E’ uscito in bozza a luglio 2011 il Regolamento sul diritto d’autore on line redatto da AGCOM.
Il Presidente Calabrò assicura che si tratta di un testo ipergarantista in cui la primazia della via giudiziale è assicurata rispetto alla via di risoluzione dei conflitti in via amministrativa.
Lo stesso fatto però di introdurre una via amministrativa ulteriore rispetto a quella giudiziaria per risolvere le controversie in materia denota una certa tendenza verso la repressione piuttosto che verso la crescita della Rete libera.
Attenzione: si badi bene. Quando si parla di Rete libera non si può intendere beotamente un’infrastruttura con servizi gratis. Sarebbe inverosimile, in quanto i contenuti digitali come tutte le altre opere necessitano di lavoro e dunque non possono essere gratuite.
Il concetto di Rete libera è un obbiettivo di lungo di periodo che dovrebbe coinvolgere tutti gli stakeholders di Internet impegnandoli nella ricerca di vie di progresso sostenibile sia dalla parte delle imprese sia dalla parte degli utenti.
Il concetto di Rete libera come espressione delle potenzialità del sistema Internet non può vedere un Autorità di vigilanza sotto le spoglie del gendarme bensì nella funzione di centro motore e propulsore di economie sociali, monetarie, tecniche e culturali profondamente integrate.
A modesto avviso di chi scrive le nostre Autorità dovrebbero pensare alla promozione e non alla repressione. Per gli illeciti ci sono i giudici.
LO SCHEMA DI REGOLAMENTO AGCOM IN PILLOLE
IL SISTEMA DEL “NOTICE AND TAKE DOWN”
La prima parte dispone un meccanismo in via amministrativa di risoluzione delle controversie in materia di violazione del copyright aderente al noto principio del “notice and take down”.
Si tratta di un sistema che si attiva su semplice segnalazione (notice)del soggetto che si ritiene violato. Il gestore del sito riceve la segnalazione e poi procede alla rimozione del contenuto segnalato (take down) “se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante” (e quali sono i criteri per stabilirlo????).
Questo metodo è stato fortemente avversato in quanto ammette la censura del diritto di libertà di espressione della persona senza l’intervento del giudice, unico soggetto in grado di garantire il bilanciamento delle posizioni giuridiche in gioco.
COSA DICE LO SCHEMA DI REGOLAMENTO
Lo schema di Regolamento presenta un meccanismo affievolito del “notice and take down” in quanto si prevedono tempistiche più dilatate che ammettono un confronto tra le parti di fronte all’Authority.
Inoltre è un sistema disposto in alternativa all’azione giudiziaria. Dunque nell’ipotesi che uno dei due contendenti decida di rivolgersi al giudice questo meccanismo si blocca e prende il sopravvento ovviamente il percorso giudiziale.
Si distinguono due ipotesi: il caso del sito italiano e il caso del sito estero.
CASO DEL SITO ITALIANO
Il gestore del sito italiano a cui venga fatta una segnalazione di un contenuto illecito può procedere entro 4 giorni alla rimozione dello stesso. In difetto l’autore violato potrà ricorrere all’AGCOM instaurando un contraddittorio della durata massima di 10 giorni a seguito del quale l’Authority potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva.
CASO DEL SITO ESTERO
In caso di violazione sussistente su un sito estero l’AGCOM dietro segnalazione potrà richiedere la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione del copyright ed eventualmente inoltrare una segnalazione alla magistratura ma non è prevista l’inibizione del nome a dominio o dell’indirizzo IP.
ECCEZIONI
Sono state previste delle ipotesi in cui il regolamento non verrà applicato. Si tratta dei siti non aventi finalità commerciali, l’esercizio del diritto di cronaca, la riproduzione parziale di un’opera che non ne danneggi la valorizzazione commerciale.
Salvi dunque i blog, i video amatoriali, le applicazioni peer to peer degli utenti finali. In caso di upload il netizen che ha caricato il contenuto riceverà un preavviso e potrà avviare la procedura di contronotifica.
A European mobilisation calling for a European Directive to protect Media Pluralism and Press Freedom
MediaLaws supports the European Initiative for Media Pluralism, that promotes the idea that European institutions should safeguard the right to independent and pluralistic information as sanctioned by the European Charter on Human Rights.
For further information and to sign online, please visit http://www.mediainitiative.eu
Tutela del Copyright e della privacy sul web: quid iuris?
Il presente volume raccoglie le relazioni esposte in occasione del primo Forum Medialaws, tenutosi a Milano il 30 marzo 2012 e organizzato da Medialaws.eu e da APA (Associazione Professionisti d’Affari) a cui si aggiungono altri contributi che hanno arricchito la riflessione sul tema privacy e diritto d’autore, ambiti tematici e disciplinari un tempo distanti e tra loro non comunicanti, ma che la rete ha fatto avvicinare, e in alcuni casi scontrare, richiedendo una riflessione sugli interessi tutelati e da tutelare, anche di rilievo costituzionale.
La trattazione si dedica con particolare attenzione alle nuove, recentissime questioni che si aprono all’analisi del giurista quali, tra gli altri, Social network, servizi Internet-based, Cloud computing, Streaming, cercando di dare una prospettiva che inevitabilmente sarà in continua evoluzione tanto quanto le tecnologie a cui si riferisce.
A cura di Andrea Maria Mazzaro e Oreste Pollicino. Con contributi di Marco Bassini, Marco Bellezza, Elisa Bertolini, Carlo Blengino, Saverio Cavalcanti, Giorgio Giannone Codiglione, Valerio Lubello, Maria Lillà Montagnani, Marco Orofino, Giovanni Maria Riccio, Manuela Siano, Raffaele Zallone.
Si tratta del primo volume della collana Diritto e Policy dei Nuovi Media, diretta da Oreste Pollicino e Giovanni Maria Riccio.
Per maggiori informazioni e per acquistare il volume, visitare questo link
Codice della comunicazione digitale
Segnaliamo la recente pubblicazione con EGEA editore del “Codice della Comunicazione Digitale” curato da Oreste Pollicino ed Ernesto Apa rispettivamente fondatore e co-editore e senior author di Medialaws
Il Codice si propone di offrire in un unico corpus un quadro il più possibile sistematico della legislazione in materia di informazione digitale. In un’unica raccolta normativa, dunque, coesistono in modo sistematico le regole giuridiche disciplinanti ciascun argomento, la giurisprudenza di riferimento, nazionale ed europea, e la prassi regolamentare ed interpretativa delle Autorità nazionali competenti per la regolazione dei diversi settori rilevanti.
Il Codice si articola in sei Sezioni, a loro volta suddivise in titoli e paragrafi. Ogni Sezione approfondisce una diversa area tematica (Norme generali, Informazione e internet, Pratiche commerciali scorrette via internet, Privacy on line, Servizi di media audiovisivi, Tutela della proprietà intellettuale) e offre una panoramica della normativa vigente e consolidata sia di derivazione europea, sia di emanazione nazionale. La selezione dei provvedimenti stampati su carta trova complemento nel vasto corredo di contenuti integrativi (direttive comunitarie, sentenze, circolari, provvedimenti amministrativi) accessibili via web, assicurando una rassegna documentale completa sui temi cui ciascuna Sezione dedicata.
Destinatari dell’opera sono non solo gli studenti universitari, ma anche gli operatori del diritto (avvocati, giudici) e del business informatico e informativo (consulenti o amministratori di sistemi informatici, fornitori di servizi di media audiovisivi, etc.).
Agcom: bozza regolamento diritto autore on line. Ancora molte cose da rivedere
by Deborah Bianchi on September 9, 2011
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E’ uscito in bozza a luglio 2011 il Regolamento sul diritto d’autore on line redatto da AGCOM.
Il Presidente Calabrò assicura che si tratta di un testo ipergarantista in cui la primazia della via giudiziale è assicurata rispetto alla via di risoluzione dei conflitti in via amministrativa.
Lo stesso fatto però di introdurre una via amministrativa ulteriore rispetto a quella giudiziaria per risolvere le controversie in materia denota una certa tendenza verso la repressione piuttosto che verso la crescita della Rete libera.
Attenzione: si badi bene. Quando si parla di Rete libera non si può intendere beotamente un’infrastruttura con servizi gratis. Sarebbe inverosimile, in quanto i contenuti digitali come tutte le altre opere necessitano di lavoro e dunque non possono essere gratuite.
Il concetto di Rete libera è un obbiettivo di lungo di periodo che dovrebbe coinvolgere tutti gli stakeholders di Internet impegnandoli nella ricerca di vie di progresso sostenibile sia dalla parte delle imprese sia dalla parte degli utenti.
Il concetto di Rete libera come espressione delle potenzialità del sistema Internet non può vedere un Autorità di vigilanza sotto le spoglie del gendarme bensì nella funzione di centro motore e propulsore di economie sociali, monetarie, tecniche e culturali profondamente integrate.
A modesto avviso di chi scrive le nostre Autorità dovrebbero pensare alla promozione e non alla repressione. Per gli illeciti ci sono i giudici.
LO SCHEMA DI REGOLAMENTO AGCOM IN PILLOLE
IL SISTEMA DEL “NOTICE AND TAKE DOWN”
La prima parte dispone un meccanismo in via amministrativa di risoluzione delle controversie in materia di violazione del copyright aderente al noto principio del “notice and take down”.
Si tratta di un sistema che si attiva su semplice segnalazione (notice)del soggetto che si ritiene violato. Il gestore del sito riceve la segnalazione e poi procede alla rimozione del contenuto segnalato (take down) “se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante” (e quali sono i criteri per stabilirlo????).
Questo metodo è stato fortemente avversato in quanto ammette la censura del diritto di libertà di espressione della persona senza l’intervento del giudice, unico soggetto in grado di garantire il bilanciamento delle posizioni giuridiche in gioco.
COSA DICE LO SCHEMA DI REGOLAMENTO
Lo schema di Regolamento presenta un meccanismo affievolito del “notice and take down” in quanto si prevedono tempistiche più dilatate che ammettono un confronto tra le parti di fronte all’Authority.
Inoltre è un sistema disposto in alternativa all’azione giudiziaria. Dunque nell’ipotesi che uno dei due contendenti decida di rivolgersi al giudice questo meccanismo si blocca e prende il sopravvento ovviamente il percorso giudiziale.
Si distinguono due ipotesi: il caso del sito italiano e il caso del sito estero.
CASO DEL SITO ITALIANO
Il gestore del sito italiano a cui venga fatta una segnalazione di un contenuto illecito può procedere entro 4 giorni alla rimozione dello stesso. In difetto l’autore violato potrà ricorrere all’AGCOM instaurando un contraddittorio della durata massima di 10 giorni a seguito del quale l’Authority potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva.
CASO DEL SITO ESTERO
In caso di violazione sussistente su un sito estero l’AGCOM dietro segnalazione potrà richiedere la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in violazione del copyright ed eventualmente inoltrare una segnalazione alla magistratura ma non è prevista l’inibizione del nome a dominio o dell’indirizzo IP.
ECCEZIONI
Sono state previste delle ipotesi in cui il regolamento non verrà applicato. Si tratta dei siti non aventi finalità commerciali, l’esercizio del diritto di cronaca, la riproduzione parziale di un’opera che non ne danneggi la valorizzazione commerciale.
Salvi dunque i blog, i video amatoriali, le applicazioni peer to peer degli utenti finali. In caso di upload il netizen che ha caricato il contenuto riceverà un preavviso e potrà avviare la procedura di contronotifica.
Tagged as: AGCM, delibera 398/11/CONS