“Scuola digitale” e “libri elettronici” approdano in Liguria

0

Il 2 maggio 2012 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria la legge ligure 30 aprile 2012, n. 16, di “sostegno della scuola digitale e della diffusione del libro elettronico” (c.d. e-book [1] ), volta a promuovere la partecipazione delle istituzioni scolastiche autonome (ISA) ai processi di innovazione tecnologica e a sostenere gli enti locali nell’adozione di provvedimenti per l’attuazione concreta delle politiche di innovazione digitale (ex artt. 1, comma 1 e 3). Con tale intervento normativo, la Regione Liguria ha acquisito un posto d’avanguardia nel panorama nazionale e transnazionale (per vero, piuttosto “parco” in materia)[2]. In particolare, ha dato seguito sia al “Piano nazionale Scuola Digitale (A.S. 2011/2012)” (PNSD)[3] che, tra l’altro, prevede finanziamenti per la scuola statale primaria e secondaria di secondo grado destinati all’acquisto di kit tecnologici a supporto della didattica in classe, sia, “in via prioritaria”, alla Comunicazione (“Un’agenda digitale europea”)[4] che, nel fissare gli obiettivi per la crescita nell’Unione europea (UE) da raggiungere entro il 2020, propone di utilizzare al meglio il potenziale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT), chiamando gli Stati membri a promuovere politiche di lungo termine in materia di competenze informatiche e di alfabetizzazione digitale e ad integrare l’apprendimento elettronico nelle politiche nazionali per modernizzare l’istruzione e la formazione, “anche nei programmi, nella valutazione dei risultati formativi e nello sviluppo professionale di insegnanti e formatori”.

Per altro verso, potrà contribuirsi a colmare il gap nostrano rispetto all’innovazione tecnologica (non solo con riguardo al settore scolastico), se è vero che, a dieci anni dal flop del 2000 (si noti che, già all’epoca, la disponibilità di opere letterarie su supporto digitale non era certamente una novità nel mondo dei “nuovi media”, dato che le origini del più noto archivio testuale presente su Internet – il Project Gutenberg –, risalgono al 1971) l’Italia degli e-book, appunto “versione 2010”, risultava ancora, «solo agli inizi»[5]. In particolare,  pur “preannunciandosi” «crescite esponenziali di mese in mese», secondo i dati raccolti nel 2011 gli acquisti di libri elettronici costituirebbero, da noi, soltanto l’1% sui dati totali dei libri venduti[6], a fronte, ad esempio di quanto avviene in territorio  statunitense[7], dove s’è già registrato il sorpasso del mercato dei libri elettronici rispetto a quelli cartacei[8]. Per quanto riguarda, poi, più specificamente, la diffusione degli e-book negli Atenei italiani, di grande interesse è l’indagine promossa dalla CRUI[9], da cui si evince che è ancora preponderante (53%) la scelta di non acquistare e-book, e comunque lo scarso utilizzo, specie a fini didattici, degli e-book stessi.

Se si esaminano i lavori preparatori alla normativa ligure, ci si avvede di come le principali motivazioni all’origine del testo si ricolleghino alla dichiarata volontà di superare taluni ostacoli di ordine economico e sociale che coinvolgono, pur in vario modo, discenti ed insegnanti, finendo per limitare, in particolare, il diritto allo studio e la libertà di insegnamento (garantiti notoriamente, dagli artt. 33 e 34 della Costituzione)[10]. Va da sé, dunque, che il legislatore regionale presupponga un minor costo degli strumenti digitali[11] – segnatamente, degli e-book – rispetto a quelli tradizionali (in linea, si noti, con quanto previsto dallo stesso Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, secondo cui «Con i libri digitali si spenderà 10 volte meno»[12]).

Sotto un secondo profilo, il legislatore regionale dimostra attenzione all’impatto negativo ([13]) che il peso eccessivo degli zaini scolastici può avere sullo sviluppo muscolare e scheletrico, specie di bambini e adolescenti[14]. Da questo punto di vista, si tratterà, dunque, di scongiurare il rischio del percorrimento del c.d. “doppio binario”: col “trasporto”, in aula, della strumentazione “telematica” in aggiunta a quella tradizionale, a tutto vantaggio, se del caso in modo graduale, della sostituzione di questa seconda con la prima (nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento – e dunque di scelta dei materiali di studio – da parte dei docenti).

Quanto testé rilevato immette direttamente ad un terzo ordine di questioni emerse dai lavori preparatori al testo della legge ligure, dato dalla considerazione dell’impatto ecologico che la pubblicazione cartacea di milioni di libri produce (non sempre utilizzando carta riciclata…). Un tale aspetto, infatti, oltre a consolidare l’idea dell’opportunità di non intraprendere il suddetto “doppio binario”, induce, altresì, a riflettere sulla necessità che la “nuova” strumentazione di supporto (in particolare) all’editoria digitale abbia una portata non solo “ecosostenibile”, ma, più in generale, “compatibile” col diritto fondamentale alla salute (si pensi, solo per fare alcuni esempi, all’impatto che possono avere onde elettromagnetiche non adeguatamente “modulate” o anche, più semplicemente una lettura prolungata su schermi – ed altresì display e-ink [15] –  non debitamente “calibrati”). Da questo punto di vista, desta qualche perplessità il passaggio in cui si afferma che «Gli scolari e gli studenti, a loro volta, non saranno certo tenuti ad acquistare un lettore di libri elettronici, i quali sono agevolmente scaricabili da normali computer ormai diffusi pressoché in ogni casa». Ci pare, infatti che una tale scelta del legislatore regionale celi, in realtà, una “fuga” dall’affrontare uno dei profili più delicati della materia: la necessità, cioè, con l’affacciarsi del concetto di “lettura fluida” e, più in generale di “dematerializzazione del sapere” dei necessari e-book reader, rischiando, così facendo, di vanificare quanto di buono (rectius: nuovo) il testo di legge potrebbe produrre, a tutto vantaggio della permanenza non solo degli stampati ma anche e, più ampiamente, di tecnologie inadatte. In quest’ordine di idee, per diverso profilo, avrebbe meritato quanto meno di esser presa in considerazione l’opportunità/necessità di promuovere una massiccia campagna di alfabetizzazione del personale scolastico (secondo quando “suggerito”, del resto, come s’è più sopra riferito, dalle stesse Istituzioni eurounitarie).

Spostando l’attenzione dai supporti ai contenuti dei libri elettronici, si concorda con chi[16], pur segnalando l’opportunità di (continuare a mantenere) concettualmente distinti i due versanti, ne rileva la stretta interdipendenza, e, particolarmente, l’opportunità di valorizzare la tecnica in rapporto alla tecnologia, sì da promuoverne appieno le potenzialità. In quest’ottica, possono affacciarsi i seguenti interrogativi concernenti gli e-book:

– devono poter essere letti ed “utilizzati” attraverso strumenti che (per dimensioni, peso, portabilità) sono più vicini al computer o al libro?

– devono essere oggetti “volatili” (che rischiano di scomparire ogni volta che si leggono e/o che si cambia dispositivo di lettura o sistema operativo) o persistenti?

– devono essere immaginati come strumenti destinati unicamente alla lettura di informazioni testuali o, oltre all’inserimento di illustrazioni, tabelle, formule scientifiche e matematiche (come già avviene per i libri “cartacei”) deve essere possibile – se l’autore ritiene opportuno farne uso – l’inserimento di contenuti multimediali come suoni e video?

– devono essere oggetti “blindati” o annotabili, prestabili, e, di più, “interattivi” anche grazie alle maggiori possibilità di circolazione e condivisione dell’informazione messe a disposizione dalle nuove tecnologie?

Anche in base a quanto già argomentato, non sembrerebbe dubbio che le risposte preferibili a tali quesiti coincidano con le seconde alternative proposte, anche se va subito sottolineato come ciò che deve comunque orientare legislatore – con sacrificio, se del caso, dell’”innovazione” –  sia (senza ovviamente pregiudizio del bene della salute), di favorire l’apprendimento dei discenti e la funzione didattica degli insegnanti. Da questo punto di vista, però, la legge sorprendentemente tace, a fronte del, pur ineludibile, profilo costituito della “sicurezza delle reti”, “in modo da garantire un accesso protetto agli studenti e al personale della scuola” e nell’ottica di rafforzare la fiducia degli utenti e delle famiglie nell’uso degli strumenti digitali” (ex art. 5).

Ulteriori questioni problematiche che l’editoria elettronica presenta riguardano, ad esempio, la tutela dei Digital rights management (DRM) senza svantaggiare i potenziali utilizzatori di e-book e, correlativamente, come conciliare soluzioni più aperte (Social DRM), preferite dalle piccole case editrici e dalle avanguardie editoriali, con le logiche proprietarie sostenute dai grandi editori[17]. Si segnala, inoltre, la vera e propria “contesa”[18] tra l’approccio anacronistico e minoritario (sostenuto, in particolare, da Amazon), ritenuto, non a torto, un freno allo sviluppo degli e-book, favorevole alla messa a punto di sistemi chiusi e proprietari: i c.d. walled garden (lett.: “giardini murati”) delle tecnologie proprietarie  (che, secondo una prospettiva “estrema” non dovrebbero nemmeno consentire di navigare su internet); e quello (fatto proprio, in particolare, dalla Apple) favorevole, invece, alla promozione di sistemi (per vero, più che a tutti gli effetti “aperti”, soprattutto) “interconnettibili” al web [19].

In quest’ordine di idee, le maggiori problematicità che la messa a punto della legge della Liguria ha incontrato (come si evince dalle varie versioni del testo) hanno riguardato la (previsione della) piattaforma informatica nella quale depositare i testi (essendo noto, peraltro, che “la contesa” delle “piattaforme digitali per la distribuzione di libri in formato e-book” ha una portata ben più ampia…[20]). L’idea iniziale, infatti, traeva spunto dalle logiche proprie dell’esperienza di wikipedia, tendendo alla creazione di una piattaforma informatica regionale (da annettere al sito istituzionale della Regione Liguria), alla quale chiunque –a determinate condizioni – avrebbe dovuto poter accedere (superata la fase di autenticazione telematica), consultando – e, se del caso, depositando – gli e-book ed eventualmente scaricandoli. Insomma, si immaginava uno “spazio” dei e per i libri di testo scolastici aperto anche a soggetti che non avessero pubblicato testi tramite case editrici, di cui si sarebbe dovuto far “garante” ogni insegnante all’atto di stabilire in piena autonomia quali testi adottare per lo svolgimento dei programmi di insegnamento [21].

Il disposto normativo ligure tradisce, tuttavia, una certa riluttanza ad affrontare nei suoi vari e delicati risvolti la questione, sebbene si faccia promotore della “messa a disposizione di materiale didattico e software a matrice libera e non proprietaria” (ex art. 4, comma 3), “Nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse disponibili”, si finisce per affidare al portale “www.giovaniliguria.it” il delicato compito di “diffusione delle migliori pratiche già in atto nelle scuole liguri” e di “pubblicizzazione delle ricerche e degli studi di settore più significativi”, prevedendo il ricorso, “ove necessario, alla collaborazione delle ISA, nonché mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d’intesa con l’Università e i centri di ricerca” (ex art. 4, comma 2)[22].


[1] Per una definizione degli e-book v. F. Ciotti, E-book: la rivoluzione della lettura, in http://www.mediamente.rai.it/divenirerete/010504/ebook.asp. 

[2] La titolazione “edulcorata” della legge si può pensare che derivi dalla consapevolezza, da parte del legislatore ligure, delle criticità che, sul versante competenziale, la disciplina, a livello regionale, della materia potrebbe originare.

[3] Reperibile, tra l’altro, in http://www.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/15210/11210.

[4] Trattasi della Comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 19 maggio 2010 (“Un’agenda digitale europea”), reperibile in http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/strategies/si0016_it.htm.

[5] Così F. Brivio, Ebook, una gigantesca start-up nazionale, in http://www.apogeonline.com/webzine/2010/10/25/ebook-una-gigantesca-start-up-nazionale, del 25 ottobre 2010.

[6] Cfr., sul punto, M. Maugeri, L’e-book rappresenta una rivoluzione dalla quale non si torna indietro, in  http://www.libreriamo.it/a/2280/massimo-maugeri-l’e-book-rappresenta-una-rivoluzione-dalla-quale-non-si-torna-indietro.aspx, del 15 maggio 2012.

[7] Di interesse, al proposito, è il video consultabile all’indirizzo telematico http://www.dailymotion.com/video/xnkld9_in-usa-e-book-battono-i-libri-piu-popolari-per-42-titoli-su-50-classifica-di-usa-today-vendite-spint_news.

[8] Cfr., ex multis, sul punto, E-book sales triple, top paper as most popular format in US, in http://www.electronista.com/articles/11/04/15/e.book.sales.triple.in.us.overtake.paper/, del 15 aprile 2011.

[9] V. P. Gargiulo, A. Ortigari, Indagine sulla diffusione degli e-book negli Atenei italiani promossa da CAREI, del 12 marzo 2010 (reperibile in http://www.crui-care.it/?q=system/files/Gargiulo+Ortigari+studio+eBooks+CARE(2).pdf).

[10] Ci si riferisce, in particolare, al costo dei libri scolastici che, mentre nella scuola primaria risulta a carico del sistema pubblico (v. già la legge n. 942/1966, sulla distribuzione gratuita dei libri di testo nelle scuole elementari, e, più in generale e di recente, la  legge n. 62/2000, sulla parità scolastica; sul “principio di gratuità” dell’istruzione inferiore, v., inoltre, le decisioni della Corte costituzionale nn. 7/1967, 106/1968, 125/1975, e 36/1982); in quella secondaria di primo grado (c.d. “scuola media”) e di secondo grado (c.d. “superiori”) grava sugli studenti, rectius: sulle famiglie. Al proposito, se, a stare alle stime del Ministro Profumo «Per uno studente di scuola media si spendono circa 3-400€ l’anno per i libri» (v. http://www.studenti.it/superiori/scuola/profumo-con-i-libri-digitali-le-famiglie-spenderanno-un-decimo.php), considerato che in Liguria le scuole medie contano all’incirca 50 mila studenti l’anno, se ne ricava che, mediamente, vengono spesi 17 milioni di euro in libri di testo scolastici.

[11] Cfr., sul punto, ex multis, M. Cammarata, Se il libro elettronico è il futuro della cultura, in http://www.tabulas.it/primopiano/unesco1.htm, del 6 giugno 2011.

[12] Ciò che, però, per quanto probabile, non può dirsi del privo di problematicità tutto scontato, se solo si pensa (fatte le dovute differenze del caso) a quanto sta avvenendo in esperienze, quale quella statunitense, in cui è di questi giorni la notizia (v. Apple risponde alle accuse sui prezzi degli ebook, in http://notizie.liquida.it/2012/05/31/19877376/ebook-apple-steve-jobs/) del contenzioso in atto, che vede coinvolta la Apple e cinque case editrici, a seguito della class action, intrapresa da ben 31 Stati, col lamentare il “cartello” che essi avrebbero stipulato dopo il lancio di iPad (nel 2012), proprio per aumentare i prezzi degli e-book, in violazione della legge della California e di leggi federali “anti-trust” (secondo le notizie che trapelano Apple non sarebbe «ancora ufficialmente sul banco degli imputati», anche se «il giudice distrettuale Denise Cote ha usato parole dure sulle azioni della società» (in http://www.techzilla.it/ampie-prove-che-apple-ha-consapevolmente-aderito-alla-cospirazione-degli-e-book-29888/).

[13] Comprovato ormai da tempo: si veda, ad es., il parere del Consiglio superiore di sanità del 14 dicembre 1994 ed allegato alla nota del 30 dicembre 1999 (Prot. n. 45783) avente ad oggetto: “Trasporto di libri di testo e materiale didattico – Eccessivo peso di cartelle e zainetti” (in http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nm301299.html ).

[14] Tanto che sono state presentate proposte di legge, a livello nazionale, con lo specifico intento di affrontare il problema: v., ad es., da ultimo, il p.d.l. C.3382, recante “Delega al Governo per l’emanazione di norme in materia di prevenzione di danni alla salute provocati dal trasporto di libri scolastici”, presentato il 9 aprile 2010 nel corso della XVI Legislatura.

[15] V., amplius, sul punto, http://www.ebookreaderitalia.com/ebook-per-chi-e-agli-inizi-ovvero-10-cose-che-dovresti-sapere-sugli-ebook-prima-parte/.

[16] Cfr., al riguardo, G. Roncaglia, Gli e-book sono davvero dei libri? Otto tesi su cosa i libri elettronici non dovrebbero essere, in http://www.unitus.it/confsem/ebook/discussione1.htm.

[17] V. B. Iacopo, Diffusione e prospettive nel mercato degli ebook reader, in  http://www.ebook-reader.it/news/diffusione-e-prospettive-nel-mercato-degli-ebook-reader/, del 7 aprile 2012.

[18] Cfr. al proposito, C. Sottocorona, E.reader Il libro digitale scatena la concorrenza, in CorrierEconomia del 9 novembre 2009, 26 (reperibile anche in http://web.uniroma2.it/modules.php?name=RassegnaStampa&op=visArt&id=10287).

[19] Ancora: è stata rilevata da tempo la «diffidenza, o addirittura paura di quello che può comportare la diffusione degli e-book sul mercato dei libri», andandosi «dalle solite geremiadi sulla cosiddetta “pirateria” (con i soliti dati veri o presunti sui danni che causerebbe agli editori) fino a posizioni molto più realistiche, che arrivano a considerare l’inutilità dei sistemi di protezione» (M. Cammarata, E-book, tutti i problemi del mondo che cambia, in http://www.tabulas.it/primopiano/unesco2.htm, del 13 giugno 2009). Mentre, persino «sui formati c’è una spaccatura, da una parte il gettonato ePub (46,3%) dall’altra il PDF (40,6%), in ultima posizione Mobi (8,5%)» (v. B. Iacopo, Diffusione e prospettive nel mercato degli ebook reader, in http://www.ebook-reader.it/news/diffusione-e-prospettive-nel-mercato-degli-ebook-reader/, del 7 aprile 2012); e non manca nemmeno chi propone specifiche regole in materia (cfr., al riguardo, G. Venturi, Con un click si fa un ePub ma non un ebook, in http://www.ebookreaderitalia.com/con-un-click-si-fa-un-epub-ma-non-un-ebook/, del 13 giugno 2012)

[20] Cfr. Al proposito, A. Masera,  La prima grande guerra degli ebook. Feltrinelli, Rizzoli , GeMs e Messaggerie sfidano la corazzata Mondadori, in http://www.lastampa.it/_web/CMSTP/tmplrubriche/giornalisti/grubrica.asp?ID_blog=2&ID_articolo=1022&ID_sezione=3&sezione=, del 12 maggio 2010.

[21] V. già, al riguardo, il d.lgs. n. 112/1998 e il D.P.R. n. 275 del 1999, spec. all’art. 4, comma 5.

[22] Al di là di tutto ciò, si attende anche di vedere quale ruolo saprà ritagliarsi il Comitato di pilotaggio sulla diffusione delle tecniche digitali nei processi educativi istituito – con “funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale” in materia di “scuola digitale” – dalla legge ligure (ex art. 6) composto dall’Assessore regionale competente in materia di Istruzione, o suo delegato;   un rappresentante della Regione Liguria; un componente designato dall’ANCI Liguria); uno dall’Unione Regionale Province Liguri (URPL);  uno dall’Ufficio Scolastico Regionale; uno dal Comitato Regionale per l’Istruzione e la Formazione (CRIF);  ed un altro ancora dalla Consulta regionale delle ISA.

Share this article!
Share.

About Author

Leave A Reply