A proposito del volume “Civiltà giuridica della comunicazione”

La questione di come soddisfare la pretesa di giustizia dei consociati si è sempre posta in ogni società; in quelle che si fondano su principi democratici, in particolare, tale pretesa assume se possibile ancora maggior importanza, poiché proprio nell’assicurare l’effettivo rispetto delle proprie norme un ordinamento trova una sua irrinunciabile forma di legittimazione.Non può stupire, pertanto, che alcuni casi di delitti efferati o comunque di gravi episodi di criminalità divengano un tema centrale della divulgazione mediatica: poiché le norme penali presidiano gli aspetti basilari della vita comune di una società, la loro violazione colpisce spesso l’opinione pubblica che matura l’aspettativa di una risposta sanzionatrice adeguata, che assicuri l’effettività di tali norme. L’appagamento di questa aspettativa, tuttavia, richiede non solo un processo e una sentenza definitiva che assicurino il rispetto della legge mediante la ricostruzione della verità, ma anche che l’esito di tale attività processuale sia percepibile e sia effettivamente percepito come “giusto” da parte dei consociati, cioè di una generalità di cittadini che nel complesso è priva di competenze tecnico-giuridiche ed è pertanto incline a valutare l’esito concreto del processo con criteri di tipo schiettamente sostanziale.

I temi della ricostruzione della realtà in sede giudiziale e della sua efficace e corretta comunicazione all’opinione pubblica sono il fulcro del volume di Giovanni Paolo Accinni “Civiltà giuridica della comunicazione” (Milano, Giuffrè 2018), giunto ora alla seconda edizione e arricchito da tre preziose appendici, relative rispettivamente al segreto istruttorio e la pubblicazione di atti d’indagine; al delitto di diffamazione; infine – aggiunta di questa edizione – all’attualissimo tema della responsabilità penale dell’hosting provider “attivo”.

Accinni propone un giudizio fortemente critico rispetto al c.d. “circo mediatico giudiziario” che i media tendono a creare in relazione a eclatanti vicende giudiziarie. Le premesse del ragionamento muovono da una riflessione di ampio respiro circa le possibilità umane di giungere alla verità, di cui l’autore non può che proporre un concetto relativo. Come noto, infatti, anche nell’ambito delle scienze esatte le teorie che sono considerate validate devono comunque essere intese come relative, sempre aperte alla confutazione sulla base di prove che le smentiscano; a maggior ragione, negli altri ambiti di indagine – quale quello giuridico – l’uomo può aspirare alla ricerca non di una verità assoluta, ma di quella che più possibilmente le si avvicina. Ciò non implica, però, un atteggiamento rinunciatario o di puro scettiscismo; anzi, la piena consapevolezza dei limiti della conoscenza deve stimolare la ricerca del vero nel modo più accurato possibile, rendendo decisiva la scelta di un metodo rigoroso di indagine idoneo a verificare la plausibilità di un assunto.

Accinni sottolinea con intelligenza come il processo penale sia «lo “scontro” tra diverse narrazioni attraverso la dialettica legale con cui ciascuna delle parti cerca di ottenere il risultato sperato attraverso lo strumento retorico della persuasione». In questo senso l’autore propone un recupero dei concetti di retorica e persuasione, restituendo a essi il loro significato originario depurato dalle connotazioni negative che possono assumere nel linguaggio comune: rispettivamente, la retorica si distingue quale «forma di comprensione razionale di realtà (…) non pienamente conoscibili attraverso le c.d. “scienze esatte”» e la persuasione è l’esito di un efficace esercizio di retorica, consistendo nella ragionata adesione a una delle tesi esposte in ragione dell’attendibilità delle prove offerte.

Il processo dovrebbe porsi quale la sede in cui il giudicante, anche mediante i mezzi retorici a cui ricorrono accusa e difesa, si convince di quale delle ricostruzioni proposte sia più attendibile e in questo modo determina quale debba essere considerata sul piano giuridico la verità: un procedimento, pertanto, che si deve fondare sul rigore del metodo e sull’esclusione della plausibilità delle ricostruzioni diverse da quella prescelta, ma sempre nella consapevolezza che la certezza in termini assoluti non è umanamente possibile. Proprio questa consapevolezza, lungi dall’impedire di giungere a una verità processuale, giustifica la previsione di un elevato standard per cui una condanna può essere pronunciata solo qualora la colpevolezza risulti al di là di ogni ragionevole dubbio: deve cioè escludersi che, con gli strumenti della ragionevolezza, un’ipotesi diversa da quella accusatoria sia plausibile.

L’autore pone il problema del metodo rigoroso per giungere a una verità accettabile, tuttavia, non solo all’interno del processo penale, ma anche e soprattutto al di fuori, nell’ambito della comunicazione massmediatica che sempre più ossessivamente si concentra sui casi di “cronaca nera”: è proprio quest’ultimo l’aspetto oggi più critico per due motivi strettamente legati tra loro.

Da un lato, l’informazione veicolata dai media sui delitti e sui relativi processi si rivela sempre più spesso contraddistinta sia dall’assenza di una minima cultura garantista, sia da una desolante povertà metodologica nella ricostruzione dei fatti; la conseguenza è che si assiste, con i tempi rapidi imposti dalle forme di comunicazione contemporanea, all’imbastimento di veri e propri processi mediatici che si consumano in parallelo e preventivamente rispetto a quelli nelle aule dei tribunali, giungendo a individuare una sorta di verità mediatica che si fonda su processi emozionali e sensazionalistici, sulla base di elementi parziali, spesso travisati o estranei alla vicenda del reato.

Dall’altro lato, non è affatto remota la possibilità che i soggetti giudicanti, rispetto alla formazione della verità processuale, subiscano il condizionamento esterno derivante dalle aspettative che sono così sorte nell’opinione pubblica. I processi conoscitivi, infatti, restano sempre condizionati dal contesto culturale e sociale del soggetto che ricerca la verità; Accinni ricorda come questo sia valido persino quando si osservi un fenomeno con gli strumenti delle scienze esatte e, a maggior ragione, ciò valga soprattutto nelle scienze umanistiche (fra cui quella giuridica).

Il giurista che si occupa di informazione troverà dunque di notevole interesse le riflessioni proposte sulla comunicazione della realtà e la distanza fra la ricostruzione giudiziale e quella giornalistica e radiotelevisiva, che evidenziano gli enormi rischi derivanti dalla celebrazione di veri e propri “riti mediatici”. Nel momento corrente, in cui tanto si discute di fake news e post-verità, si rivelano di estrema attualità le considerazioni sulla fascinazione collettiva per teorie e ricostruzioni ascientifiche, che contrastano con consolidate e provate evidenze fattuali – come nell’esempio, più volte evocato dall’autore, delle pseudo teorie antivacciniste che incredibilmente stanno avendo diffusione. Il volume sottolinea con efficacia come sia proprio la propensione ad analisi immotivate e superficiali, incoraggiata dalle modalità della comunicazione massmediatica, a fondare nell’opinione pubblica il convincimento di avere tutti gli strumenti necessari per stabilire quale sia la corretta ricostruzione dei fatti oggetto di un giudizio penale che ha avuto gli onori della cronaca, come – se non meglio – degli stessi organi giurisdizionali deputati a farlo.

L’impressione diffusa dagli stessi organi di informazione, infatti, è che i mezzi legali a cui si deve ricorrere nel processo per l’accertamento dei fatti siano farraginosi e lenti, inidonei a fotografare davvero la realtà delle cose; nella collettività difficilmente matura il dubbio circa l’attendibilità della ricostruzione grossolana che trapela attraverso i canali di comunicazione di massa, né circa la ragionevolezza delle conclusioni a cui si giunge, spesso dettate dal dato emotivo e dalla volontà di trovare a tutti i costi un colpevole. In questo modo, le decisioni giudiziali che non assecondano il sentire popolare – caso non infrequente, viste le modalità con cui quest’ultimo si forma – determinano una crescente sfiducia verso il sistema giudiziario, percepito a torto come incapace di rendere davvero giustizia. Accinni presenta approfonditamente alcuni casi noti che evidenziano lo iato fra accertamento giudiziale e comunicazione giornalistica e radiotelevisiva, in particolare descrivendo alcuni aspetti dei processi per l’omicidio di Yara Gambirasio e di Meredith Kercher (richiamando proprio come in tale vicenda la Cassazione abbia pesantemente stigmatizzato i mass media per aver a tal punto esercitato un condizionamento da pregiudicare il corretto svolgimento delle indagini preliminari), nonché del processo contro O.J. Simpson; ma la sua ragionata e profonda critica al sistema massmediatico va oltre.

L’autore presenta infatti anche il caso del processo di Norimberga nei confronti dei gerarchi nazisti, evidenziando come la stampa dell’epoca (persino quella tedesca) fosse stata totalmente acritica nei confronti di un tribunale istituito dai vincitori per giudicare gli sconfitti sulla base di illeciti non codificati nel momento in cui erano stati commessi, in violazione del principio di legalità penale – nonché in contrasto con la stessa promessa di giudicare tutti i crimini di guerra, poiché non furono mai oggetto di processo le condotte poste in essere dai vincitori. Il processo di Norimberga fu presentato con successo all’opinione pubblica quale il trionfo del diritto e della giustizia, evidenziando ancora una volta sia il peso che la comunicazione mediatica ha nel modellare le opinioni delle masse, sia la sua scarsa familiarità con alcune delle più elementari istanze garantiste che pure formano una parte essenziale del patrimonio giuridico occidentale.

Infine il caso di “Tangentopoli” è presentato quale esempio paradigmatico della deriva “oracolare” che può essere provocata dalla comunicazione mediatica quando essa non sia in contrasto con lo svolgimento o le conclusioni di un processo, bensì aderisca a indagini o a tesi accusatorie proposte dagli inquirenti o dalla pubblica accusa e che per qualche motivo godano di ampio riscontro sociale. La serrata critica dell’autore alle modalità proprie dell’odierno sistema di comunicazione di massa sembra così cogliere perfettamente nel segno quando individua nella sua velocità e approssimazione l’idoneità ad assecondare forme di esercizio del potere di natura “carismatica”.

Uno dei pregi del volume è dunque quello di illustrare i procedimenti perversi di comunicazione, demistificandone i presupposti ed evidenziandone le nefaste conseguenze. È forse poco probabile che nel prossimo futuro si assista nell’arena del dibattito pubblico al recupero delle virtù della retorica e della persuasione (nei termini sopra chiariti), soluzione che l’autore propone per colmare positivamente lo iato fra decisioni processuali e sentire popolare; tuttavia, non si può che condividere l’appello affinché la comunicazione mediatica sia più responsabile e si fondi su un autentico dialogo fra saperi specialistici nel tentativo di veicolarne i contenuti in forme comprensibili per un pubblico indistinto, senza tradirne il contenuto, mediante «rinnovati percorsi di addestramento culturale».

Civiltà giuridica della comunicazione

Autore: Giovanni Paolo Accinni

Anno di edizione: 2018
Formato: 17×24
Tomi: uno
Rilegatura: Brossura cucita
Pagine: VIII – 232
Codice Prodotto: 024201628
ISBN: 9788814226762

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