A proposito di oblio e di rete

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Da un po’ di tempo si parla molto di diritto all’oblio in relazione alle informazioni presenti in rete, anche nelle pagine di questa Rivista. Tanti gli studiosi dentro e fuori i confini nazionali che se ne sono occupati. Le poche note che seguono non hanno l’ambizione di costituire una summa di tale dibattito né tanto meno hanno la pretesa di aggiungere qualcosa di nuovo; indirettamente, la rete stessa con il più facile accesso alle informazioni scientifiche che essa veicola ci insegna come la pretesa di novità sia spesso frutto di presunzione o di ignoranza.

Ritengo tuttavia che la riflessione sul fattore tempo in relazione alla fruibilità delle informazioni in rete sia un tema che meriti di uscire dall’inner circle degli studiosi di internet e del diritto delle persone. Come si avrà modo di accennare, sottese a tale questione stanno scelte di fondo destinate, almeno in parte, a condizionare le relazioni sociali ed il modello di società che si va delineando per i prossimi anni.

A tal fine occorre partire dal concetto stesso di oblio e di droit à l’oubli. L’oblio è cosa diversa dall’amnesia, dalla dimenticanza temporanea, è perdita del ricordo. Esso dunque necessita in primo luogo che di fatti, avvenimenti o informazioni si sia persa traccia.

L’oblio, per quanto rileva per il diritto, non è il risultato di un’esperienza individuale (l’uomo che dimentica), bensì collettiva e di gruppo: è la perdita della conoscenza in relazione a talune circostanze concrete maturata all’interno della maggioranza di un gruppo sociale, per effetto del tempo (ma un ruolo in tale processo è attribuito anche alla rimozione “attiva” da parte dei media che consapevolmente tralasciano di rievocare alcuni fatti o ne offrono una rappresentazione incompleta). Perché vi sia oblio dunque occorre, in secondo luogo, che la dimenticanza riguardi il gruppo.

Delineati così in maniera elementare alcuni caratteri del concetto posto a fondamento del droit à l’oubli, diviene più agevole apprezzarne il contenuto.

Il droit à l’oubli è la tutela che l’ordinamento offre a che certi fatti passati di cui si è ormai perso il ricordo nel gruppo sociale, assicurando in tal modo al singolo che alcuni episodi della propria vita non vengano rievocati. Sotto il profilo operativo esso dunque incide sulla legittimità dei media di  ripercorrere vicende passate di un singolo (solitamente non particolarmente felici o lodevoli). Benché il diritto all’oblio sia correlato alla vita privata dei singoli, esso concerne vicende non coperte da riserbo: trattasi di fatti rispetto ai quali, per loro natura o per la natura dei soggetti coinvolti, v’è stato in passato un interesse pubblico alla conoscenza che ne esclude dunque la natura riservata (si rinvia ad altra sede, cfr. Mantelero per le considerazioni circa l’abuso della nozione di interesse pubblico). Non si pone invece un problema di tutela del diritto all’oblio in relazione a vicende private che non sono state oggetto di precedente divulgazione, per le quali non c’è oblio per il semplice fatto che nemmeno v’è stata precedente notizia.

Ne consegue dunque che la tutela giuridica qui considerata non riguarda indistintamente ed in maniera onnicomprensiva tutto il passato del singolo, bensì solo quel passato che è stato oggetto di attenzione dei media. In tal ottica la dimensione della vita privata viene in rilievo non tanto in quanto sfera tutelata dall’altrui intromissione, quanto piuttosto come ambito entro cui è riconosciuto a ciascuno il diritto di autodeterminarsi. Così a chi è stato vittima dell’interesse mediatico in ragione di vicende che lo hanno coinvolto è riconosciuto il diritto (droit à l’oubli) di opporsi alla rievocazione di quel passato, consentendo in tal maniera allo stesso di riappropriarsi del proprio vissuto, di crearsi una nuova e diversa identità sociale, basata su fatti nuovi e comportamenti diversi, a prescindere dalla connotazione positiva o negativa degli eventi trascorsi [esemplificativi in tal senso i casi Melvin v. Reid, 112 Cal. App. 285, 297 Pac. 91 (1931), e Sidis v. F-R Publishing Corporation, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)].

Così delineata sinteticamente la nozione di droit à l’oubli appare fin da subito evidente come quest’ultimo sia strettamente connesso all’esperienza dei media tradizionali (carta stampata, cinema, televisione). Se guardiamo infatti alle informazioni presenti in rete (escludendo la versione on-line dei media tradizionali) si ravvisa un diverso paradigma, connotato non più dal binomio oblio-rievocazione, bensì da un unico permanere nel tempo, in una memoria che non dimentica, che non cede il passo all’oblio come spontanea e fisiologica rimozione e cancellazione dell’informazione (sul rapporto fra memoria della rete e diritto all’oblio cfr. G. Finocchiaro).

L’oblio è infatti connesso alla scarsa e difficile reperibilità della notizia in un tempo successivo a quello della sua iniziale divulgazione. Nel contesto tradizionale sono infatti in pochi (al di là delle virtù della memoria individuale) a poter avere accesso a strumenti atti a superare l’effetto erosivo del tempo, attraverso l’accesso ad archivi ampi ed organizzati come quelli dei giornali e della televisione (e in minor parte negli archivi privati, nelle fonti giudiziarie e storiche). Questo spiega come proprio i media siano stati solitamente i principali autori di questi flash-back ai danni di singoli ormai dimenticati dalla storia.

Diversamente in rete le informazioni non sono né scarse, né ad accesso limitato. Certo, per converso, esse sono solitamente scarsamente (o per nulla) organizzate, devono essere ricercate attivamente (solitamente mediante motori di ricerca o sistemi affini). Ma, a prescindere dalla correttezza e completezza dei risultati offerti dai motori, quel che è certo è che quanto immesso in rete non subisce la scissione diacronica fra passato e presente. Un vecchio giornale, una passata edizione di un notiziario sono destinati al dimenticatoio, in rete invece anche la notizia più minuscola immessa anni prima può essere reperita con la stessa facilità di quella di maggior rilievo inserita quest’oggi.

In questo senso dunque la rete non conosce un oblio fisiologico. Solamente tale condizione può essere coercitivamente creata dall’uomo, imponendo alla rete di dimenticare, con il rischio di andare anche oltre all’oblio. Quando infatti si ipotizza una permanenza a termine dei dati personali on-line si finisce per non distinguere fra ciò che giustamente è tutelato dal diritto all’oblio e quanto invece, poiché ancora attualmente oggetto di interesse, esula dall’operatività dello stesso. Non essendo questa la sede per approfondire il tema sotto il profilo tecnologico, il dubbio è che la soluzione sia assai più complessa di quanto potrebbe apparire a prima vista.

La discussione sui rimedi tecnici che permettano la cancellazione automatica delle informazioni, al di là della concreta praticabilità, pone poi un interrogativo di fondo : è meglio una società trasparente che può ricordare tutto o una società che dimentica ?

Le risorse tecniche attuali, di rete e di storage, paiono infatti consentire di prefigurare una sorta di grande memoria collettiva non labile e peritura come quella umana. A tal proposito non credo che esista una risposta più corretta o più giusta (forse si potrebbe ragionare in termini di efficienza, ma efficienza e diritto non necessariamente vanno d’accordo). Certo è che se le informazioni sul passato venissero conservate, senza privilegi di oblio per alcuno, forse muterebbe la nostra stessa idea sulla virtù dell’oblio, forse potremmo iniziare a pensare che le persone vanno giudicate per l’intero loro vissuto e non per singoli episodi, pur gravi e rilevanti. D’altra parte una tale trasparenza e prospettiva storica consentirebbe di meglio apprezzare l’agire e le dichiarazioni di molti, tanto più tenuto conto che ad essere maggiormente reperibili sarebbero le informazioni su quelle persone che hanno maggior rilievo ed influenza nei vari contesti sociali.

La conditio sine qua non per riflettere positivamente su questo nuovo paradigma sociale è però la completezza ed esattezza delle informazioni presenti in rete. E qui la questione concerne più che altro la correttezza dei dati ed i profili inerenti l’identità personale. Non a caso la fattispecie più ricorrente on-line non è quella della rievocazione della vicenda di cronaca nera di trent’anni fa, quanto quella della notizia di Tizio condannato in primo grado per omicidio, ma poi assolto nei gradi successivi, senza che su una o più pagine web compaia anche quest’ultima notizia, poiché ad esempio nel tempo i curatori di tali pagine non hanno più seguito la vicenda o aggiornato le informazioni. Mentre nell’ambito dei media tradizionali un simile episodio avrebbe un ridotto impatto, in rete questo fa si che quando, anche anni dopo i fatti, si cerchino informazioni su Tizio, questi risulti sempre come l’autore dell’omicidio per via della prima condanna.

Ovviamente a tale evenienza vi sono rimedi ed essi sono quelli usuali già propri del contesto pre-internet, quali l’esercizio dei c.d. diritti di accesso (comprensivi di rettifica ecc.) sui dati personali, la tutela inibitoria e risarcitoria. Rimedi la cui efficacia può però essere ad oggi limitata in virtù della digitalizzazione dei contenuti e dell’immissione di quest’ultimi sulle reti telematiche, entrambi fattori che concorrono nel rendere più difficile ed onerosa un’efficace tutela. Pur nella convinzione della debolezza di tali strumenti, non pare comunque condivisibile la diversa soluzione che individua negli intermediari deputati alla ricerca dei contenuti (i motori di ricerca) i soggetti deputati a garantire l’oblio o, peggio, la correttezza dei dati (si pensi ai recenti casi spagnoli, cfr. qui su http://www.blogstudiolegalefinocchiaro.it e qui su https://www.medialaws.eu). Trattasi infatti di una risposta fortemente condizionata da una logica di efficienza che va a colpire i soggetti maggiormente individuabili e più capienti, anche laddove questi non risultino all’origine dell’attività pregiudizievole (cfr. anche P. Fleischer).

Infine pare discutibile una lettura ipertrofica della nozione di diritto all’oblio, volta a tramutarla in un diritto al controllo ed alla cancellazione dei dati. In proposito pare confusa la definizione di  droit à l’oubli che appare al § 2.1.3 della COM(2010) 609 della Commissione europea, concernente Un approccio globale alla protezione dei dati personali nell’Unione europea, secondo cui consisterebbe nel “diritto di far cessare il trattamento dei propri dati e di farli cancellare quando non sono più necessari per fini legittimi”. Certamente la rievocazione indebita di fatti passati costituisce un trattamento illegittimo, rispetto al quale avanzare una richiesta di cancellazione; tuttavia la rimozione dei dati quando “non sono più necessari per fini legittimi” è nozione ben più ampia, che risponde ai principi di finalità,di necessità e di preferenza per l’anonimato. Tale obbligo di cancellazione non concerne dunque solo la notizia su un fatto non più di interesse, ma anche la cancellazione delle informazioni offerte per un concorso a premi quando esso si è concluso.

Una sovrapposizione di concetti si ravvisa anche nelle considerazioni espresse dalla Commissaria europea Viviane Reding nello SPEECH/10/700 del 30 novembre 2010, ove si delinea il right to be forgotten come invocabile “when a storage period, which the user agreed to, has expired” e lo si qualifica alla stregua del “right to have their data completely removed”. Nel successivo SPEECH/11/183, la stessa Reding equipara poi oblio e “right… to withdraw their consent to data processing”, quando invece nei casi di droit à l’oubli è improbabile che un problema di revoca del consenso si ponga, per il semplice fatto che il consenso dell’interessato, con riguardo all’originaria divulgazione della notizia, è solitamente escluso dalla sussistenza di un prevalente interesse pubblico all’informazione (cfr. anche art. 9 dir. 95/46/CE).

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