titolari Diritto di Cronaca”) ora dispone: “Agli assegnatari dei diritti in ambito locale “Emittenti Televisive Locali” e ai soggetti autorizzati all’esercizio del solo diritto di cronaca (News Access) non è consentita alcuna ripresa degli spalti e/o di immagini del recinto di gioco (composto da: Terreno di Gioco, Campo per destinazione, eventuali piste e pedane atletiche sino alla rete o altro mezzo di recinzione), del tunnel o altro corridoio che collega il terreno di gioco agli spogliatoi e dell’area garage/parcheggio pullman. Pertanto i soggetti di cui sopra, al momento del loro ingresso nell’impianto sportivo, sono tenuti a depositare i propri mezzi di ripresa audiovisiva, fino a 10 minuti dopo il fischio finale della gara, in un apposito locale allestito a cura della Società Sportiva ospitante preferibilmente in un’area attigua alla Zona Mista” (http://www.legaseriea.it/c/document_library/get_file?uuid=8ee50be4-2656-4633-93ff-358d0512a4e6&groupId=10192).

Di conseguenza, le emittenti locali e le emittenti non titolari di specifici diritti tv non potranno riprendere gli spalti o immagini del recinto di gioco, del tunnel, dell’area spogliatoi e di quella del garage. Non potranno riprendere, in diretta o in differita, i giornalisti o i commentatori o i tecnici per la messa in onda di trasmissioni durante le gare. Infine, il Regolamento stabilisce un divieto di collegamento in diretta con le trasmissioni televisive.

Tuttavia, nel caso che ha visto coinvolta l’emittente locale Primocanale, e che ha suscitato le polemiche e reazioni sopra accennate, nessuna partita si è svolta.

3. Diritto di cronaca audiovisiva

La decisione di impedire alle telecamere di Primocanale di accedere allo stadio per documentare la situazione esistente coinvolge il profilo generale del diritto all’informazione di cui all’articolo 21 della Costituzione, nel suo duplice significato di diritto ad informare, anche in forma di cronaca, e di diritto ad essere informati e di ricercare informazioni[1].

Con specifico riferimento agli eventi sportivi di campionati, coppe e tornei professionistici a squadre e correlate manifestazioni sportive, organizzati a livello nazionale, il Decreto Legislativo 9 gennaio 2008 n. 9, recante la “Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse” (http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/08009dl.htm) ha introdotto una serie di garanzie volte a consentire agli operatori di comunicazione di esercitare il diritto di cronaca.

In particolare, l’articolo 5(3) del D.lgs. 9/2008 consente alle emittenti televisive nazionali e locali la trasmissione di immagini salienti dell’evento e delle immagini correlate (cioè immagini filmate all’interno dell’impianto sportivo e delle relative aree riservate prima e dopo l’evento):

(i)            per il resoconto di attualità nell’ambito dei telegiornali;

(ii)           per una durata non superiore ad otto minuti complessivi per giornata e comunque non superiore a quattro minuti per ciascun giorno solare, con un limite massimo di tre minuti per singolo evento;

(iii)          decorso un breve lasso di tempo dalla conclusione dell’evento, comunque non inferiore alle tre ore, e fino alle quarantotto ore successive alla conclusione dell’evento medesimo, al fine di tutelare i diritti di trasmissione dei soggetti assegnatari degli stessi.

Inoltre, nell’ambito della disciplina del diritto di cronaca dettata dal D.lgs. 9/2008 e dal regolamento attuativo dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (“AGCOM”) (“Regolamento per l’esercizio del diritto di cronaca audiovisiva”, adottato ai sensi dell’articolo 5(3) del D.lgs. 9/2008, allegato A alla Delibera n. 405/09/CONS: http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=3582), l’organizzatore della competizione, o, in mancanza, l’organizzatore dell’evento o gli assegnatari dei diritti devono mettere il materiale audiovisivo a disposizione degli operatori della comunicazione, previo rimborso dei soli costi tecnici, in uno dei seguenti modi:

(i)            predisposizione di un sistema telematico che consenta all’operatore della comunicazione di prendere visione del materiale audiovisivo nella sua interezza e di estrapolarne immagini, di idoneo standard qualitativo per la radiodiffusione televisiva;

(ii)           consegna del materiale audiovisivo.

Soltanto in subordine, qualora non fosse garantita l’acquisizione delle immagini, deve essere consentito l’accesso agli impianti sportivi al fine di riprendere l’evento, nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento.

4. Diritto a ricercare informazioni e accesso a un luogo nella disponibilità di un altro soggetto

Con i provvedimenti sopra citati, l’ordinamento ha inteso assicurare che, nonostante l’esistenza di diritti esclusivi (nella specie: diritti audiovisivi sportivi), sia consentito agli operatori della comunicazione di esercitare il diritto di cronaca in relazione all’evento sportivo su cui si vantano tali diritti, nel rispetto delle specifiche condizioni di volta in volta previste.

Tuttavia, nel caso in cui l’evento in questione non si svolga per un qualunque motivo (sia esso un’avversa condizione meteorologica, come nel caso di Primocanale, sia esso legato ad esigenze organizzative o altro) ciò vuol dire che in virtù del “diritto di cronaca” deve essere sempre consentito l’accesso a luoghi che si trovano nella disponibilità esclusiva di un altro soggetto?

Numerose pronunce sembrano deporre in senso negativo. Alcune di esse riconoscono che il diritto all’informazione non può essere utilizzato per giustificare l’utilizzazione dello spettacolo sportivo da parte di soggetti estranei all’organizzazione sportiva (ad esempio, Pretura di Roma, 18 settembre 1987, Riv. Dir. Sport. 1989, 72: “In caso di spettacoli sportivi organizzati a scopo di lucro il diritto di cronaca trova un limite nel diritto di sfruttamento economico del prodotto delle sue attività, diritto appartenente all’organizzazione dello spettacolo; Tribunale di Firenze, 16 febbraio 2002, Lady Radio c. Lega Naz. Professionisti, Foro toscano-Toscana giur., 2002, 324: “Non costituiscono violazione del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, le limitazioni all’accesso ed allo sfruttamento dello spettacolo poste dall’organizzatore della gara sportiva, essendo questi titolare di qualsiasi facoltà concernente lo sfruttamento economico dello spettacolo stesso”).

Inoltre, seppur con riferimento al compimento di atti di concorrenza sleale, il Tribunale di Roma, pronunciandosi in sede cautelare, ha affermato che “va condivisa quell’opinione dottrinale secondo la quale il diritto d’informazione non ricomprende necessariamente il libero accesso alle fonti di informazione, in quanto la libertà di informazione come forma di espressione della libertà di manifestazione del pensiero viene tutelata dalla Costituzione non come diritto ad ottenere informazioni anche inviso domino ma come diritto ad essere informati limitatamente alle sole fonti accessibili; il diritto di cronaca non comporta pertanto la possibilità di esercitare un autonomo potere giuridico sulla fonte materiale del fatto oggetto di interesse, laddove tale oggetto appartenga alla sfera giuridica o privata di un altro soggetto” (Tribunale di Roma, sez. IX, 31 marzo 2003, Soc. Juventus F. C. c. Soc. Telecom Italia Mobile, Foro it., 2003, I, 1879).

In dottrina, si è autorevolmente sostenuto che «il diritto a ricevere informazioni non sarebbe né concepibile né praticabile se non fosse ugualmente e necessariamente garantito simile diritto di ricerca»[2]. L’ontologica differenza tra il diritto di “ricevere” informazioni e quello di “cercarne” risiede nella condotta attiva implicata da questa seconda attività, la quale «va ben al di là della mera ricezione»[3].

Dottrina autorevole ritiene che tale diritto si desuma non dall’art. 21 Cost., ma «da altre singole disposizioni» e «soprattutto dal sistema che, tutelando lo sviluppo della personalità di ognuno, non può non garantire l’acquisizione delle conoscenze che lo rendono possibile»[4]: la stessa dottrina fa discendere da queste riflessioni la conclusione di una implicata vigenza del nostro ordinamento di un principio analogo a quello sancito dall’art. 5 della Costituzione tedesca, che riconosce il diritto di «informarsi senza impedimenti alle fonti accessibili a tutti»[5]. Altra dottrina attribuisce alla garanzia costituzionale del diritto di informarsi portata limitata, ridotta all’applicazione del principio di uguaglianza nell’accesso alle fonti di cui sia libera la disponibilità[6]. Ancora altra parte della dottrina nega che l’art. 21 Cost. tuteli autonomamente l’interesse a ricercare notizie, il quale viene considerato nella sua qualità di attività strumentale e prodromica rispetto alla attività informativa propriamente detta (quello che si è indicato come versante attivo)[7]. Sembra infine che alla libertà d’informarsi riservi minori garanzie la dottrina che ne disconosce la natura di diritto costituzionale, parla piuttosto di «principio direttivo» e di «valore» destinato ad orientare l’opera del legislatore e sostiene che «la disciplina dell’accesso alle fonti notiziali di natura pubblica rientra […] nella potestà del legislatore ordinario»[8].

Quale che sia la soluzione preferibile, tutte le posizioni illustrate sono accomunate dal riconoscimento di un dato certo: la libertà de qua riguarda solo le informazioni rese disponibili, come del resto è precisato dall’art. 5 della Grundsetz che la limita alle sole «fonti accessibili a tutti»[9] (nel caso di fonti non disponibili, la ricerca sarà al più lecita ove non si scontri col diritto alla riservatezza[10]).

5. Conclusioni

In conclusione, l’esercizio del diritto di cronaca relativamente ad un evento di interesse per la collettività, quale una partita di calcio, è garantito, come visto sopra, attraverso un obbligo di messa a disposizione del materiale audiovisivo relativo allo svolgimento di tale evento (e solo in subordine col diritto di accesso all’impianto sportivo).

Ciò non significa, però, che esista un obbligo generalizzato a consentire l’accesso dei cronisti a luoghi privati ove si svolga un evento socialmente rilevante: tranne che nei casi in cui la legge espressamente attribuisce un diritto di accesso (si è visto che questa possibilità è contemplata per gli eventi sportivi, in alcuni casi, dal D.lgs. 9/2008), il diritto di ricercare le notizie non si traduce in un diritto ad accedere “inviso domino” a luoghi nella disponibilità esclusiva di soggetti privati, neanche quando vi siano da documentare fatti di interesse generale.


[1] Per un ampio commento all’art. 21 della Costituzione, cfr. Pace, A. – Manetti, M., La libertà di manifestazione del proprio pensiero, Zanichelli Ed. Bologna, Soc. Ed. del Foro Italiano, Roma, 2006

[2] Così Fois S., Informazione e diritti costituzionali, in Dir. inform. e informatica, 2000, 267.

[3] Cfr. Sandulli A.M., La libertà d’informazione, (1977), 5, in AA.VV., Problemi dell’informazione, Giuffrè, Milano, 1979.

[4] Vedi Mortati C., Istituzioni di diritto pubblico, II vol., CEDAM, Padova, 1976, 976.

[5] Ibidem.

[6] Cfr. Sandulli A.M., op. ult. cit., 6.

[7] Cfr. Zaccaria R., Diritto dell’informazione e della comunicazione, CEDAM, Padova, 1998, 108; sembra debba intendersi in maniera analoga la posizione di Bevere A. – Cerri A., Il diritto di informazione e i diritti della persona, Giuffrè, Milano, 1995, 72.

[8] Vedi Pace A., Problematica delle libertà costituzionali, Parte speciale, CEDAM, Padova, 1992, 428.

[9] Cfr. Bevere A. – Cerri A., op. et loc. cit.; Fois S., op. et loc. cit.; Pace A., op. et loc. cit.; Sandulli A.M., op. et loc. cit.

[10] Cfr. Fois S., op. et loc. cit.

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1 Comment

  1. giovanni maria riccio on

    Un caso molto interessante. Mi permetto di segnalarti che, edito da Altalex, è stato pubblicato un libro sul diritto sportivo, in cui io tratto il tema dei diritti televisivi.
    C’è anche un breve riferimento alla questione sollevata dal caso.

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